Sentenza N. 462 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
27/07/1989
Data deposito/pubblicazione
27/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele
PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.
Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre
1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Benedetti Fabrizio e l’Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 187
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
delle FF.SS. per ottenere il riconoscimento come “infortunio sul
lavoro” di lesioni subite dal ricorrente nel luogo e nell’orario di
lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave alterazione
psichica, lo aveva aggredito, l’adìto Pretore di Firenze, con
ordinanza del 27 ottobre 1988, ha sollevato questione di legittimità
– per contrasto con l’art. 38, comma secondo Cost. – dell’art. 2,
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, applicabile ai dipendenti FF.SS. ex art. 21,
legge n. 210 del 1985), nella parte in cui, secondo l’interpretazione
giurisprudenziale dominante (con la sola eccezione di Cass., Sez.
Lav., 21 luglio 1988, n. 4716), richiede che l’evento lesivo, per
potersi considerare avvenuto “in occasione di lavoro”, sia legato
alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica,
dipenda, cioè, dal rischio inerente ad un atto intrinseco a tali
prestazioni o comunque strettamente inerente al compimento di esse:
con ciò escludendo la copertura assicurativa per gli eventi causati
da fattori non strettamente professionali, anche se attinenti al
luogo di lavoro ed intervenuti nel corso della prestazione
lavorativa. A sostegno dell’impugnativa, il giudice a quo richiama la
più recente giurisprudenza costituzionale, di cui alle sentenze nn.
369 del 1985; 880, 206 e 179 del 1988 e, segnatamente, alla sentenza
n. 226 del 1987 in tema di infezione malarica. A suo avviso, da tali
decisioni è desumibile un indirizzo che assicura una più pregnante
tutela infortunistica del lavoratore, estesa a fattori – come quello
ora citato – legati all’ambiente di lavoro da un nesso meramente
topografico; sicché dovrebbe ritenersi non più coerente al precetto
di cui all’art. 38 Cost., la descritta interpretazione restrittiva
del concetto di occasione di lavoro.
2. – L’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata. A suo avviso, le pronuncie
richiamate dal giudice a quo non sono pertinenti, in quanto
presuppongono pur sempre che il rischio sia realmente connesso al
rapporto di lavoro; e l’adozione del criterio topografico come
criterio esclusivo ai fini assicurativi comporterebbe un’estensione
della tutela coinvolgente le scelte di merito operate dal
legislatore.
D’altra parte, il contrasto con l’art. 38 Cost., andrebbe escluso
in quanto le lesioni in argomento, pur se non qualificabili come
infortunio sul lavoro, trovano tutela in altre forme di
assicurazione, quali quella contro le malattie e quella contro
l’invalidità.
lesione, con postumi permanenti, subi’ta da un lavoratore nel luogo e
nell’orario di lavoro ad opera di un collega che, in stato di grave
alterazione psichica, lo aveva aggredito, il Pretore di Firenze ha
sollevato, in riferimento all’art. 38, secondo comma, Cost., una
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui – secondo invalsa
interpretazione giurisprudenziale – esclude che possano considerarsi
avvenuti “in occasione di lavoro” gli eventi lesivi causati nel corso
della prestazione lavorativa da fattori comunque attinenti al luogo
di lavoro, anche se non strettamente professionali.
Ad avviso del giudice a quo, tale esclusione non sarebbe coerente
con la più pregnante tutela antinfortunistica assicurata al
lavoratore dalla suddetta norma costituzionale, come intesa nella
più recente giurisprudenza di questa Corte.
2. – Con l’assicurazione contro gli infortuni, il legislatore ha
apprestato una tutela differenziata per i rischi professionali,
quelli cioè cui i lavoratori sono esposti in ragione dello
svolgimento della loro attività produttiva, nel senso che è questa
a determinare l’esposizione al rischio di un evento lesivo. Alla
specificità di tale tutela corrisponde il requisito della
professionalità del rischio, espresso nel concetto di “occasione di
lavoro”. L’elaborazione dottrinale e giurisprudenziale di tale ampia
nozione ha condotto a chiarire, da un lato, che il rischio
assicurato, pur se non sia quello normale o tipico, deve essere non
estraneo all’attività lavorativa, o a ciò che ad essa è connesso
od accessorio; dall’altro, che l’evento – il quale può dipendere da
cause straordinarie o imprevedibili, da fatto di terzi o da colpa
dello stesso infortunato – deve essere (non causato ma) “occasionato”
dal lavoro, nel senso che deve avere con questo un collegamento non
meramente marginale. Di qui la conseguenza che la pura e semplice
correlazione di tempo e di luogo tra evento e prestazione lavorativa,
per un verso non basta – ove manchi – ad escludere il requisito in
questione, come nel caso degli infortuni in itinere; per altro verso
non è di per sé sola sufficiente ad integrarlo, quando intervengano
fattori od attività del tutto indipendenti dall’ambiente, dalle
macchine o persone costituenti le condizioni oggettive dell’attività
protetta.
Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere insufficiente
il mero nesso cronologico o topografico a fine di stabilire la
“professionalità” dell’evento: e ciò si trova affermato anche nella
decisione che il Pretore rimettente segnala come indicativa di un
indirizzo contrario.
Tanto premesso, la questione deve ritenersi non fondata.
La professionalità dell’evento, intesa nel senso ampio sopra
precisato, è, invero, coessenziale alla specificità della garanzia
apprestata ai lavoratori con l’assicurazione infortuni, che non è
preordinata a coprire i rischi generici, comuni a tutti i cittadini.
Questa delimitazione, che inerisce al concetto stesso di
“infortunio”, non comporta violazione del precetto di cui all’art.
38, secondo comma, Cost., dato che, come sottolineato dall’Avvocatura
dello Stato, ove non si tratti di infortunio ben possono soccorrere
altre forme assicurative, quali le assicurazioni contro le malattie o
l’invalidità, pure prescritte dalla medesima norma costituzionale.
Né è pertinente, in senso contrario, il richiamo fatto dal
giudice a quo a recenti sentenze di questa Corte. Alcune di queste
(sentenze nn. 369 del 1985; 179, 206 e 880 del 1988) concernono temi
del tutto diversi da quello qui in esame. La sentenza, poi (n. 226
del 1987), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’impugnato art. 2 nella parte in cui (secondo comma) esclude che
costituisca infortunio sul lavoro l’evento dannoso derivante da
infezione malarica, è pervenuta a tale conclusione considerando che
quest’ultima affezione non è più un rischio generico, bensì un
rischio specifico che può essere occasionato dal lavoro in
circoscritto ambiente infesto: sicché essa non contraddice, ma
convalida il requisito della professionalità dell’evento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 – Testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali – sollevata in riferimento
all’art. 38, secondo comma, della Costituzione dal Pretore di Firenze
con ordinanza del 27 ottobre 1988 (r.o. n. 187/1989).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA