Sentenza N. 464 del 1997
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1997
Data deposito/pubblicazione
30/12/1997
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1997
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv.
Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti) promosso
con ordinanza emessa l’11 dicembre 1996 dal giudice tutelare di Bari,
iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale,
dell’anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1997 il giudice
relatore Valerio Onida.
provvedere sulla richiesta di autorizzazione per il rinnovo del
passaporto avanzata dalla madre naturale di una minore, la quale
allegava all’istanza il consenso del proprio convivente, padre della
minore, e documentazione comprovante la convivenza fra i due
genitori, ha sollevato d’ufficio questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 30, nonché all’art. 16
della Costituzione, dell’art. 3, lettera b), della legge 21 novembre
1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte in cui richiede
l’autorizzazione del giudice tutelare ai fini del rilascio del
passaporto al genitore naturale di un minore anche quando vi sia
l’assenso dell’altro genitore naturale convivente con il primo, e
dimorante nel territorio nazionale.
La disposizione impugnata, per il rilascio del passaporto ai
genitori aventi prole minore, richiede l’autorizzazione del giudice
tutelare, ma ne esclude la necessità “quando il richiedente abbia
l’assenso dell’altro genitore legittimo da cui non sia legalmente
separato e che dimori nel territorio della Repubblica”.
Il remittente premette che non è possibile interpretare la norma
censurata se non nel senso che il genitore naturale, ancorché abbia
l’assenso dell’altro genitore convivente, non possa ottenere il
passaporto senza l’autorizzazione del giudice tutelare. Afferma poi
la rilevanza della questione sulla base della considerazione che, in
caso di accoglimento, l’instante potrebbe ottenere il passaporto in
virtù dei presupposti documentati (assenso dell’altro genitore
convivente), senza bisogno dell’autorizzazione tutelare, onde il
giudice non dovrebbe provvedere sul merito dell’istanza.
In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo sostiene
anzitutto che la norma denunciata viola il principio di eguaglianza
determinando una disparità di trattamento fra genitori legittimi e
genitori naturali che si trovano nella medesima situazione
(convivenza e assenso dell’altro genitore).
Il pretore di Bari muove dalla premessa secondo cui la ratio
dell’autorizzazione tutelare per il rilascio del passaporto starebbe
nell’intento di evitare che il genitore, espatriando, si sottragga ai
propri obblighi verso i figli minori; il controllo del giudice si
sostanzierebbe in un giudizio di affidabilità del genitore in ordine
all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli. Ora, sarebbe
illogico imporre il controllo del giudice in relazione al solo
elemento differenziale dell’esistenza o meno del vincolo matrimoniale
fra i genitori, elemento non significativo rispetto alla finalità
perseguita dal legislatore, poiché non sarebbe plausibile ritenere
il genitore naturale meno affidabile verso la prole rispetto al
genitore legittimo. Invero, secondo il remittente, l’esenzione
dall’intervento tutelare nel caso di assenso dell’altro genitore
legittimo troverebbe ragione nella funzione di controllo che questi
è in grado di svolgere, non già in forza del vincolo matrimoniale,
bensì in quanto convivente con il genitore richiedente e con il
figlio, e cioè “calato in una realtà familiare che gli consente la
verifica diretta, immediata e costante della qualità del rapporto
genitoriale”, e quindi dell’affidabilità ai fini dell’osservanza
degli obblighi conseguenti: e tali circostanze sussistono anche nel
caso di genitore naturale convivente e assenziente. Per converso, il
genitore legittimo separato o divorziato non è in grado di
esercitare tale controllo, e si spiega dunque che in questo caso la
legge richieda l’autorizzazione del giudice tutelare: ma il genitore
naturale convivente viene dalla legge illogicamente equiparato al
genitore legittimo separato o divorziato, anziché al genitore
legittimo convivente, ancorché, rispetto all’idoneità a svolgere la
citata funzione di controllo, assegnata all’altro genitore in
funzione della convivenza, non sussistano elementi che giustifichino
lo sfavore per il medesimo genitore naturale.
La norma denunciata violerebbe altresì, secondo il giudice a quo,
l’art. 3 della Costituzione sotto il profilo della ragionevolezza.
Egli osserva che lo status del minore figlio legittimo e quello del
minore figlio naturale sono parificati dalla legge, stante l’espressa
tutela costituzionale apprestata dall’art. 30, primo e terzo comma,
della Costituzione. Il genitore naturale assume nei confronti del
figlio, a seguito del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale
di paternità o maternità naturale, gli stessi diritti e doveri del
genitore legittimo; i genitori naturali, se conviventi, esercitano
congiuntamente la potestà genitoriale nei confronti del minore, allo
stesso modo dei genitori legittimi.
Il rilascio del passaporto ad un genitore – prosegue il remittente
-, in quanto può incidere sugli interessi del figlio, assume i
connotati di una di quelle “questioni di particolare importanza” la
cui soluzione è rimessa dal codice civile, sia con riguardo ai
genitori legittimi, sia con riguardo ai genitori naturali conviventi
(in forza del richiamo dell’art. 317-bis secondo comma, all’art. 316
cod. civ.), alla concorde determinazione dei genitori e, solo in caso
di contrasto fra di loro, al tribunale per i minorenni. Onde
ragionevolmente la legge, ai fini del rilascio del passaporto,
esonera dall’obbligo dell’autorizzazione tutelare il genitore
legittimo che abbia il consenso dell’altro genitore convivente e
dimorante nel territorio nazionale; mentre irragionevolmente
assoggetterebbe a detto obbligo il genitore naturale, pur in presenza
del consenso dell’altro genitore convivente e dimorante nel
territorio nazionale, disconoscendo così il contenuto e gli effetti
dell’esercizio concorde della potestà dei genitori naturali. A
fronte di un complesso di diritti e doveri verso i figli minori
eguale per contenuto, estensione e modalità di esercizio, e di
eguali garanzie civili e penali in rapporto all’adempimento degli
obblighi, l’elemento differenziatore costituito dall’essere i
genitori legittimi o naturali non potrebbe costituire presupposto
logico obiettivo tale da giustificare questo diverso trattamento
normativo.
Verrebbero così ingiustificatamente e irragionevolmente
discriminati, secondo il remittente, sia il genitore naturale che
intende ottenere il passaporto, ed è costretto a ricorrere al
giudice tutelare, nonostante si trovi nella stessa situazione
oggettiva nella quale il genitore legittimo è esonerato da tale
obbligo; sia l’altro genitore naturale convivente, il cui assenso,
circa una questione di particolare importanza involgente l’esercizio
della potestà genitoriale, non vale ad escludere l’ingerenza del
giudice tutelare; sia infine il minore figlio naturale, il quale, pur
godendo delle stesse garanzie legislative verso il genitore di cui
gode il figlio legittimo, avrebbe bisogno di una maggiore protezione
ovvero del controllo del giudice in quanto collocato in una posizione
svantaggiata a causa della presunta minore affidabilità del proprio
genitore convivente.
Il giudice a quo sottolinea come ai fini della questione in esame
non rilevi la problematica della “famiglia di fatto” e della minor
protezione di essa rispetto alla famiglia legittima, poiché ciò di
cui si discute è solo il trattamento riservato a situazioni
specifiche come lo status di figlio naturale, il rapporto di
paternità o maternità naturale, la potestà genitoriale nei
confronti del figlio naturale, che presentano peculiarità proprie
per quanto attiene all’autonoma disciplina dei singoli rapporti
intersoggettivi facenti capo ad esse: con la filiazione naturale
divengono oggetto di diretta regolazione giuridica le relazioni fra
l’uomo e la donna non legati da vincolo matrimoniale, e fra ciascuno
di essi e la prole, fondanti, in caso di convivenza, “un nucleo
familiare indubbiamente caratterizzato da una comunione di vita e di
interessi”, a cui non si può non riconoscere, quanto meno nelle
“separate articolazioni del rapporto plurilaterale”, protezione
costituzionale.
L’autorità remittente denuncia infine il contrasto della norma con
l’art. 16, secondo comma, della Costituzione, che stabilisce il
diritto del cittadino di espatriare, salvi gli obblighi di legge:
non contestandosi la legittimità di limitazioni al diritto di
espatrio, il canone della ragionevolezza imporrebbe però che esse
siano volte a garantire interessi di rango parimenti costituzionale,
e che non risultino ultronee rispetto alle esigenze di tale garanzia.
Ora, poiché il minore figlio naturale vanta nei confronti del
proprio genitore un complesso di situazioni giuridiche di vantaggio,
che l’altro genitore convivente giudica non minacciate, essendo in
grado di esercitare la funzione di controllo sull’affidabilità del
primo, la ulteriore limitazione imposta dalla norma denunciata non
sarebbe giustificata.
legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), nella parte
in cui richiede l’autorizzazione del giudice tutelare ai fini del
rilascio del passaporto al genitore naturale di un minore pur quando
vi sia l’assenso dell’altro genitore naturale, convivente con il
primo e dimorante nel territorio nazionale.
La norma è censurata in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
in quanto recherebbe una disciplina ingiustificatamente e
irragionevolmente differenziata della predetta fattispecie rispetto a
quella del genitore legittimo, per il quale l’autorizzazione tutelare
non è richiesta allorquando vi sia l’assenso dell’altro genitore
legittimo, non legalmente separato e dimorante nel territorio
nazionale; allo stesso art. 3 e all’art. 30 della Costituzione, in
quanto, nonostante la parità di diritti e di doveri del genitore
naturale e del genitore legittimo verso i figli, disconoscerebbe
irragionevolmente, nel caso del genitore naturale, il contenuto e gli
effetti dell’esercizio concorde della potestà dei genitori, che si
esprimerebbe nell’assenso dell’altro genitore convivente (e quindi
esercente congiuntamente la potestà, ai sensi dell’art. 317-bis del
codice civile) al rilascio del passaporto; all’art. 16, secondo
comma, della Costituzione, in quanto introdurrebbe un limite alla
libertà di espatrio non giustificato dalle esigenze di tutela del
figlio minore, attesa l’idoneità dell’altro genitore convivente a
controllare l’affidabilità del richiedente in ordine
all’assolvimento dei suoi doveri verso il figlio.
2. – La questione è fondata.
È ben vero che la regola generale cui si ispira la legge n. 1185
del 1967, in tema di rilascio del passaporto al genitore di prole
minore, è quella della necessaria autorizzazione del giudice
tutelare, a garanzia dell’assolvimento, da parte del genitore, dei
suoi obblighi verso i figli. Tuttavia il legislatore ha derogato a
tale regola in presenza dell’assenso dell’altro genitore legittimo,
non separato e dunque convivente con il richiedente, sull’evidente
presupposto che l’assenso dell’altro genitore escluda un consistente
rischio che il richiedente si sottragga all’adempimento dei suoi
doveri nei confronti del figlio, e che dunque risulti ingiustificato
l’intervento autorizzativo del giudice tutelare: il quale, peraltro,
ben difficilmente potrebbe negare l’autorizzazione in contrasto con
l’assenso dell’altro genitore, senza sovrapporre indebitamente, in
assenza di una ragione giustificatrice evidente, la propria
valutazione a quella concorde dei genitori. Il legislatore ha
evidentemente ritenuto che, in questa situazione, richiedere
egualmente l’autorizzazione tutelare significherebbe imporre una
limitazione ingiustificata, perché eccessiva, all’esercizio di
quello che è pur sempre un diritto di libertà costituzionalmente
garantito, e cioè della libertà di espatrio.
La norma denunciata risale ad un’epoca – anteriore alla profonda
riforma del diritto di famiglia realizzata con la legge 19 maggio
1975, n. 151 – in cui la potestà genitoriale, anche nei confronti
del figlio naturale riconosciuto da entrambi i genitori, era
esercitata in via normale dal solo padre (cfr. art. 260, secondo
comma, cod. civ., nel testo abrogato dalla legge n. 151 del 1975), e
in cui, soprattutto, la legge non attribuiva alcuna rilevanza, a tal
proposito, alla convivenza dei due genitori naturali fra loro e col
figlio medesimo. Si comprende dunque che il legislatore del 1967,
nel compiere le scelte che si sono dette, abbia limitato l’esclusione
dell’autorizzazione tutelare al caso in cui vi sia l’assenso
dell’altro genitore legittimo, non separato e dimorante nel
territorio della Repubblica, e non abbia invece contemplato una
previsione analoga nel caso di genitori naturali, nei cui confronti
non si verificava alcuna situazione pienamente confrontabile.
Ma a seguito della riforma il genitore naturale – il quale è
titolare dei medesimi diritti e doveri verso la prole, che spettano
al genitore legittimo (art. 261 cod. civ., che già disponeva in
senso analogo anche secondo il testo abrogato) – si trova,
allorquando conviva con l’altro genitore che a sua volta abbia
riconosciuto il figlio, in una situazione sostanzialmente identica a
quella del genitore legittimo non separato: quella cioè in cui i due
genitori esercitano congiuntamente la potestà nei confronti del
figlio, e hanno dunque titolo e possibilità effettiva di valutare i
rischi di inadempimento, da parte di ciascuno di essi, dei doveri
verso il figlio medesimo (cfr. l’art. 317-bis in relazione all’art.
316, del codice civile).
Non si giustifica dunque più la differente disciplina dettata
dalla norma impugnata nei confronti del genitore naturale, rispetto a
quella prevista per il genitore legittimo. Non è infatti la formale
esistenza del vincolo matrimoniale che sta alla base della previsione
legislativa di cui alla seconda parte dell’art. 3, lettera b), della
legge n. 1185 del 1967, bensì la situazione di convivenza dei due
genitori, dei quali ciascuno è in grado di valutare l’affidabilità
dell’altro in ordine all’osservanza dei doveri verso il figlio: come
è reso palese dal fatto che l’autorizzazione tutelare torna ad
essere necessaria qualora i genitori legittimi siano legalmente
separati.
3. – La disposizione denunciata risulta pertanto in contrasto con
gli artt. 3 e 16 della Costituzione, in quanto non si giustifica
ragionevolmente il diverso trattamento del genitore naturale rispetto
al genitore legittimo, e non si giustifica l’imposizione, a carico
del genitore naturale che abbia l’assenso dell’altro genitore
naturale convivente con lui e con il figlio, della limitazione alla
libertà di espatrio consistente nella necessità di ottenere
l’autorizzazione del giudice tutelare al fine del rilascio del
passaporto.
Restano assorbiti gli altri profili di illegittimità
costituzionale prospettati dal remittente.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, lettera
b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti),
nella parte in cui non esclude la necessità dell’autorizzazione del
giudice tutelare al rilascio del passaporto quando il genitore
naturale richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore con lui
convivente ed esercente congiuntamente la potestà genitoriale, che
dimori nel territorio della Repubblica.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1997.
Il cancelliere: Fruscella