Sentenza N. 467 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (Istituzione dei ruoli normale,
speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell’Arma
dei carabinieri), promosso con ordinanza emessa l’11 luglio 1994 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti da
Acampora Fernando Antonio ed altri contro il Ministero della difesa
ed altri, iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell’anno 1994;
Visti gli atti di costituzione di Leotta Sebastiano ed altri, di
Catelli Giovanni ed altri, nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi gli avvocati Claudio Schwarzenberg per Leotta Sebastiano ed
altri, Ruggero Frascaroli per Catelli Giovanni ed altri e l’Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
alcuni giudizi riuniti, promossi da ufficiali dell’Arma dei
carabinieri, tutti appartenenti al ruolo ad esaurimento, che avevano
impugnato i provvedimenti con i quali l’ Amministrazione aveva
respinto le loro richieste dirette ad ottenere il passaggio nel ruolo
speciale, di nuova istituzione, ai sensi dell’art. 11 del decreto
legislativo 24 marzo 1993 n. 117, ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9 del predetto decreto legislativo che, non
prevedendo per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento la possibilità
di transitare nel nuovo ruolo speciale, riserverebbe loro un
trattamento discriminatorio, in violazione del principio di
eguaglianza, sia rispetto agli ufficiali dei carabinieri in servizio
permanente effettivo, sia nei riguardi degli ufficiali dei ruoli ad
esaurimento di altre forze armate.
Il giudice a quo ricorda che, anteriormente alla nuova normativa
recata dal decreto legislativo n. 117, emanato in attuazione
dell’art. 2 della legge di delega 28 febbraio 1992 n. 217, esistevano
per l’Arma dei carabinieri solo due ruoli: il primo, formato dagli
ufficiali provenienti dall’accademia e da quelli di complemento che,
parimenti ai sottufficiali in s.p.e., avevano superato l’apposito
concorso di ufficiali in servizio permanente; ed il secondo,
denominato “ad esaurimento”, costituito dai restanti ufficiali di
complemento raffermati, che non avevano scelto la via del concorso o
che, pur avendovi partecipato, non lo avevano superato.
Secondo la nuova disciplina, invece, sono previsti tre ruoli: il
primo, denominato “normale”, cui accedono soltanto i provenienti
dall’accademia (art. 2); il secondo, denominato “speciale”, (art. 8)
ed il terzo, denominato “tecnico” (art. 15).
In particolare, per quanto riguarda la formazione del ruolo
speciale, gli artt. 9-12 prevedono un duplice accesso: o mediante
concorso per titoli ed esami, per gli ufficiali subalterni di
complemento e i marescialli e i brigadieri muniti di specifici
titoli, o, mediante trasferimento a domanda, per gli ufficiali già
appartenenti al ruolo dell’Arma dei carabinieri in servizio
permanente.
L’art. 12, che detta le modalità di iscrizione nel ruolo speciale
in sede di prima costituzione, prevede l’iscrizione in detto ruolo
soltanto degli ufficiali provenienti dai corsi d’accademia e dai
sottufficiali già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente
in s.p.e. (n. 1) nonché degli ufficiali provenienti dal complemento
e parimenti già vincitori di concorso per la nomina a sottotenente
in s.p.e.(n. 2).
Tale normativa non prevede, pertanto, per gli ufficiali del ruolo
ad esaurimento in servizio permanente la possibilità di transitare
nel ruolo speciale né a domanda, né previo superamento di un
concorso.
Ciò premesso, il giudice rimettente osserva che la legislazione
che si è succeduta negli ultimi anni (leggi nn. 574 del 1980, 224
del 1986 e 404 del 1990) ha conferito agli ufficiali del ruolo ad
esaurimento una posizione, sotto molti aspetti, omogenea a quella
propria degli ufficiali in servizio permanente, secondo una linea di
tendenza verso la parificazione delle due categorie di personale, di
tal ché non si giustificherebbe l’omessa previsione, solo per gli
ufficiali dei carabinieri del ruolo ad esaurimento, di qualsiasi
meccanismo di inquadramento nel nuovo ruolo speciale.
Inoltre detti ufficiali sarebbero discriminati anche rispetto agli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento di altre forze armate (esercito e
marina), per i quali sarebbe invece previsto un meccanismo di accesso
al rispettivo ruolo speciale sulla base della sola anzianità di
servizio (leggi nn. 1622 del 1962, 1414 del 1964 e 626 del 1975).
2. – Si sono costituiti in giudizio alcuni degli originari
ricorrenti nei giudizi a quibus, per sostenere la fondatezza della
questione, rappresentando anch’essi la progressiva omogeneizzazione
tra le due categorie di ufficiali che si è avuta per effetto delle
leggi che si sono susseguite.
3. – Si sono costituiti, altresì, i controinteressati nei giudizi
principali, tutti già appartenenti al ruolo (unico) dell’Arma dei
carabinieri in servizio permanente, i quali, avendo presentato
domanda di transito nel ruolo speciale di nuova istituzione e temendo
la “saturazione” dei posti disponibili, in caso di accoglimento delle
impugnative promosse dagli ufficiali dell’altra categoria, sostengono
l’infondatezza della questione, contestando l’asserita e indimostrata
omogeneizzazione dei ruoli, che sono invece restati sempre ben
distinti, anche per la diversa qualificazione del rispettivo
personale.
4. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per
il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiara inammissibile o, in subordine, infondata.
5. – In prossimità dell’udienza, tutte le parti hanno presentato
memorie per illustrare più diffusamente le rispettive tesi.
In particolare, i controinteressati nei giudizi a quibus hanno
eccepito la inammissibilità della questione per irrilevanza, dal
momento che gli originari ricorrenti avevano impugnato i
provvedimenti di diniego della loro istanza di transitare nel ruolo
speciale “ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 24 marzo
1993, n. 117”; disposizione, questa, che attiene, in via transitoria,
alla “costituzione iniziale del ruolo speciale” con il trasferimento
di un numero determinato di ufficiali “già appartenenti al ruolo
dell’Arma dei carabinieri”, là dove la norma impugnata reca la
disciplina “a regime” per gli ufficiali del ruolo speciale.
Dal canto loro, gli originari ricorrenti (tutti appartenenti al
ruolo ad esaurimento) hanno eccepito che le controparti non hanno
titolo a costituirsi nel presente giudizio per carenza di interesse,
in quanto gli stessi, provenienti dal precedente ruolo in servizio
permanente, sarebbero già immessi nel ruolo speciale.
A sua volta l’Avvocatura generale dello Stato, sostiene la
inammissibilità della questione, in quanto rivolta ad ottenere una
pronuncia additiva “non logicamente necessitata”.
in via incidentale, dell’art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993
n. 117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri),
sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione.
Si sostiene nell’ordinanza di rinvio che detta disposizione
sarebbe illegittima perché, nell’istituire il ruolo speciale degli
ufficiali dei Carabinieri, non prevede che ad esso possano accedere
gli ufficiali dell’Arma iscritti nel ruolo ad esaurimento in servizio
permanente. Ciò configurerebbe un contrasto con il principio di
uguaglianza sia rispetto agli altri ufficiali dei carabinieri in
servizio permanente effettivo, sia rispetto agli ufficiali del ruolo
ad esaurimento di altre forze armate.
2. – La questione, come eccepito da una delle parti private
costituite in giudizio, è inammissibile.
La disposizione impugnata, infatti, riguarda la disciplina a regime per l’accesso al ruolo speciale degli ufficiali dei carabinieri,
indicando le categorie di militari che possono accedere a detto
ruolo. Senonché, come si rileva dalla stessa ordinanza di rinvio, la
questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso da
ufficiali di carabinieri del ruolo ad esaurimento, che si erano visti
respingere la domanda per transitare nel ruolo speciale – ai sensi
dell’art. 11 del decreto legislativo medesimo – in occasione della
costituzione iniziale di detto ruolo.
Pur muovendo da tale premessa, tuttavia, il giudice a quo,
omettendo fra l’altro ogni motivazione sul punto, sostiene che “ai
fini del decidere, .. assume rilevanza la eccezione di illegittimità
costituzionale dell’art. 9 del D.lgs. 24 marzo 1993, n. 117”, una
disposizione questa contenente norme di cui invece il giudice
rimettente, in base a quel che risulta dall’ordinanza di rinvio, non
deve fare applicazione ai fini della definizione del giudizio di
merito, essendo la disciplina relativa alla prima costituzione del
ruolo speciale contenuta in altri articoli dello stesso testo
normativo che non sono stati impugnati; onde l’irrilevanza della
questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n.
117 (Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell’Arma dei carabinieri),
sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA