Sentenza N. 469 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
19/12/1991
Data deposito/pubblicazione
19/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI;
29 ottobre 1971 n. 889 (Norme in materia di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto) promosso con ordinanza
emessa il 9 aprile 1991 dal Pretore di Modena nel procedimento civile
vertente tra Amadessi Dino ed altro e INPS ed altra iscritta al n.
380 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Visti gli atti di costituzione dell’INPS e dell’Azienda Trasporti
Consorziali di Modena nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 19 novembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l’avvocato Mario Ghezzi per l’Azienda Trasporti Consorziali
di Modena, l’avvocato Giuseppe Pansarella per l’INPS e l’Avvocato
dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
dell’Azienda Trasporti Consorziali di Modena contro l’INPS, in
qualità di gestore del Fondo di previdenza dei dipendenti delle
aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione,
nonché contro la stessa azienda datrice di lavoro, per ottenere il
riconoscimento del servizio militare di leva ai fini del trattamento
di pensione, il Pretore di Modena, con ordinanza del 9 aprile 1991,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 27
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, perché considera utile, a
domanda, il servizio militare di leva solo per la liquidazione di una
pensione supplementare, anziché ai fini del riconoscimento del
diritto e della determinazione della misura di tutte le ordinarie
prestazioni pensionistiche del detto fondo.
Premesso che i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rapporti di
diritto privato, ancorché soggetti a una disciplina speciale, e
quindi non rientrano nella categoria dei rapporti del “settore
pubblico” cui si riferisce l’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n.
958, il giudice remittente ritiene contrastante col principio di
eguaglianza il trattamento meno favorevole riservato dalla norma
impugnata agli addetti ai pubblici servizi di trasporto rispetto alle
altre categorie di lavoratori pubblici e privati, ai quali il citato
art. 20 della legge n. 958 del 1986 o, rispettivamente, l’art. 49
della legge 30 aprile 1969, n. 153, riconoscono il servizio militare
di leva come periodo utile a tutti gli effetti del trattamento
pensionistico normale.
Sarebbe violato anche l’art. 52, secondo comma, Cost., dovendosi
la garanzia di questa norma intendersi estesa anche alla posizione
assicurativa collegata al rapporto di lavoro.
2. – Nel giudizio davanti alla Corte si è costituita l’A.T.C.M.
chiedendo una pronunzia secondo giustizia in ordine alla sollevata
questione di legittimità costituzionale, fermo il presupposto
dell’inapplicabilità dell’art. 20 della legge n. 958 del 1986 ai
dipendenti delle aziende municipalizzate e consortili.
Si è pure costituto l’INPS chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
L’Istituto osserva che la medesima questione, riferita all’art. 49
della legge n. 153 del 1969, e questioni analoghe, concernenti fondi
speciali sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, sono
state ritenute manifestamente infondate dalla Corte di cassazione sul
rilievo della non omogeneità dei sistemi previdenziali generale e
speciali; che, proprio con riguardo al Fondo di previdenza degli
autoferrotranvieri, la Corte costituzionale ha ripetutamente escluso
che le differenze della disciplina speciale rispetto al regime
generale possano essere considerate contrastanti col principio di cui
all’art. 3 Cost.; che infine, un eventuale confronto col regime
dell’assicurazione generale dovrebbe essere fatto non per singole
norme o singoli istituti isolatamente considerati, bensì con metodo
globale, avendo riguardo al risultato complessivo.
Quanto alla pretesa violazione dell’art. 52, l’Istituto nega che
la garanzia di questa norma comprenda anche la posizione
previdenziale, specie quando il servizio militare di leva sia stato
assolto prima dell’inizio del rapporto di lavoro.
4. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per
l’inammissibilità o, in ipotesi, l’infondatezza della questione.
Inammissibile in quanto tende a provocare una pronunzia additiva non
logicamente necessitata. Infondata perché, secondo l’insegnamento
consolidato di questa Corte non sono comparabili, ai fini dell’art. 3
Cost., norme comprese in sistemi previdenziali distinti. Quanto
all’art. 12 Cost., la norma garantisce la posizione di lavoro e non
pure la percezione dello stipendio, né i diritti che ne conseguono.
52, secondo comma, della Costituzione l’art. 27 della legge 29
ottobre 1971, n. 889, relativa al Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, perché considera
utile, a domanda, il servizio militare di leva solo per la
liquidazione di una pensione supplementare, anziché agli effetti del
riconoscimento del diritto e della determinazione della misura di
tutte le ordinarie prestazioni pensionistiche del Fondo, analogamente
a quanto dispongono l’art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
per i rapporti di pubblico impiego, e l’art. 49 della legge 30 aprile
1969, n. 153, per i rapporti di lavoro di diritto privato soggetti
all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti.
2. – La questione non è fondata.
Il Fondo di previdenza sopra nominato attua un sistema
previdenziale del tutto autonomo e distinto sia da quello
dell’assicurazione generale obbligatoria, alla quale si sostituisce,
sia da quello dei dipendenti del settore pubblico, al quale la
categoria degli autoferrotranvieri è estranea, data la natura
privatistica del rapporto di lavoro con le aziende esercenti i
servizi di trasporto.
Le differenze di disciplina di singoli istituti nell’ambito di
vari sistemi pensionistici non possono fornire argomenti per
denunciare pretese violazioni del principio di eguaglianza. Solo se
da un confronto globale risultasse un trattamento complessivo
sensibilmente sperequato a danno di una categoria di lavoratori,
potrebbe prospettarsi una violazione dell’art. 3 Cost. sotto il
profilo del principio di razionalità. Ma nella specie dal confronto
globale col regime dell’assicurazione generale obbligatoria risulta
che il trattamento erogato dal Fondo speciale per gli
autoferrotranvieri è complessivamente più favorevole, in misura
tale da configurare per gli iscritti una posizione di privilegio in
termini sia di rendimento della contribuzione annua, sia di requisito
massimo di anzianità contributiva, sia di rapporto percentuale con
la retribuzione pensionabile della pensione ottenibile con questo
requisito.
Né si può obiettare che il confronto deve tenere conto anche
dell’ipotesi in cui l’iscritto al Fondo cessi dal servizio senza
avere conseguito il diritto alla pensione. In questa ipotesi,
infatti, l’art. 33 della legge n. 889 del 1971 attribuisce al
lavoratore il diritto alla costituzione, per il periodo
corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, di una posizione
assicurativa nell’assicurazione generale obbligatoria, e a tale
effetto sarà computato anche il periodo del servizio di leva ai
sensi dell’art. 49 della legge n. 153 del 1969.
3. – Non è violato l’art. 52, secondo comma Cost. Questa norma
garantisce al lavoratore chiamato ad adempiere il servizio militare
la conservazione del posto e il computo del periodo di permanenza
sotto le armi nell’anzianità di lavoro a tutti i suoi effetti. Non
garantisce, invece, la conservazione della retribuzione, e quindi
nemmeno il computo del periodo di servizio militare nell’anzianità
contributiva ai fini del trattamento di pensione.
La rilevanza riconosciuta dalle leggi previdenziali al servizio
militare di leva, senza distinguere a seconda che sia stato adempiuto
prima o dopo la costituzione del rapporto di lavoro, non è vincolata
dalla norma costituzionale, onde la diversa configurazione del
beneficio nei vari sistemi rappresenta una scelta legislativa
insindacabile, fondata in una complessiva valutazione di situazioni
obiettivamente differenziate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 27 della legge 29 ottobre 1971, n. 889 (Norme in materia di
previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 52, secondo comma, della
Costituzione, dal Pretore di Modena con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI