Sentenza N. 469 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della
Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello
stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,
avente per oggetto: “Modifica dell’art. 36, comma 4, della legge
regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale regionale”, promosso con ricorso
del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 6 aprile
1994, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 40
del registro ricorsi 1994;
Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi l’Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo, per il ricorrente,
e l’avv. Valerio Onida per la Regione.
Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, ha
impugnato, per violazione dell’art. 97 Cost., gli artt. 2 e 3 della
legge regionale n. 169 approvata dal Consiglio regionale della
Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993 e riapprovata nello
stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta del 9 marzo 1994,
recante modifica dell’art. 36, comma 4, della legge regionale 29
novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul trattamento
economico del personale regionale.
La legge impugnata provvede a modificare il comma 4 dell’art. 36,
concernente la valutazione dei titoli ai fini della graduatoria nel
concorso per l’accesso alla seconda qualifica funzionale
dirigenziale, per adeguarlo alla sentenza di questa Corte n. 331 del
1988, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
nella parte in cui escludeva qualsiasi valutazione dei servizi
prestati come dipendente di altri enti pubblici, compreso lo Stato. A
tal fine, a favore del personale regionale, già dipendente di ruolo
a livello direttivo di enti pubblici diversi dalla regione, è
prevista la riapertura della graduatoria e l’immissione nella seconda
qualifica dirigenziale secondo l’ordine della nuova graduatoria, con
decorrenza dalle date in cui si sono verificate vacanze di posti in
questa qualifica successivamente alle nomine effettuate in seguito
all’espletamento del concorso di cui all’art. 36 della legge
regionale n. 60 del 1984.
2. – A giudizio del ricorrente tali disposizioni, riaprendo una
graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e sconvolgendo gli
assetti degli uffici dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per
disparità di trattamento, dei dipendenti che tali assetti occupano,
violano il principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
3. – Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente sottolinea che la riapertura della graduatoria è
prevista “limitatamente” ai dirigenti, inquadrati nella prima
qualifica funzionale, che abbiano titoli di servizio acquisiti alle
dipendenze dello Stato o di enti pubblici. Non viene rimessa in
discussione la vecchia graduatoria, la quale ha già esaurito i suoi
effetti con le nomine a suo tempo disposte, ma piuttosto, con
l’attribuzione dei nuovi punteggi, si forma una nuova graduatoria
utile al solo fine di assegnare i posti resisi nel frattempo vacanti
successivamente alle nomine già effettuate sulla base della
disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima. Senza gli artt.
2 e 3 della legge in esame, aventi carattere di norme eccezionali e
transitorie, la citata sentenza rimarrebbe inutiliter data.
Non è fondato, a giudizio della Regione, il riferimento ad una
pretesa disparità di trattamento che deriverebbe in danno del
personale dirigenziale favorito dalla passata disciplina transitoria:
a questo personale, infatti, restano certamente attribuiti la
qualifica e gli incarichi in essere. Nemmeno si può sostenere che
dalla pur limitata “riapertura” della graduatoria deriverebbero
conseguenze negative sugli assetti degli uffici in relazione alla
previsione che le nuove nomine decorrono dalle date (anche remote) in
cui si sono verificate le vacanze di posti. L’art. 3, comma 3, della
legge impugnata precisa che “l’effettivo esercizio delle funzioni
decorre dalla data di adozione del provvedimento di attribuzione
dell’incarico”. Ciò significa che l’effetto retroattivo lamentato
attiene solo all’attribuzione delle qualifiche ed è del tutto privo
di ripercussioni sulla concreta operatività delle strutture e degli
uffici.
dall’Avvocatura dello Stato, ha impugnato, per violazione dell’art.
97 Cost., gli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 169 approvata dal
Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 22 dicembre 1993
e riapprovata nello stesso testo a maggioranza assoluta nella seduta
del 9 marzo 1994, recante modifica dell’art. 36, comma 4, della legge
regionale 29 novembre 1984, n. 60, sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale regionale.
Limitatamente ai dipendenti inquadrati nella prima qualifica
funzionale dirigenziale ai sensi dell’art. 34 della legge n. 60 del
1984 citata, non riusciti vincitori del concorso per titoli a 152
posti della seconda qualifica indetto nel 1984 a norma dell’art. 36,
l’art. 2 della legge impugnata riapre la graduatoria al fine di
consentire l’attribuzione ai medesimi di un nuovo punteggio, che
tenga conto – nella misura di punti 1,5 per anno, stabilita dal comma
4 dell’art. 36 modificato dall’art. 1 – anche del servizio di ruolo
prestato alle dipendenze di altri enti pubblici o dello Stato, in
conformità della sentenza di questa Corte n. 331 del 1988.
L’art. 3 soggiunge che ai detti dirigenti sono attribuiti, secondo
l’ordine della nuova graduatoria, i posti della seconda qualifica
divenuti vacanti successivamente all’espletamento del concorso in
base alla graduatoria originaria, con decorrenza dalle date nelle
quali si sono verificate le vacanze.
2. – La questione non è fondata.
Il ricorrente non impugna la legge regionale n. 169 del 1994 in
quanto conferma la graduatoria formata in base alla norma del 1984
dichiarata costituzionalmente illegittima, ma, al contrario, perché
violerebbe il principio di buon andamento dell’amministrazione
“riaprendo una graduatoria ormai consolidata da oltre cinque anni e
determinando uno sconvolgimento degli assetti degli uffici
dirigenziali, con lesione dei diritti, anche per disparità di
trattamento, dei dipendenti che tali posti occupano”.
Così formulata, la questione non ha ragion d’essere. La legge
impugnata si propone di dare esecuzione, in conformità della
delibera della Giunta regionale n. 39238 del 17 gennaio 1989, alla
citata sentenza n. 331 del 1988 senza sconvolgere la graduatoria
(definita dalla delibera n. 50429 del 1985) dei vincitori del
concorso a 152 posti della seconda qualifica dirigenziale. A tal fine
i concorrenti esclusi, che avevano impugnato il bando di concorso,
vengono rimessi in termini per produrre i titoli di valutazione del
servizio complessivamente svolto. La nuova graduatoria serve soltanto
a determinare l’ordine dell’attribuzione di altrettanti posti della
seconda qualifica dirigenziale resisi vacanti nel frattempo.
Si tratta in sostanza di una legge di sanatoria, che ha favorito
la definizione della vertenza in via stragiudiziale, senza rimettere
in discussione le assegnazioni di posti già effettuate. Né si può
dire che la retroattività delle nuove nomine, effettuate in base
alla legge impugnata, comporti conseguenze negative sugli assetti
degli uffici, dal momento che le date di riferimento della decorrenza
degli effetti – concernenti unicamente il trattamento economico-normativo dei destinatari – coincidono con quelle in cui i posti
assegnati sono divenuti vacanti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Lombardia 22 dicembre
1993, n. 169, riapprovata dal Consiglio regionale il 9 marzo 1994
(Modifica dell’art. 36 della l.r. 29 novembre 1984, n. 60 “Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale
regionale e conseguenti adempimenti”), sollevata, in riferimento
all’art. 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA