Sentenza N. 47 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
18/04/1967
Data deposito/pubblicazione
18/04/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. GIUSEPPE BRANCA
– Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966
recante “Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di
servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania
istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo D.P. 1
dicembre 1959, n. 10 (regolamento per l’esecuzione della legge
regionale 4 aprile 1955, n. 33)”, promosso con ricorso del Commissario
dello Stato per la Regione siciliana notificato il 14 luglio 1966,
depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 16 del
Registro ricorsi 1966.
Visto l’atto di costituzione della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 1 febbraio 1967 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe
Guglielmi, per il ricorrente, e l’avv. Pietro Bartoli, per la Regione
siciliana.
Con ricorso notificato il 14 luglio 1966 e depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 21 luglio successivo, il
Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha impugnato, per
illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 81, ultimo comma,
della Costituzione, la legge approvata dall’Assemblea regionale
siciliana nella seduta del 7 luglio 1966 avente ad oggetto “Norme
relative al personale direttivo, di segreteria e di servizio della
scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania istituita con legge
regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo regolamento di esecuzione
emanato con decreto presidenziale 1 dicembre 1959, n. 10”.
Nel suo ricorso il Commissario, dopo aver rilevato che la legge
impugnata tende alla sistemazione in ruolo mediante concorso interno
del personale della scuola, osserva che tale sistemazione, in
considerazione anche dei benefici previsti dall’art. 2 della legge (che
assicura un trattamento giuridico ed economico corrispondente al
personale statale delle università) comporta, evidentemente, un
maggior onere finanziario del quale la legge stessa non indica né
l’entità, né i mezzi di copertura. Da ciò la palese violazione
dell’art. 81, ultimo comma, della Costituzione.
Il Presidente della Regione siciliana, rappresentato e difeso
dall’avv. Camillo Ausiello Orlando, si è costituito in giudizio, con
deposito di deduzioni in cancelleria in data 8 agosto 1966, ed ha
chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.
Afferma la difesa che la legge in esame, contrariamente a quanto
sostenuto, non comporta né una nuova spesa, perché nel bilancio di
previsione del 1966 esiste il capitolo n. 431 di lire 40.000.000
concernente la somma da erogare per il funzionamento della scuola in
questione; né una maggiore spesa per tale esercizio, dato che nessun
aumento numerico è stato apportato alla pianta organica del personale
della scuola previsto in quattro unità (direttore – segretario economo
– applicato di segreteria – applicato di servizio) dalla legge
istitutiva, art. 5, e relativo regolamento di esecuzione, artt. 17 e
23. Anche il riferimento al trattamento giuridico ed economico del
corrispondente personale delle università era già stabilito per il
segretario economo, per l’applicato di segreteria e per il personale di
servizio nei citati articoli del regolamento. Un aumento dell’onere
finanziario, prosegue la difesa, potrà derivare soltanto in seguito
all’avvenuta assunzione in ruolo delle predette quattro unità,
soprattutto in relazione alla determinazione di anzianità di carriera
prevista dall’art. 4 della legge, ma è ovvio che trattasi di aumento
eventuale e praticamente imprevedibile per l’esercizio in corso essendo
l’assunzione subordinata all’espletamento del concorso interno.
Passando a considerare l’aspetto del problema di copertura riguardo
agli esercizi futuri nei quali, prevedibilmente, l’assunzione in ruolo
sarà avvenuta, la difesa ricorda anzitutto che con una recente
sentenza la Corte ha affermato che l’osservanza dell’art. 81, ultimo
comma, della Costituzione non è richiesta, per le maggiori spese
afferenti tali esercizi, con puntualità altrettanto rigorosa di quella
dovuta per le maggiori spese che incidano sopra l’esercizio in corso.
Aggiunge, infine, la difesa che le particolari modalità di
determinazione delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola
di Catania, non consentono di stabilire con esatta previsione gli oneri
per i futuri esercizi.
In una memoria depositata nella cancelleria l’11 gennaio 1967,
l’Avvocatura ribadisce che la legge impugnata è illegittima perché
comporta indubbiamente una maggior spesa per la quale non è prevista
alcuna copertura né per l’esercizio in corso né per i successivi.
Anche a voler ammettere che il trattamento economico del segretario
economo e dei due applicati corrisponda esattamente a quello indicato
nel regolamento del 1 dicembre 1959, resta sempre la maggior spesa per
il trattamento economico del direttore che, secondo l’Avvocatura, non
risulterebbe né dalla legge istitutiva, né dal regolamento.
Vi è poi la maggior spesa, ammessa dalla stessa difesa regionale,
dipendente dalla valutazione per intero agli effetti tanto della
carriera, quanto del trattamento di quiescenza, del servizio prestato
negli uffici statali e nella scuola e in reparti riconosciuti
combattenti. Questa disposizione contenuta nell’art. 4 della legge
comporta una notevole maggiore spesa attuale e futura (scatti di
anzianità e fondo pensioni).
Irrilevanti sono poi, secondo l’Avvocatura, le osservazioni
relative al non automatismo della maggiore spesa. È vero che
l’inquadramento in ruolo è condizionato all’espletamento del concorso
interno, che potrebbe essere bandito nei futuri esercizi, e che
l’erogazione delle somme da parte della Regione è subordinata alla
approvazione del bilancio della scuola; ma ciò non esclude che la
maggiore spesa sia conseguenza diretta e necessaria dell’applicazione
della legge impugnata. Sarebbe, d’altronde, troppo facile evitare
l’osservanza dell’art. 81 della Costituzione, rinviando la maggiore
spesa agli esercizi successivi e subordinandola allo stanziamento in
bilancio delle somme occorrenti ed ai relativi necessari atti
contabili. L’art. 81 della Costituzione pone l’obbligo di provvedere,
con norma sostanziale, alla copertura delle maggiori spese afferenti
non solo all’esercizio in corso ma anche a quelli futuri e la
previsione della copertura è necessaria anche quando la maggiore spesa
sia solo eventuale, ipotesi, peraltro, che deve recisamente escludersi
per la maggiore spesa derivante dall’applicazione della legge regionale
in esame.
L’Avvocatura conclude chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale della legge regionale impugnata.
La Corte ritiene pienamente fondata la censura di violazione
dell’art. 81, ultimo comma, della Costituzione formulata nel ricorso
nei riguardi della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 7 luglio 1966, concernente la sistemazione in ruolo,
mediante concorso interno, del personale direttivo, di segreteria e di
servizio della scuola magistrale ortofrenica di Catania.
È fuor di dubbio che tale sistemazione comporti un maggior onere
finanziario sia perché l’art. 2 della legge dispone per il direttore
un trattamento giuridico ed economico più elevato di quello stabilito
con l’art. 11 del regolamento approvato con D.P. Reg. 1 dicembre 1959,
n. 10, sia perché l’art. 4, agli effetti della carriera e del
trattamento di quiescenza, prevede la valutazione per intero del
servizio precedentemente prestato dal personale in uffici statali e
nella stessa scuola e del servizio eventualmente prestato in reparti
riconosciuti combattenti. Di tale maggior onere si trova puntuale
conferma nei lavori preparatori del disegno di legge in cui si rileva
che esso “può essere coperto con lo stanziamento del fondo di riserva
del bilancio della stessa scuola, non creando, quindi, la necessità di
aumentare la spesa a carico della Regione”. E, del resto, la stessa
difesa della Regione, nelle deduzioni costitutive, riconosce che
l’applicazione della legge determinerà un aumento dell’onere
finanziario, osservando tuttavia che lo stesso non potrà interessare
l’esercizio in corso, ma i futuri, trattandosi di una maggiore spesa
subordinata al compimento e al perfezionamento di alcuni atti ed
adempimenti amministrativi e cioè all’espletamento del concorso e alla
conseguente formale assunzione in ruolo di tutti o parte degli
impiegati.
La legge impugnata, però, nulla dispone in ordine al modo di
fronteggiare il riconosciuto aumento di spesa. Per dimostrare che ciò
non fosse necessario la difesa della Regione ha svolto alcune
considerazioni circa l’insussistenza della necessità di aumentare lo
stanziamento del capitolo del bilancio in corso relativo alle spese di
funzionamento della scuola e in merito al carattere eventuale e non
automatico del maggior onere che andrebbe a gravare sui futuri
esercizi. Ma tali considerazioni – come esattamente ha osservato la
difesa del Commissario dello Stato – non valgono ad escludere che la
maggiore spesa che si verificherà in seguito alla sistemazione in
ruolo del personale costituisca una conseguenza necessaria e diretta
dell’applicazione della legge impugnata.
Che l’obbligo di provvedere alla copertura sussista non solo per le
nuove o maggiori spese relative all’esercizio in corso, ma anche per
quelle afferenti agli esercizi futuri è stato già affermato dalla
Corte, la quale ha avuto altresì occasione di precisare che tale
obbligo non comporta la necessità di introdurre in ogni caso nuove o
maggiori entrate, ben potendo il legislatore ricorrere a fondi già
esistenti o entrate già previste. Quello che però necessariamente
occorre è che sia sempre la legge sostanziale a indicare i mezzi per
far fronte alle nuove o maggiori spese e poiché ciò nella specie non
è avvenuto l’incostituzionalità della legge regionale è di tutta
evidenza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale della legge approvata
dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 luglio 1966
contenente “Norme relative al personale direttivo, di segreteria e di
servizio della Scuola magistrale ortofrenica regionale di Catania
istituita con legge regionale 4 aprile 1955, n. 33, e successivo
D.P.Reg. 1 dicembre 1959, n. 10”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.