Sentenza N. 472 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1994
Data deposito/pubblicazione
30/12/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza
e assistenza a favore dei ragionieri e periti), promosso con
ordinanza emessa il 25 maggio 1994 dal Pretore di Novara nel
procedimento civile vertente tra Guido Bosetto e la Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti
commerciali, iscritta al n. 510 del registro ordinanze 1994 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima
serie speciale, dell’anno 1994;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli.
contro la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali, diretto ad ottenere la
riliquidazione della pensione in godimento previo versamento di
contributi integrativi per il periodo pregresso, il Pretore di Novara
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 33 della legge 30 dicembre
1991, n. 414 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei ragionieri e periti), che non consente a
coloro che fruiscono anche di trattamento pensionistico erogato da
altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni di chiedere
la riliquidazione e la maggiorazione della pensione procedendo al
versamento dei contributi integrativi.
2. – La legge n. 414 del 1991, innovando la precedente disciplina
che consentiva l’iscrizione a più Casse previdenziali per libere
professioni ed il cumulo dei relativi trattamenti, ha stabilito che
gli iscritti in più albi professionali devono optare per una delle
Casse di previdenza (art. 34). Il Pretore riconosce che il principio
di iscrizione ad un solo sistema di previdenza professionale rientra
tra le scelte discrezionali del legislatore, ma ritiene che non sia
razionale il trattamento deteriore riservato a chi è già pensionato
ed è stato iscritto alla Cassa in posizione identica ad altri
iscritti che possono accedere al sistema di riliquidazione della
pensione.
La disparità di trattamento sussisterebbe anche tra coloro che
percepiscono pensioni da altre Casse di libere professioni e coloro
che godono di trattamenti pensionistici a carico di gestioni
previdenziali diverse, i quali ultimi non sono esclusi dalla facoltà
di chiedere la riliquidazione della pensione.
3. – È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, che ha eccepito l’irrilevanza della questione, giacché la
riliquidazione della pensione presuppone il versamento del contributo
integrativo, che non sarebbe stato effettuato.
Nel merito l’Avvocatura sostiene l’infondatezza della questione,
perché la limitazione posta per chi usufruisce di altra pensione a
carico di Casse relative a libere professioni rientra nella
discrezionalità del legislatore, mentre non sono omogenee le
situazioni messe a raffronto dal giudice rimettente.
Pretore di Novara riguarda l’art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n.
414, di riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore dei ragionieri e periti commerciali, che non consente a chi
fruisce di trattamento pensionistico erogato da altra Cassa di
previdenza relativa a libere professioni di chiedere, versando la
contribuzione integrativa per il periodo pregresso, la riliquidazione
e la maggiorazione della pensione, altrimenti previste (dall’art.
32).
Il Pretore ritiene che questa limitazione sia in contrasto con il
principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) sia per la
irragionevolezza della disposizione che la prevede, sia per la
disparità di trattamento tra pensionati, giacché analogo divieto
non sussiste per chi percepisce pensioni da gestioni previdenziali
che non fanno capo a Casse professionali.
2. – L’eccezione, prospettata dall’Avvocatura, di inammissibilità
per irrilevanza della questione nel giudizio principale, non avendo
l’interessato provveduto al versamento dei contributi integrativi,
presupposto necessario per ottenere la riliquidazione della pensione,
non è fondata.
Nel sistema della legge n. 414 del 1991 la facoltà di procedere
al versamento di contributi integrativi del contributo soggettivo
annuo per il periodo pregresso (art. 31) presuppone la possibilità
di accedere al meccanismo di ricostruzione della posizione
contributiva e pensionistica, che proprio dalla disposizione
denunciata è esclusa per coloro che siano anche pensionati di altra
Cassa di previdenza.
3. – La questione non è fondata.
La legge n. 414 del 1991 ha modificato il regime previdenziale dei
ragionieri e periti commerciali, stabilendo nuovi criteri di
contribuzione e di calcolo del trattamento pensionistico, ora
ancorati al reddito professionale al quale viene direttamente
rapportato il contributo soggettivo obbligatorio annuo. Risulta così
profondamente innovata la disciplina in precedenza dettata, nella
quale i conti individuali degli iscritti erano alimentati, tra
l’altro, da contributi soggettivi obbligatori fissi e non
proporzionali al reddito (legge 9 febbraio 1963, n. 160, istitutiva
della Cassa nazionale della previdenza e assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali, e legge 23 dicembre 1970, n. 1140,
di adeguamento della legislazione previdenziale e assistenziale per
gli stessi soggetti). Nel nuovo sistema è stato anche introdotto il
principio della iscrizione ad un’unica Cassa di previdenza
professionale, consentendo agli iscritti in albi relativi ad altre
professioni di optare per una delle Casse di previdenza.
Il nuovo sistema di contribuzione e di calcolo delle pensioni opera dunque unitamente al divieto di iscrizione in più Casse
professionali ed esclude la possibilità di addivenire al cumulo dei
relativi trattamenti previdenziali. In questo contesto non è
irragionevole avere previsto che il nuovo regime possa essere esteso
al periodo pregresso (mediante la contribuzione integrativa) solo
quando sussistano le condizioni previste per la sua attuale
applicazione (unicità di trattamento pensionistico relativo
all’esercizio di libere professioni).
Nel sistema della legge n. 414 del 1991 non si configura neppure
la denunciata disparità di trattamento tra coloro che percepiscono
pensioni da altre Casse relative a libere professioni e quanti godono
di trattamenti pensionistici a carico di altre gestioni
previdenziali, in rapporto alla facoltà di procedere alla
contribuzione integrativa per il periodo pregresso con i nuovi
criteri introdotti dalla legge, facoltà esclusa per i primi ed
ammessa per i secondi.
Difatti a questi ultimi non si estende il divieto di titolarità
di altre posizioni previdenziali, disposto solo per gli iscritti in
più albi professionali, in connessione all’attribuzione del diritto
di scegliere la Cassa presso la quale costituire la posizione
previdenziale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 (Riforma della
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e
periti), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Novara con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA