Sentenza N. 473 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
31/07/1989
Data deposito/pubblicazione
31/07/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/07/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 12.11.1988 dal Pretore di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Cenni Sergio e l’Ente Ferrovie
dello Stato, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1989 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione di Cenni Sergio nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l’avv. Luciano Ventura per Cenni Sergio e l’Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
conveniva in giudizio l’Ente Ferrovie dello Stato, che lo aveva
dichiarato decaduto dalla nomina in prova – conseguente a superamento
di concorso – come operaio qualificato, sulla base di accertamenti
medici compiuti, con esito negativo, dal servizio sanitario dello
stesso Ente.
Il Cenni chiedeva all’adito Pretore di Bologna di dichiarare
costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente medesimo e l’Ente
Ferrovie dello Stato, e di condannare quest’ultimo al risarcimento
dei danni causatigli dalla mancata assunzione.
A sostegno della domanda deduceva, tra l’altro, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sulla
competenza del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato alle
visite preassuntive o, comunque, agli accertamenti medico-legali
riguardanti il personale dello stesso Ente.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 13 novembre 1988 (R.O.
n. 114 del 1989), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32,
secondo comma, della Costituzione, del citato art. 14 della legge n.
210 del 1985, ove interpretato nel senso che tra le norme
inderogabili del codice civile – cui fa riferimento lo stesso
articolo – che condizionano la persistenza in vigore delle
disposizioni di legge e di regolamento preesistenti in materia di
rapporto di lavoro e di servizi di igiene e sanità nei confronti di
dipendenti dell’Ente Ferrovie dello Stato, non debba essere compreso
l’art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).
Ad avviso del giudice a quo, ove si accolga la esposta
interpretazione dell’art. 14 della legge n. 210 del 1985, la
questione di legittimità costituzionale assumerebbe rilevanza nel
giudizio in corso, in quanto la deliberazione di dichiarare decaduto
dalla nomina il ricorrente si è basata proprio sugli accertamenti
medico-legali compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie dello
Stato.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata,
nella ordinanza di rimessione si osserva che la norma impugnata
discriminerebbe i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto agli
altri dipendenti di imprese private e pubbliche sottoposti al regime
del codice civile e della legge n. 300 del 1970. E tale disparità di
trattamento non potrebbe essere ulteriormente giustificata a seguito
delle innovazioni intervenute con la legge n. 210 del 1985 sul piano
della parificazione, quanto alle essenziali garanzie, dei diritti dei
lavoratori delle Ferrovie dello Stato a quelli degli altri
dipendenti, anche con riferimento al principio del rispetto della
persona umana, di cui all’art. 32, secondo comma, della Costituzione.
2. – Nel giudizio si è costituito Cenni Sergio, chiedendo la
declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.
3. – Ha, altresì, spiegato intervento l’Avvocatura Generale dello
Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri,
che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Ha altresì rilevato che la legge n. 210 del 1985, istitutiva
dell’Ente Ferrovie dello Stato, sottrae alla contrattazione
collettiva la materia dell’accertamento e del controllo della
idoneità fisica e psicoattitudinale dei ferrovieri in servizio,
riservandola alla esclusiva sfera regolamentare, e mantenendo in
vita, nelle more della emanazione dei regolamenti, la normativa già
vigente, racchiusa prevalentemente nella legge sullo stato giuridico
del personale delle Ferrovie dello Stato (legge 26 marzo 1958, n.
425), che, all’art. 3, penultimo comma, dispone che, ai fini
dell’assunzione del personale, il possesso dei requisiti fisici è
accertato direttamente dall’Ente a mezzo dei suoi sanitari.
Essendo l’Ente Ferrovie dello Stato persona giuridica di diritto
pubblico con esigenze tecniche ed organizzative del tutto peculiari,
la legge ha inteso prescrivere in tema di reclutamento del personale
– che resta al di fuori della disciplina collettiva – l’adozione di
procedure selettive concorsuali, mentre il richiamo all’art. 5 dello
Statuto dei lavoratori non sembra all’Avvocatura giustificato nella
fattispecie per l’insussistenza di un rapporto di lavoro costituito.
Ha richiamato poi l’art. 6, punto z, della legge n. 883 del 1978,
che ha riservato alla competenza dello Stato le funzioni
amministrative concernenti, tra l’altro, i servizi dell’Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all’accertamento
tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente, nonché
l’art. 24, sesto comma, della legge n. 210 del 1955, il quale ha
disposto che, fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui
quadro troverà adeguata sistemazione il servizio sanitario, già
appartenente all’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato,
continua ad esercitare il controllo sul personale e sull’ambiente del
lavoro, conformemente al disposto dell’art. 6 della legge n. 833 del
1978.
Ha rilevato, poi, la non configurabilità di una disparità di
trattamento in presenza di situazioni giuridiche soggettive diverse e
l’insussistenza di un contrasto con l’art. 32 della Costituzione
essendo il rispetto della persona umana garantito di più dagli
accertamenti dei servizi aziendali ferroviari, unici competenti nella
materia, per il particolare rischio connesso all’esercizio
dell’attività ferroviaria.
Nell’imminenza dell’udienza pubblica la parte privata ha
presentato memoria insistendo sulle ragioni di illegittimità
costituzionali già dedotte ed eccependo anche la incostituzionalità
della normativa censurata per contrasto con l’art. 24 della
Costituzione ove sia accertato che il servizio sanitario ferroviario
esercita poteri discrezionali sottratti al sindacato giurisdizionale.
della legge 17 maggio 1985, n. 210, ove interpretato nel senso che
l’art. 5 della legge n. 300 del 1970 non sia da comprendersi, tra le
norme del codice civile inderogabili, le quali, in materia di lavoro
e di servizi igienici, condizionano la persistenza in vigore, fino
all’emanazione di nuovi regolamenti, delle preesistenti norme
regolamentari e legislative, in quanto risulterebbe violato l’art. 3
della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica
tra lavoratori privati, tra cui si annoverano anche quelli del
settore ferroviario, e l’art. 32 della Costituzione, per la
violazione del principio del rispetto della persona umana.
La questione è inammissibile.
Invero, nella ordinanza di remissione, il giudice a quo dà atto
del contrasto esistente in dottrina ed in giurisprudenza sulla
interpretazione della norma censurata in ordine alla identificazione
delle norme inderogabili del codice civile che, a seguito della
istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato, precludono il
mantenimento in vigore, fino all’emanazione di nuovi regolamenti,
delle norme e dei regolamenti preesistenti che, tra l’altro,
demandano al servizio sanitario ferroviario il controllo sanitario
del personale; subordina l’esistenza della rilevanza della questione
di costituzionalità all’interpretazione che esclude l’art. 5 dello
Statuto dei lavoratori.
Il giudice a quo, quindi, non fa propria nessuna di esse e
prospetta come meramente eventuale quella che, secondo lui, contrasta
con i precetti costituzionali addotti in riferimento. In definitiva,
quindi, demanda alla Corte costituzionale la scelta tra le due
interpretazioni, quella cioè che è per l’inclusione e quella
contraria.
Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 171 del 1986,
ordinanza n. 63 del 1989) che spetta al giudice a quo lo scioglimento
dei dubbi esegetici sulla norma impugnata e la scelta tra le varie
interpretazioni possibili.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell’Ente Ferrovie dello Stato), in riferimento agli
artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con
l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA