Sentenza N. 488 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
07/11/1989
Data deposito/pubblicazione
07/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 20 aprile 1989 dal Pretore di Torino nel
procedimento civile vertente tra Giorda Domenico e l’I.N.P.S.,
iscritta al n. 303 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
pensione d’invalidità a carico della Gestione speciale artigiani,
aveva richiesto l’integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 20
aprile 1989, ha sollevato, in relazione all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1,
secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui
preclude l’integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico
del Fondo predetto in caso di cumulo con la pensione diretta avanti
citata.
Rileva il giudice a quo che la disposizione impugnata, pur essendo
stata oggetto di numerose decisioni d’illegittimità costituzionale,
dovrebbe ritenersi nella fattispecie tuttora in vigore.
costituzionale dell’art. 2, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui non consente
l’integrazione al minimo del trattamento superstiti a carico del
Fondo speciale per i coltivatori diretti in caso di contitolarità di
pensione erogata dalla Gestione speciale artigiana.
2. – La questione è fondata.
Il divieto di cui alla presente questione, seppure assimilabile ad
una ratio identica a quella sottesa ad analoghe preclusioni, già
dichiarate illegittime (cfr. sentenze n. 373 del 1989; n. 1144 del
1988; n. 184 del 1988; n. 102 del 1982), risulta tuttora vigente e
non riconducibile ad alcuna delle menzionate declaratorie.
Con la propria, copiosa giurisprudenza sul punto, la Corte ha
conferito generale portata al principio che consente la cumulabilità
di più integrazioni, sottolineando altresì che le Gestioni speciali
“afferiscono pur sempre all’ordinamento previdenziale generale” onde
“la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari”
(cfr. sentenza n. 355 del 1989).
Anche in parte qua la norma impugnata contrasta con il principio
d’eguaglianza e va quindi dichiarata illegittima, ribadendosi
l’auspicio, già formulato nella sentenza n. 373 del 1989, circa un
sollecito adeguamento da parte dell’I.N.P.S. alle ormai consolidate
affermazioni in materia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui esclude l’integrazione al minimo della pensione di
riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, in caso di cumulo con pensione d’invalidità a
carico della Gestione speciale artigiani, qualora, per effetto del
cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo
anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 7 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI