Sentenza N. 488 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1991
Data deposito/pubblicazione
27/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
terzo e quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani), promosso con ordinanza emessa l’8
febbraio 1991 dalla Corte di Appello di Cagliari nel procedimento
civile vertente tra Regione autonoma della Sardegna e Passino
Giuseppe, iscritta al n. 428 del 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno
1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Corte di appello di Cagliari il lodo arbitrale del 4 febbraio 1989,
reso esecutivo dal Pretore di Sassari, emesso, ai sensi degli artt.
21 e 50 R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dal Collegio arbitrale
adito per determinare la maggiore indennità dovuta
dall’amministrazione regionale per la occupazione temporanea di 70
ettari di terreno siti nell’agro di Villanova Monteleone, di
proprietà dell’avvocato Passino Giuseppe, finalizzata alla
esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale.
La detta indennità inizialmente era stata concordata tra le parti
e liquidata in data 1° maggio 1979.
La Corte d’Appello, con ordinanza dell’ 8 febbraio 1991 (R.O. n.
428 del 1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 21, secondo, terzo e quarto comma, e 50, secondo comma,
del suddetto R.D.L. n. 3267 del 1923, che prevede, per la
determinazione dell’indennizzo in caso di occupazione di terreni per
sistemazione idraulico-forestale, un arbitrato obbligatorio.
A parere della Corte remittente, sarebbero violati gli artt. 24,
primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, in quanto,
secondo quanto già affermato dalla Corte Costituzionale (sent. n.
127 del 1977), la tutela dei diritti e degli interessi può essere
ottenuta solo dinanzi ad organi giudiziari e non può essere imposto
da una legge il deferimento della controversia ad un arbitro o a un
collegio arbitrale.
1.1. – L’ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
1.2. – Nel giudizio non si sono costituite le parti e non è
intervenuta l’Avvocatura Generale dello Stato.
terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3267, nella parte in cui prevedono un arbitrato obbligatorio
per la determinazione dell’indennizzo da corrispondere ai proprietari
dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, violino gli
artt. 24, primo comma, e 102, primo comma, della Costituzione, in
quanto le parti interessate per la tutela del loro diritto sarebbero
obbligate per legge a rivolgersi a un collegio arbitrale anziché al
giudice così come prescritto dagli invocati precetti costituzionali.
1.2. – La questione è fondata.
L’art. 17 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, dispone che i
boschi, che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o
fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal
sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le
condizioni igieniche locali, su richiesta delle Province, dei Comuni
o di altri enti e privati interessati, possono essere sottoposti a
limitazioni nella loro utilizzazione.
L’art. 21, primo e secondo comma, stabilisce un indennizzo
determinato, sulla base dei minori redditi derivanti dalle dette
limitazioni imposte alla consuetudinaria utilizzazione dei boschi,
d’accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, da tre arbitri,
nominati uno da ciascuna delle due parti e il terzo dagli stessi e,
in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale, il quale potrà
nominare anche uno degli arbitri delle parti in caso di mancata
nomina da parte delle stesse.
Gli artt. 39 e seguenti dello stesso decreto prevedono la
sistemazione e il rimboschimento di terreni montani con opere
eseguite a cura e spese dello Stato. L’art. 50 dello stesso R.D.L., a
favore dei proprietari dei suddetti terreni, in caso di totale o
parziale sospensione del godimento, stabilisce l’assegnazione di una
indennità determinata nei modi previsti dal precedente art. 21.
Agli interessati è quindi imposto, per la tutela del loro diritto
all’indennizzo o alla indennità, il ricorso a un collegio arbitrale
anziché al giudice ordinario.
2. – Come già questa Corte ha deciso (sent. n. 127 del 1977),
solo le parti possono scegliere altri soggetti (arbitri) per la
tutela dei loro diritti al posto dei giudici ordinari, ai quali è
demandata la funzione giurisdizionale in base all’art. 102 della
Costituzione. E la scelta è intesa come uno dei modi possibili di
disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all’art. 24,
primo comma, della Costituzione.
La fonte dell’arbitrato non può, però, ricercarsi e porsi in una
legge o generalmente in una volontà autoritativa. Non valgono a
legittimare il ricorso all’arbitrato obbligatorio gli eventuali
vantaggi connessi a siffatta procedura (celerità del giudizio,
possibilità di approfondire gli aspetti tecnici della questione
ecc.), perché la decisione degli arbitri rappresenta sempre il
risultato di un procedimento che si svolge illegittimamente al di
fuori del regime della sovranità statuale e non trova alcuna
garanzia costituzionale.
Il principio generale, costituzionalmente garantito, è quello
dell’art. 806 del codice di procedura civile, secondo cui le parti
sono libere di far decidere le controversie tra loro insorte da
arbitri liberamente scelti.
Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 21, secondo,
terzo, quarto comma, e 50, secondo comma, del R.D.L. 30 dicembre
1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia
di boschi e di terreni montani).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI