Sentenza N. 489 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
27/12/1991
Data deposito/pubblicazione
27/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P.
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;
ottavo, e 21, comma dodicesimo della legge della regione Piemonte 10
dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 384 in data 19 dicembre 1981)
promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1991 dal Pretore di Alba
nel procedimento civile vertente tra Pulina Giovanni ed il Sindaco di
Alba ed altro iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24, prima serie speciale,
dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
cui l’autorità comunale aveva ordinato il rilascio di un alloggio di
edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Alba, con ordinanza in
data 16 aprile 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 108 e
117 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge
regionale del Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64.
Le disposizioni impugnate, prevedendo nei due distinti casi di
annullamento e decadenza dall’assegnazione, con identica formula, che
“Contro il provvedimento del Sindaco, si applica il 13°, il 14° e il
15° comma, dell’art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035”,
estenderebbero il rimedio giurisdizionale previsto dalle norme
statali ad ipotesi non solo dalla stessa non contemplate, ma rispetto
alle quali, il ricorso al giudice ordinario sembrerebbe addirittura
doversi escludere alla stregua dei più recenti orientamenti
giurisprudenziali in tema di riparto di giurisdizioni.
Trattandosi, dunque, di un rinvio recettizio (e non privo di
autonomo significato normativo) che amplierebbe le competenze
attribuite dalla legge statale all’autorità giudiziaria ordinaria,
il principio della riserva statale in materia giurisdizionale (art.
108 Cost.) ed i limiti della competenza regionale in materia
legislativa (art. 117 Cost.) sarebbero violati.
La rilevanza della questione viene infine motivata nel presupposto
che l’azione intentata dinanzi al giudice a quo risulterebbe
proponibile solo in forza del rinvio contenuto nelle norme impugnate.
2. – Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l’Avvocatura generale dello Stato.
degli artt. 20, ottavo comma, e 21, dodicesimo comma, della legge
della regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64, in riferimento agli
artt. 108 e 117 della Costituzione. Le disposizioni impugnate,
stabilendo che relativamente agli atti di annullamento e decadenza
dell’assegnazione di un alloggio di edilizia economica e popolare si
applicano le norme statali contenute negli ultimi tre commi dell’art.
11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che prevedono il rimedio
dell’opposizione dinanzi al Pretore, violerebbero il principio della
riserva di legge statale in materia giurisdizionale, esorbitando
dalla sfera delle potestà legislative di spettanza regionale.
2. – La questione è fondata.
Le ipotesi di annullamento e decadenza dall’assegnazione, alle
quali viene esteso il suindicato rimedio giurisdizionale, risultano
del tutto diverse dall’ipotesi di decadenza per mancata occupazione
dell’alloggio entro un certo termine presa in considerazione dalle
disposizioni statali, cui le impugnate norme regionali fanno rinvio.
La fattispecie normativa oggetto del presente giudizio è perciò
analoga a quella già ritenuta costituzionalmente illegittima da
questa Corte con sentenza n. 594 del 1990 ed i principi in
quell’occasione affermati vanno, pertanto, in questa sede ribaditi.
Anche in questo caso, infatti, attraverso la recezione delle norme
statali nella legislazione regionale, si innova al regime del riparto
di giurisdizione – delineato dalla recente giurisprudenza della
Cassazione – in ordine ai provvedimenti che dichiarano
l’annullamento, la revoca o la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. E, pertanto, il
rinvio contenuto nelle norme impugnate, modificando la normativa, in
una materia – quale quella dell’ordinamento giurisdizionale e della
regolamentazione processuale dei giudizi dinanzi all’autorità
giudiziaria ordinaria o amministrativa – che non solo esula
dall’ambito delle competenze costituzionalmente attribuite alla
regione, ma che è anche oggetto di espressa riserva di legge
statale, viola entrambi gli invocati parametri costituzionali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo
comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10
dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell’art. 2, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI