Sentenza N. 5 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
21/01/1967
Data deposito/pubblicazione
21/01/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/01/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
legge 24 dicembre 1928, n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215, recanti norme per la bonifica integrale,
promosso con ordinanza emessa il 20 agosto 1965 dal conciliatore di
Irsina nel procedimento civile vertente tra Marino Giacomo,
D’Alessandro Vita Maria, Rizzi Gerardo ed i Consorzi di bonifica della
Media Valle del Bradano e di Metaponto, iscritta al n. 191 del Registro
ordinanze 1965 e pubblicata nella (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 273 del 30 ottobre 1965.
Visti gli atti di costituzione di Marino, D’Alessandro e Rizzi e di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 6 dicembre 1966 la relazione del
Giudice Antonino Papaldo;
uditi l’avv. Oronzo Melpignano, per Marino, D’Alessandro e Rizzi,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Avverso le cartelle di pagamento dei contributi di bonifica
accertati per l’anno 1964, emesse dall’Esattoria di Irsina, Marino
Giacomo, D’Alessandro Vita Maria e Rizzi Gerardo convenivano in
giudizio dinanzi al Conciliatore di Irsina i Consorzi di bonifica della
Media Valle del Bradano e di Metaponto per ivi sentir dichiarare non
dovuti i richiesti contributi. Veniva sollevata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 24 dicembre 1928,
n. 3134, e degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Si sosteneva che l’art. 13 della predetta legge del 1928 aveva
delegato il Governo ad emanare norme intese a modificare ed integrare
le disposizioni vigenti in materia di bonifica, senza fissare né i
principi d’imposizione dei contributi dovuti dagli utenti né la durata
degli stessi. Il Governo, poi, avvalendosi della delega, con gli artt.
11 e 59 del R.D. del 1933, aveva, a sua volta, delegato i Consorzi a
determinare nei loro statuti i criteri d’imposizione e di ripartizione
dei contributi, violando così il principio che vieta la
subdelegazione.
Si deduceva inoltre che i criteri di imposizione e di ripartizione
dei contributi si troverebbero soltanto previsti dagli artt. 11 e 59
della legge delegata e neanche determinati dalla stessa legge che,
comunque, sarebbe viziata per il difetto della legge delegante. Donde
la violazione degli artt. 76 e 23 della Costituzione.
Il Conciliatore, ritenendo la questione non manifestamente
infondata, rimetteva gli atti a questa Corte con ordinanza 20 agosto
1965, regolarmente notificata agli interessati e al Presidente del
Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti dei due rami del
Parlamento, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1965, n.
273.
Nel giudizio si costituivano le parti private, rappresentate e
difese dall’avv. Oronzo Melpignano, il quale, con deduzioni depositate
il 16 novembre 1965, esponeva che la legge delega ed il regolamento di
esecuzione non avevano fissato i criteri di imposizione dei tributi, ma
soltanto demandato il tutto ai Consorzi di bonifica, che fissano la
misura dei contributi non in virtù di principi stabiliti dalla legge o
dal regolamento ma dai rispettivi consigli di amministrazione.
Interveniva il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate
il 13 novembre 1965, seguite da una memoria depositata il 23 novembre
1966. In ordine alla violazione dell’art. 76 della Costituzione,
l’Avvocatura richiamava i criteri fissati dalla giurisprudenza di
questa Corte (sentenze n. 37 del 1957, n. 53 del 1961 e n. 127 del
1963) circa i requisiti di legittimità delle delegazioni legislative
anteriori alla entrata in vigore della Costituzione. In base a detti
criteri sosteneva che la delegazione contenuta nell’art. 13 della
legge del 1928, n. 3134, doveva considerarsi pienamente conforme
all’ordinamento costituzionale dell’epoca, così come legittimo doveva
considerarsi l’uso della delega da parte del Governo che si mantenne
nei limiti segnati dalla legge delega stessa. Né vi fu subdelegazione
ai Consorzi da parte del Governo, giacché il legislatore delegato
attribuì ai Consorzi il potere amministrativo di imposizione concreta
dei contributi, circoscritto entro i criteri fissati dalla legge stessa
(artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio 1933).
In ordine alla violazione dell’art. 23 della Costituzione si
assumeva che i contributi di bonifica risultano imposti “in base alla
legge”, e cioè al citato R.D. 13 febbraio 1933, e che la previsione
legislativa e la determinazione dei criteri entro i quali deve essere
circoscritto il potere amministrativo attribuito ai Consorzi soddisfano
in pieno alla “riserva relativa” di cui all’art. 23.
D’altra parte, concludeva l’Avvocatura, la questione è stata
risolta, per gli artt. 11 e 59 in relazione all’art. 23 della
Costituzione, dalla sentenza di questa Corte n. 55 del 3 maggio 1963,
né l’ordinanza di rimessione adduce nuovi motivi.
La censura secondo cui l’art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n.
3134, non avrebbe conferito una legittima delega legislativa, stante la
mancanza dei principi di imposizione dei contributi a carico dei
singoli utenti e della durata degli stessi, è infondata.
Era chiaro che, affidando al Governo il potere di disciplinare con
nuove norme la materia della bonifica idraulica ed agraria e della
trasformazione fondiaria ed agraria, la legge comprendeva nella delega,
come parte integrante e necessaria di tale materia, il capitolo
relativo ai contributi. E questo nel caso in esame bastava ai fini
della legittimità della delega. Una ulteriore specificazione dei
criteri di imposizione e della durata dei contributi non era necessaria
nel tempo in cui quella delega fu conferita. Con diverse sentenze
(ultima quella del 4 luglio 1963, n. 127) questa Corte ha ritenuto che
non può essere motivo di illegittimità di una legge di delegazione
anteriore alla Costituzione la inosservanza delle norme di cui all’art.
76 della Costituzione e segnatamente di quelle che impongono la
determinazione di principi e la fissazione di termini.
Per quanto si riferisce all’uso della delega, non esiste il
denunziato eccesso. Non è esatto, infatti, che con gli artt. 11 e 59
del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il potere normativo circa i
contributi sia stato subdelegato ai Consorzi. A questi è stato
conferito il potere di imposizione concreta dei contributi, ma
l’obbligo di contribuenza deriva dalla legge, come è stato ritenuto da
questa Corte con la sentenza n. 55 del 3 maggio 1963: sentenza con la
quale è stata dichiarata infondata la questione relativa al contrasto
dei citati articoli 11 e 59 con l’art. 23 della Costituzione. E poiché
non sono stati dedotti motivi nuovi o contrastanti con quelli della
richiamata decisione, la stessa questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 13 della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, contenente
provvedimenti per la bonifica integrale, in riferimento all’art. 76
della Costituzione;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 11 e 59 del R.D. 13 febbraio
1933, n. 215, sulla bonifica integrale, in riferimento all’art. 23
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– ANTONIO MANCA – ALDO SANDULLI –
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.