Sentenza N. 50 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
26/03/1969
Data deposito/pubblicazione
26/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, recante disposizioni
per l’incremento delle costruzioni edilizie, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 novembre 1966 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Chieti sul ricorso di
Henrici De Angelis Angelo contro l’Ufficio del registro di Chieti,
iscritta al n. 93 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24 giugno 1967;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1967 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Matera sul ricorso di
Moles Mario contro l’Ufficio del registo di Matera, iscritta al n. 26
del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 84 del 30 marzo 1968.
Visti gli atti di costituzione di Henrici De Angelis Angelo e
dell’Amministrazione finanziaria dello Stato;
udita nell’udienza pubblica del 26 febbraio 1969 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice avvocato generale dello Stato Dario Foligno, per
l’Amministrazione delle finanze.
1. – La Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette
di Chieti, con ordinanza 10 novembre 1966, emessa sul ricorso di Angelo
Henrici De Angelis contro l’Ufficio del registro di Chieti, ha ritenuto
rilevante per la soluzione della controversia e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17,
secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n. 408, sollevata dal
contribuente, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
L’ordinanza è stata notificata alle parti e al Presidente del
Consiglio dei Ministri; comunicata ai Presidenti delle Camere e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 157 del 24
giugno 1967.
Con atto depositato il 6 giugno 1967 si è costituito in giudizio
il dott. Henrici De Angelis, rappresentato e difeso dagli avvocati
Edmondo Paone e Luigi Flauti, chiedendo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Si è anche costituita l’Amministrazione finanziaria dello Stato,
in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 13 luglio
1967, in cui si deduce l’infondatezza della questione.
L’Avvocatura dello Stato ha anche presentato successiva memoria.
Nell’udienza del 26 febbraio 1969 è intervenuta soltanto
l’Avvocatura generale dello Stato, rimettendosi alla decisione della
Corte.
2. – La medesima questione di legittimità costituzionale è stata
rimessa alla Corte dalla Commissione provinciale delle imposte dirette
e indirette di Matera, con ordinanza 25 novembre 1967, anch’essa
regolarmente notificata e comunicata.
Non si è costituita nessuna delle parti e la causa è stata
trattata nella stessa udienza del 26 febbraio 1969.
I giudizi, entrambi promossi con ordinanze di Commissioni
provinciali per le imposte e riguardanti la medesima questione, possono
essere decisi con unica sentenza.
Come questa Corte ha già affermato con le sentenze 6 febbraio
1969, n. 6, e 10 febbraio 1969, n. 10, le Commissioni provinciali delle
imposte dirette e indirette e le Commissioni comunali per i tributi
locali hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Ne deriva che
non sono legittimate a promuovere giudizi di legittimità
costituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1.
È pertanto da dichiarare l’inammissibilità delle questioni
dedotte con le ordinanze innanzi indicate.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17, secondo comma, della legge 2 luglio 1949, n.408,
sollevata dalle Commissioni provinciali delle imposte dirette e
indirette di Chieti e di Matera, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.