Sentenza N. 502 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
15/11/1989
Data deposito/pubblicazione
15/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
secondo, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il
miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione
speciale per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e
superstiti degli artigiani e loro familiari), dell’art. 1, comma
secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e
dell’art. 19, comma secondo, della legge 22 luglio 1966, n. 613
(Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai
loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti
pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza
emessa il 15 marzo 1989 dal Pretore di Brescia nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra Franchini Severina ed altri e l’I.N.P.S.,
iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visto l’atto di costituzione di Tonin Angelica ed altri;
Udito nell’udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore
Enzo Cheli;
dolevano della mancata integrazione ad opera dell’INPS del loro
trattamento assicurativo di reversibilità, ha sollevato, con
ordinanza del 15 marzo 1989, questione di legittimità costituzionale
dell’art.1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339,
dell’art.1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e
dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, in
relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui tali disposizioni
precludevano, fino al 1° ottobre 1983, l’integrazione al trattamento
minimo in caso di concorso tra pensioni indirette gravanti sui fondi
di cui alle norme impugnate (Gestione speciale artigiani; Gestione
speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni; Gestione speciale
commercianti) e pensioni dirette o indirette gravanti sui medesimi
fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S.
Le questioni, sommariamente richiamate da parte del giudice a quo,
riguardano in particolare le ipotesi di cumulo tra: a) pensione di
reversibilità a carico della Gestione speciale commercianti e
pensione di invalidità a carico della Gestione speciale coltivatori
diretti, mezzadri e coloni (Perugini Narciso); b) pensione di
reversibilità a carico della Gestione commercianti e pensione
d’invalidità o di vecchiaia erogata dalla medesima Gestione (Carpi
Salvatore, Maffezzoni Rosa); c) pensione di reversibilità gravante
sulla Gestione coltivatori diretti e pensione d’invalidità o di
vecchiaia I.N.P.S.(Franchini Severina, Frassine Cesarina, Gaffurini
Lucia, Mora Caterina); d) pensione di reversibilità a carico della
Gestione artigiani e pensione di invalidità o di vecchiaia gravante
sulla medesima Gestione (Magri Maria, Borghetti Nina, Franzoglio
Gemma, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Poli Bianca, Dusi Petronilla,
Stoppini Chiarina, Bonazzoli Pierina) ovvero pensione di vecchiaia
I.N.P.S. (Tonin Angelica) ovvero pensione di vecchiaia a carico della
Gestione commercianti (Gussoni Giuseppe).
Alcune delle parti si sono costituite in giudizio, chiedendo che
questa Corte estenda ai casi in esame i principi già affermati in
numerose pronunce (e, in particolare, nelle sentenze n. 1086 e 1144
del 1988) in tema di integrazione al minimo di trattamenti
pensionistici concorrenti.
ipotesi di cumulo di pensioni. Investita di questioni identiche o
analoghe, questa Corte ha ritenuto incostituzionale la preclusione
dell’integrazione al minimo per i titolari di più pensioni allorché
per effetto del cumulo venga superato il trattamento minimo garantito
– rendendo così possibile la titolarità di più integrazioni al
minimo sino all’entrata in vigore del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia (cfr. sentt. nn.
102 del 1982; 1086 e 1144 del 1988; 81, 179, 250 e 373 del 1989).
2. – Nella parte relativa ai casi di cumulo tra pensione di
reversibilità e pensione d’invalidità o di vecchiaia gravante sulla
Gestione commercianti, l’art. 19 della legge n. 613 del 1966 è già
stato oggetto di declaratoria di illegittimità da parte delle
sentenze nn. 179 e 250 del 1989, sì che le relative censure debbono
ritenersi inammissibili.
La questione riguardante l’art.1, secondo comma, della legge n. 9
del 1963, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo in caso
di cumulo tra pensione di reversibilità a carico della Gestione
coltivatori diretti e pensione di invalidità o di vecchiaia
I.N.P.S., è già stata accolta con la sentenza n. 373 del 1989. Per
quanto concerne l’art. 1, secondo comma, della legge n. 1339 del
1962, esso è stato dichiarato incostituzionale, con riguardo a tutte
le possibili ipotesi di cumulo, dalla sentenza n. 81 del 1989. Anche
le censure relative a queste norme debbono pertanto dichiararsi
inammissibili.
3. – La medesima ratio, già seguita nelle richiamate sentenze,
deve trovare applicazione, in ossequio al principio di eguaglianza,
anche nei casi che non hanno ancora formato oggetto di esame da parte
di questa Corte. È pertanto fondata la questione di
costituzionalità dell’art. 19, secondo comma, della legge n. 613 del
1966, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo della
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione commercianti per
chi sia titolare anche di pensione di invalidità gravante sulla
Gestione coltivatori diretti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma,
della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione
obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli
esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e
coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori
autonomi) nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo della
pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione di invalidità a carico della
Gestione speciale coltivatori diretti, qualora, per effetto del
cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo
anzidetto;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966 n. 613, già dichiarato costituzionalmente illegittimo, con le
sentenze di questa Corte nn. 179 e 250 del 1989, nella parte in cui
esclude l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità
erogata dalla Gestione speciale commercianti ai titolari di pensione
di vecchiaia o d’invalidità erogata dalla medesima Gestione,
qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento risulti
superiore al minimo anzidetto, questione sollevata, in relazione
all’art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Brescia con l’ordinanza
di cui in epigrafe;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri) già dichiarato costituzionalmente
illegittimo, con la sentenza di questa Corte n. 373 del 1989, nella
parte in cui esclude l’integrazione al minimo della pensione di
reversibilità erogata dalla Gestione speciale coltivatori diretti ai
titolari di pensione diretta I.N.P.S., qualora, per effetto del
cumulo, il trattamento complessivo risulti superiore al minimo
anzidetto, questione sollevata, in relazione all’art. 3 della
Costituzione, dal Pretore di Brescia con l’ordinanza di cui in
epigrafe;
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962
n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di
pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l’assicurazione
obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e
loro familiari), già dichiarato costituzionalmente illegittimo,
sotto ogni profilo, con la sentenza di questa Corte n. 81 del 1989,
questione sollevata, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dal
Pretore di Brescia con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI