Sentenza N. 504 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
15/11/1989
Data deposito/pubblicazione
15/11/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/10/1989
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1989
dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra
Paltrinieri Laura e l’I.N.P.S., iscritta al n. 256 del registro
ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell’anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
titolare di pensione diretta a carico dello Stato, nei confronti
dell’I.N.P.S., per ottenere l’integrazione al trattamento minimo
della pensione di reversibilità erogatale dalla Gestione speciale
commercianti, l’adito Pretore di Modena, con ordinanza in data 21
marzo 1989 (R.O. n. 256 del 1989), ha sollevato, in riferimento
all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge
22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude, per il periodo
anteriore al 1° ottobre 1983, la suddetta integrazione della pensione
di reversibilità erogata dalla Gestione speciale commercianti in
caso di cumulo con pensione diretta statale qualora, per effetto di
esso, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo di pensione
superiore al minimo.
Ha rilevato il giudice a quo che nella specie non risultano
applicabili le varie declaratorie di illegittimità costituzionale
dei divieti di integrazione al minimo in caso di cumulo di pensioni,
mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie appare trasponibile
anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni del
principio di uguaglianza.
2. – Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte nessuno si è
costituito né è intervenuto.
costituzionale dell’art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
1966, n. 613, nella parte in cui esclude l’integrazione al minimo
della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione speciale
commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello Stato
qualora, per effetto del cumulo, il pensionato fruisca di un
trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto. Risulterebbe,
invero, violato l’art. 3 della Costituzione per l’irrazionale
disparità di trattamento che si determinerebbe rispetto ai titolari
di analoghe situazioni le quali, pur in presenza di cumulo di più
trattamenti pensionistici, non implicano esclusione dell’integrazione
al trattamento minimo, anche per effetto delle sopravvenute
declaratorie di illegittimità costituzionale degli originari
divieti.
2. – La questione è fondata.
La norma censurata è stata oggetto di declaratoria di
illegittimità costituzionale in riferimento ai diversi casi del
divieto di integrazione per la pensione di vecchiaia erogata dalla
Gestione speciale commercianti in caso di cumulo con pensione diretta
a carico dello Stato, delle Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere,
con qualsiasi trattamento a carico dell’assicurazione generale
obbligatoria (sentenza n. 184 del 1988), nonché degli analoghi
divieti concernenti l’erogazione, da parte della medesima Gestione,
della pensione di invalidità in caso di cumulo con pensione diretta
statale (sentenza n. 102 del 1982), della pensione di reversibilità
in caso di cumulo con pensione diretta I.N.P.S (sentenza n. 1086 del
1988), con pensione diretta di vecchiaia a carico della stessa
Gestione speciale commercianti (sentenza n. 179 del 1989), nonché in
caso di cumulo con pensione diretta di invalidità a carico della
stessa Gestione (sentenza n. 250 del 1989).
Nelle decisioni citate, nonché in numerose altre pronunzie, la
Corte ha perseguito l’intento di eliminare ogni preclusione
all’integrazione al trattamento minimo per i titolari di più
pensioni (allorché, per effetto del cumulo, venisse superato il
trattamento minimo garantito), così rendendo possibile la
titolarità di più integrazioni fino all’entrata in vigore del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, che ha
disciplinato ex novo la materia e che è stato in parte qua anche
riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).
Anche nel caso in esame deve farsi applicazione dei medesimi
principi, in quanto la residua operatività della norma denunziata
risulta chiaramente incompatibile con il principio di uguaglianza.
Detta norma, pertanto, va dichiarata costituzionalmente
illegittima nella parte in cui, negli indicati limiti temporali,
esclude l’integrazione al minimo della pensione di reversibilità a
carico della Gestione speciale commercianti per chi sia titolare
anche di pensione diretta a carico dello Stato qualora, per effetto
del cumulo, il complessivo trattamento risulti superiore al minimo
anzidetto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, secondo
comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari
e coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
lavoratori autonomi), nella parte in cui esclude l’integrazione al
minimo della pensione di reversibilità erogata dalla Gestione
speciale commercianti ai titolari di pensione diretta a carico dello
Stato, qualora, per effetto del cumulo, il complessivo trattamento
risulti superiore al minimo anzidetto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 ottobre 1989.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 novembre 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI