Sentenza N. 505 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
decimo, e 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano del 23
maggio 1977, n. 13 (Norme per assicurare la disponibilità da parte
del proprietario e la funzione sociale dell’edilizia residenziale) e
dell’art. 46, comma decimo, della legge provinciale di Bolzano 20
agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell’edilizia abitativa),
promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal Tribunale di
Bolzano nel procedimento civile vertente tra Osele Mauro e Istituto
per l’edilizia abitativa agevolata della provincia di Bolzano
iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello.
annullamento dell’assegnazione di un alloggio popolare, il Tribunale
di Bolzano, in fase di appello, con ordinanza in data 22 febbraio
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio
1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano
20 agosto 1972, n. 15 (come sostituito dall’art. 5 della citata legge
n. 13 del 1977), per contrasto con l’art. 108, primo comma, della
Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate, prevedendo che,
contro il provvedimento di annullamento dell’assegnazione,
l’interessato può proporre ricorso al pretore del luogo nel cui
mandamento è situato l’alloggio, violerebbero il principio della
riserva di legge statale in materia giurisdizionale, di cui
all’invocato parametro costituzionale.
2. – Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento
l’Avvocatura generale dello Stato.
degli artt. 10, ultimo comma, della legge provinciale di Bolzano 23
maggio 1977, n. 13, e 46, decimo comma, della legge provinciale di
Bolzano 20 agosto 1972, n. 15, come sostituito dall’art. 5 della
predetta legge n. 13 del 1977.
Le disposizioni denunciate si porrebbero in contrasto con il
principio della riserva di legge statale in materia giurisdizionale
sancito dall’art. 108 della Costituzione. La violazione del parametro
invocato viene ravvisata, relativamente alla prima norma, in quanto
stabilisce che al decreto di annullamento dell’assegnazione di un
alloggio di edilizia residenziale pubblica si applica la seconda,
anch’essa impugnata poiché prevede (per la differente ipotesi di
decadenza dall’assegnazione), la possibilità di proporre ricorso al
pretore del luogo nel cui mandamento è situato l’alloggio.
2. – La questione è fondata.
Entrambe le disposizioni denunciate, sia quella di rinvio che
quella richiamata, rendono infatti applicabile, al caso di specie,
una norma che, prevedendo il rimedio giurisdizionale del ricorso
dinanzi al pretore, ha natura strettamente processuale, e la cui
disciplina è pertanto riservata dall’art. 108 della Costituzione
alla esclusiva competenza del legislatore statale (sent. n. 81 del
1976).
Né la violazione del predetto parametro costituzionale potrebbe
escludersi in base al rilievo che la norma provinciale richiamata
(art. 46, decimo comma della legge n. 15 del 1972) è riproduttiva
della norma statale contenuta nell’art. 11, tredicesimo comma, del
d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. La giurisprudenza di questa Corte
ritiene infatti preclusa alle Province autonome, come del resto ad
ogni altra regione, la possibilità di riprodurre, nelle loro leggi,
norme legislative statali, in quanto ciò comporterebbe un’indebita
novazione della fonte (sentt. nn. 128 del 1963, 203, 615 del 1987,
727 del 1988). Va al riguardo osservato che, anche quando, come
nell’ipotesi disciplinata dal citato art. 46, decimo comma, della
legge provinciale n. 15 del 1972, la norma statale riprodotta
risultasse già di per sé applicabile, ciò non escluderebbe
l’illegittimità della norma riproduttiva, perché essa, a causa
dell’intervento regionale, novativo della fonte, continuerebbe ad
essere vigente nella formula riprodotta anche se la disposizione
statale, per una qualsiasi ragione, fosse stata modificata, o fosse
comunque venuta meno.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, quinto
comma, della legge provinciale di Bolzano 23 maggio 1977, n. 13
(Norme per assicurare la disponibilità da parte del proprietario e
la funzione sociale dell’edilizia residenziale) e
dell’art. 46, decimo comma, della legge provinciale di Bolzano 20
agosto 1972, n. 15 (Legge di riforma dell’edilizia abitativa), come
sostituito dall’art. 5 della legge provinciale di Bolzano 23 maggio
1977, n. 13.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI