Sentenza N. 506 del 1991
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1991
Data deposito/pubblicazione
30/12/1991
Data dell'udienza in cui è stato assunto
19/12/1991
Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21 (Norme
sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle Unità
Sanitarie Locali) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1991
dalla Corte d’Appello di Milano nel procedimento civile vertente tra
U.S.L. n. 7 di Rossano e S.p.a. Upjohn iscritta al n. 473 del
registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
U.S.L. di Rossano avverso la sentenza di primo grado che aveva
condannato l’appellante a corrispondere alla società Upjohn, oltre
agli interessi legali, un ulteriore importo a titolo di maggior danno
per svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma, Codice
civile, la Corte d’appello di Milano, con ordinanza del 5 febbraio
1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.
62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, nella
parte in cui, nel disciplinare gli interessi moratori dovuti dalle
USL di quella Regione, dispone che “tutti gli interessi da ritardo
sono interessi di mora comprensivi del risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 1224, secondo comma, Codice civile”.
Il giudice remittente dubita della conformità di tale norma al
dettato costituzionale in quanto:
a) l’art. 117, primo comma, della Costituzione, che pure
attribuisce alle regioni potestà legislativa in materia di
assistenza sanitaria ed ospedaliera, non può essere interpretato in
senso così lato da farvi rientrare anche la disciplina delle
obbligazioni nascenti da rapporti contrattuali di natura
privatistica, instaurati con terzi dalle unità sanitarie locali,
quasi fosse possibile creare in ogni regione delle aree territoriali
di jus singulare;
b) una disposizione così concepita non appare conciliabile col
principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione,
essendo irrazionale l’assoggettamento di coloro che stipulano
identici contratti (di diritto privato) con varie unità sanitarie
locali a una diversa disciplina, in tema di interessi debitori e di
eventuale maggior danno conseguente al ritardo nel pagamento dei loro
crediti, sol perché i rispettivi debitori sono dislocati in regioni
diverse.
117 e 3 della Costituzione l’art. 62, quarto comma, della legge della
Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, il quale, con riguardo agli
impegni di spesa delle unità sanitarie locali, dispone che “tutti
gli interessi da ritardo sono interessi di mora comprensivi del
risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, del
codice civile”.
2. – La questione è fondata.
La norma impugnata deroga all’art. 1224 Codice civile escludendo
l’applicabilità del secondo comma alle obbligazioni pecuniarie delle
U.S.L. situate nel territorio della Regione Calabria. Ai creditori di
queste unità sanitarie è negato il diritto al risarcimento del
maggior danno, oltre gli interessi legali di mora, che essi provino
di avere sofferto a causa del ritardo del pagamento. Né varrebbe
osservare che, almeno per il ritardo successivo al centottantesimo
giorno dalla scadenza del debito, il maggior danno è corrisposto
forfettariamente sotto forma di aumento degli interessi di mora al
tasso degli interessi bancari. L’art. 1224, secondo comma, Codice
civile esclude il risarcimento del maggior danno effettivo solo se
gli interessi moratori in misura superiore a quella legale sono stati
convenuti dalle parti del contratto.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che, pur nelle materie in
cui è ad esse riconosciuta competenza legislativa, le Regioni non
hanno il potere di modificare la disciplina dei diritti soggettivi
per quanto riguarda i profili civilistici dei rapporti da cui
derivano, cioè i modi di acquisto e di estinzione, i modi di
accertamento, le regole sull’adempimento delle obbligazioni e della
responsabilità per inadempimento, la disciplina della
responsabilità extra contrattuale, ecc. (cfr. sent. n. 391 del
1989): “la regolamentazione di siffatti rapporti appartiene alla
competenza istituzionale dello Stato, giacché ad essa sottostanno
esigenze di unità e di eguaglianza che possono essere salvaguardate
solo se esclusivamente all’ente esponenziale dell’intera
collettività nazionale è riconosciuto il potere di emanare misure
in proposito” (sent. n. 154 del 1972).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 62, quarto
comma, della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21
(Norme sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità delle
Unità Sanitarie Locali).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI