Sentenza N. 52 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1965
Data deposito/pubblicazione
26/06/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA
JAEGER – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE
BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof.
GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, del Codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
4 marzo 1965 dal Pretore di Imola nel procedimento penale a carico di
Venieri Angelo, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 109 del 30
aprile 1965.
Udita nell’udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio.
Con ordinanza emessa il 4 marzo 1965 nel procedimento penale a
carico di Venieri Angelo, il Pretore di Imola ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 392, prima parte, del Codice di
procedura penale in riferimento all’inciso “in quanto sono applicabili”
e in relazione agli artt. 304 bis, ter e quater dello stesso Codice,
perché in contrasto con l’art. 24 della Costituzione, ritenendo la
questione stessa rilevante ai fini della definizione del procedimento.
Osserva il Pretore nell’ordinanza che la Corte costituzionale, con
sentenza n. 11 del 4 febbraio 1965, ha dichiarato non fondata la detta
questione, affermando in motivazione che le disposizioni degli artt.
304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale sono applicabili
anche all’istruttoria sommaria, ed escludendo, su questa base, la
sussistenza del lamentato contrasto fra la norma denunziata e il
precetto costituzionale.
Ciò premesso, il giudice a quo rileva che a tale pronuncia non si
sarebbero adeguati alcuni successivi giudicati della magistratura
ordinaria, e che comunque si sarebbero prospettate, anche da parte
delle autorità giudiziarie che si sono conformate alla sentenza della
Corte costituzionale, due tesi contrastanti circa l’interpretazione
della detta pronuncia: l’una le attribuisce contenuto meramente
interpretativo, con la conseguenza di ritenere applicabili gli artt.
304 bis, ter e quater del Codice di procedura penale anche alle
situazioni processuali anteriori alla pronuncia stessa non coperte dal
giudicato; l’altra le riconoscerebbe, invece, efficacia solo dal giorno
successivo alla pubblicazione, a norma degli artt. 136 della
Costituzione e 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Secondo il giudice a quo sorgerebbe, pertanto, incertezza sia in
ordine all’esistenza del diritto di difesa nell’istruttoria sommaria,
sia in ordine alla validità degli atti di istruttoria sommaria
compiuti antecedentemente alla sentenza della Corte senza l’osservanza
delle disposizioni relative all’istruzione formale.
Per risolvere tali dubbi si renderebbe necessaria una nuova
pronunzia della Corte, alla quale non osterebbe la già intervenuta
dichiarazione di infondatezza, dati i nuovi profili che
accompagnerebbero l’odierna impugnativa, inerenti alle accennate
possibilità di contrastanti interpretazioni della intervenuta
decisione. Ciò in conformità con quanto, in analoghe circostanze, fu
ritenuto dalla Corte medesima, la quale – come si esprime il giudice a
quo – avrebbe “risolto i problemi derivanti dalla mancata adesione ai
principi sanciti nella motivazione di sue precedenti decisioni,
trasferendo nel dispositivo della sentenza in cui si era proceduto al
riesame della questione di costituzionalità i criteri di giudizio
precedentemente assunti nella sola motivazione della prima decisione”.
L’ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei
Ministri il 10 marzo 1965 ed all’imputato il 18 successivo, comunicata
ai Presidenti dei due rami del Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, n. 109 del 30 aprile 1965.
Nessuno si è costituito avanti alla Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 11 del corrente anno questa Corte, in
considerazione dell’intento ispiratore della riforma legislativa del
1955, degli orientamenti giurisprudenziali immediatamente successivi a
tale riforma, dei generali, autorevolissimi convincimenti della
dottrina, aveva ritenuto di dover escludere ogni contrasto tra l’art.
392, primo comma, del Codice di procedura penale e l’art. 24 della
Costituzione, sul presupposto che il rinvio fatto dall’art. 392 alle
disposizioni relative all’istruzione formale, “in quanto sono
applicabili”, consentisse l’estensione all’istruzione sommaria delle
disposizioni degli artt. 304 bis, ter e quater dell’anzidetto codice,
riguardanti l’esercizio del diritto di difesa nell’istruzione formale.
In tal modo interpretata, la norma avrebbe potuto continuare a vivere
nel sistema, in piena armonia con la Costituzione.
L’esperienza immediatamente successiva ha tuttavia rivelato che la
giurisprudenza della magistratura ordinaria, la quale fin dal 1958
aveva ritenuto di doversi discostare dall’anzidetta interpretazione
dell’art. 392 – che è l’unica non contrastante col precetto dell’art.
24 della Costituzione -, continua a escludere che la formulazione
dell’anzidetto articolo del Codice di procedura penale, dati i
particolari caratteri dell’istruzione sommaria, consenta l’estensione a
quest’ultima delle garanzie del diritto di difesa introdotte nel Codice
con gli artt. 304 bis, ter e quater. Interpretata e applicata in tal
modo, la disposizione del primo comma dell’art. 392 continua perciò a
vivere nella realtà concreta in modo incompatibile con la
Costituzione, come questa Corte ha già diffusamente spiegato nella
ricordata sentenza n. 11. È evidente, del resto, che, ove con
l’istruzione sommaria dovesse risultare, per natura, incompatibile
l’esercizio del diritto di difesa, quel tipo di istruzione sarebbe esso
stesso in assoluto contrasto con l’art. 24 della Costituzione, il quale
vuole assicurato il diritto di difesa “in ogni stato e grado del
procedimento”.
Questa Corte rimane però ferma nel convincimento della inesistenza
di una naturale incompatibilità dell’istruzione sommaria con
l’esercizio del diritto di difesa. Onde contrasta con l’art. 24 della
Costituzione semplicemente il fatto che nel corso di tale tipo di
istruzione la legge escluda l’esercizio della difesa.
Uniformandosi al precedente segnato dalla sentenza n. 26 del 1961,
la Corte ritiene pertanto di dovere, nella situazione determinatasi,
della quale si è fatta eco l’ordinanza che ha dato inizio al presente
giudizio, dichiarare illegittimo l’art. 392, primo comma, del Codice di
procedura penale, nella parte in cui, estendendo alla istruzione
sommaria le norme stabilite per l’istruzione formale solo “in quanto
sono applicabili”, autorizza ad escludere che anche nell’istruzione
sommaria debbano avere applicazione le disposizioni degli artt. 304
bis, ter, quater, poste a garanzia del diritto di difesa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara in riferimento all’art. 24 della Costituzione, la
illegittimità costituzionale dell’art. 392, primo comma, del Codice di
procedura penale nella parte in cui, con l’inciso “in quanto sono
applicabili”, rende possibile non applicare all’istruzione sommaria le
disposizioni degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater dello stesso
Codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.