Sentenza N. 520 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Virgilio ANDRIOLI, prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore
GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott.
Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE,
avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
25 novembre 1962, n. 1684, (Provvedimenti per l’edilizia, con
particolari prescrizioni per le zone sismiche) e 20 della legge 2
febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con
ordinanze emesse il 15 gennaio e il 3 marzo 1981 (n. 2 ricorsi) dal
Pretore di Messina nei procedimenti penali a carico di D’Andrea
Antonino ed altri, Longo Sanni Antonino ed altro e Scalia Anna ed
altri, iscritte ai nn. 259, 302 e 404 del registro ordinanze 1981 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 255, 262 e
283 dell’anno 1981;
Visti gli atti d’intervento del Presidente del consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
penali relativi a violazioni urbanistiche concernenti la sicurezza
delle costruzioni in zone sismiche, sollevava questione di
legittimità costituzionale dell’art. 28 della 1. 25 novembre 1962 n.
1684, e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64, con riferimento agli artt.
2 e 32, primo co., Cost. Nel contempo lo stesso Pretore sollevava
altresì questione di legittimità costituzionale nei riguardi degli
artt. 219 e 231 cod. proc. pen. con riferimento all’art. 3 Cost.
In buona sostanza lamenta il Pretore, con la prima questione
d’illegittimità dei citati articoli delle due leggi speciali, che il
legislatore non ha normativamente previsto la natura permanente dei
reati che violano le prescrizioni tecniche intese a garantire la
sicurezza delle costruzioni in zone sismiche. In tal modo, nel
contrasto interpretativo fra esso Pretore, che ne afferma il
carattere permanente, e la Corte di cassazione, che ne ritiene la
natura istantanea, i reati predetti si estinguono in tempo così
breve da assicurare di fatto agli agenti una sostanziale e
sistematica impunità.
A causa di ciò, verrebbe a verificarsi una situazione
d’incompatibilità con i parametri invocati (artt. 2 e 32, primo co.,
Cost.) perché l’incolumità e la vita delle persone resterebbe
esposta a grave pericolo e priva di tutela, a causa di una lacuna
legislativa costituzionalmente rilevante.
2. – Con la seconda questione, si duole il giudice a quo che la
Corte di cassazione, nel procedimento in corso a carico di tale
Cutrufelli, abbia annullato i provvedimenti da lui emessi per lo
sgombero ed il suggellamento di un attico abusivamente abitato dal
Cutrufelli, perché costruito in violazione delle norme di cui s’è
detto sopra e privo di licenza di abitabilità.
Seconda l’ordinanza, il Pretore ha il potere-dovere di compiere
tutti gli atti diretti ad impedire che i reati vengano portati a
conseguenze ulteriori, come si evince appunto dagli articoli del
codice processuale penale impugnati, e perciò non sarebbe
ammissibile l’apposizione di limiti a tale potere sotto il pretesto –
come appunto ha ritenuto la Corte di cassazione – che il potere di
sgombero dell’immobile a causa di pericolo per la pubblica
incolumità spetti alla Pubblica Amministrazione, a danno della
quale, perciò, il Pretore avrebbe consumato, con i provvedimenti
annullati, straripamento di potere.
D’altra parte, la questione appare al Pretore rilevante
innanzitutto ai fini del procedimento in corso a carico del
Cutrufelli, intendo egli rinnovare i provvedimenti impugnati, e per
gli altri processi perché, pur avendo già assunti i provvedimenti,
egli ne avrebbe frattanto sospesa l’esecuzione.
3. – Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nei giudizi promossi innanzi
alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, per
chiedere che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in via
subordinata, non fondate.
Osserva infatti l’Avvocatura, quanto alla prima richiesta, che
l’eccezione relativa alla natura istantanea o permanente del reato in
esame sembra più un problema interpretativo che di legittimità
costituzionale, mentre, in ordine agli artt. 219 e 231 del c.p.p.,
sulla decisione della Corte di cassazione richiamata dal pretore non
potrebbe in alcun modo influire una sentenza della Corte
Costituzionale, con palese irrilevanza dell’incidente sollevato.
Nel merito l’Avvocatura rileva che il Pretore fa assurgere a
questione di legittimità costituzionale meri inconvenienti
conseguenti all’applicazione delle norme denunziate e che i lamentati
limiti ai poteri di polizia giudiziaria derivano dai principi
costituzionali in ordine alla separazione dei poteri esecutivo e
giudiziario.
distinte ordinanze, gl’incidenti possono essere riuniti per essere
decisi con unico provvedimento.
2. – Per quanto si riferisce alla prima questione, osserva la
Corte che la natura permanente o istantanea del reato non può
dipendere da esplicita ed apodittica qualificazione del legislatore,
ma dalla sua naturale essenza, trattandosi di un carattere che
inerisce alla qualità della condotta così come si presenta nella
realtà. Il legislatore descrive la condotta che intende elevare ad
oggetto della qualificazione, ma non la crea, perché essa ha una sua
naturale struttura di cui il legislatore prende atto. Se la lesione
dell’interesse protetto è collegata ad una condotta perdurante nel
tempo nella sua stessa tipicità, il reato ha carattere permanente;
ma non perché tale lo voglia il legislatore, ma semplicemente
perché – ad esempio l’aspetto tipico della condatta di sequestro di
persona è necessariamente perdurante nel tempo per sua essenziale
natura, e la consumazione non può cessare se non quando, per fatto
del terzo o dello stesso reo, viene ad esaurirsi la siturazione
antigiuridica.
Ne consegue che, al contrario, se il legislatore azzardasse una
definizione di permanenza o di istantaneità in contrasto con la
natura e l’essenza del reato, proprio allora semmai potrebbe, in
ipotesi, profilarsi una questione di legittimità costituzionale, nei
confronti, però, di ben altri parametri.
In tale situazione, la definizione del carattere permanente o
istantaneo del reato è affidata all’interpretazione dei giudici
ordinari, e nulla impedisce che il Pretore ha già ritenuto in altre
occasioni incontrando il consenso della Corte Suprema, sia libero di
insistere nella sua interpretazione, nonostante il dissenso di
recente verificatosi in alcune Sezioni del Supremo Collegio.
Per i motivi indicati, non sussiste alcuna lacuna legislativa
costituzionalmente rilevante che sia pregiudiziale ai giudizi in
corso, sicché la questione è inammissibile.
3. – Quanto alla seconda questione, l’inammissibilità deriva, per
il procedimento di cui all’ord. 259/81, dal fatto che la misura
d’urgenza è già stata a suo tempo assunta dal Pretore e che,
essendo stata annullata dalla Corte Suprema, egli non può in alcun
modo rinnovarla nello stesso procedimento, essendo tenuto ad
uniformarsi al punto di diritto deciso dalla Corte di cassazione ed a
procedere oltre.
Quanto, poi, ai processi di cui alle altre due ordinanze, va
rilevato che anche in essi il Pretore si è già pronunziato,
adottando le misure ritenute necessarie ad impedire le ulteriori
conseguenze del reato, in guisa che né nel primo né in questi casi
sussiste più alcuna questione pregiudiziale da risolvere. A nulla
rileva, d’altra parte, che il Pretore abbia ritenuto, attesa
l’avvenuta conoscenza del diverso avviso della cassazione, di tenere
prudenzialmente sospesa l’esecuzione dei provvedimenti concernenti
queste ultime ordinanze.
Ciò che importa è che il pretore abbia già emesso il giudizio
per il quale tardivamente promuove una questione di legittimità
costituzionale, che non rivestirebbe più alcun carattere di
pregiudizialità.
Solo incidenter tantum osserva, peraltro, la Corte che la
questione dei limiti fra i poteri del giudice penale e quelli della
Pubblica Amministrazione in tema di provvedimenti concernenti la
pubblica incolumità è già stata decisa da questa Corte con sent.
283/1986.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunti i giudizi, dichiara inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale degli art.li 28 della 1. 25 novembre 1962
n. 1684 (Provvedimenti per l’edilizia, con particolari prescrizioni
per le zone sismiche), e 20 della 1. 2 febbraio 1974 n. 64
(Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le
zone sismiche), nonché degli art. 231 e 219 cod. proc. pen.,
sollevate dal Pretore di Siracusa con l’ordinanza 15 gennaio 1981 (n.
259 Reg. ord. 1981) e con due ordinanze datate 3 marzo 1981
(rispettivamente nn. 302 e 404 Reg. ord. 1981) in riferimento agli
artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: GALLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI