Sentenza N. 521 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
17/12/1987
Data deposito/pubblicazione
17/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/11/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
11 luglio 1980, n. 312, (“Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato”), in relazione all’art. 67,
terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (“Disciplina delle
funzioni dirigenziali nella Amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo”), promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio
1986 della Corte dei conti – Sezione III giurisdizionale – del
ricorso proposto da tra Trimani Franco contro l’Azienda Autonoma
delle Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 628 del registro ordinanze
dell’anno 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 52, 1ª serie speciale, dell’anno 1986;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’Udienza Pubblica del 13 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Udito l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
allo scopo di ottenere la riliquidazione del trattamento di
quiescenza sulla base della qualifica di dirigente generale, la terza
sezione della Corte dei Conti ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dagli art 162 legge 11 luglio
1980, n. 312, e 67 comma terzo, d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nella
parte in cui, prevedendo ai fini pensionistici “particolari benefici
soltanto per gli impiegati del ruolo ad esaurimento, così
modificando il rappoo tra carriera dirigenziale e ruolo ad
esaurimento con conseguente trattamento pensionistico deteriore per i
dirigenti”, si porrebbe in contrasto con il principio di cui all’art.
3 della Costituzione.
Il ricorrente, che al momento dell’entrata in vigore del decreto
delegato sulla dirigenza (d.P.R. 748/72) rivestiva nell’ambito
dell’amministrazione ferroviaria una qualifica corrispondente a
quella di direttore di divisione, era stato ai sensi dell’art. 59
dello stesso decreto in un primo tempo inquadrato nella carriera
dirigenziale con la qualifica di primo dirigente e, successivamente,
collocato a sua domanda a riposo con la qualifica di dirigente
superiore ai sensi del successivo art. 67 della medesima normativa.
Il terzo comma di quest’ultima disposizione individua infatti la
qualifica superiore da attribuire in caso di esodo volontario secondo
due criteri. Il primo, che si riferisce soltanto alle qualifiche
rivestite al momento di entrata in vigore del decreto delegato (12
dicembre 1972) consiste nell’equiparare il ruolo ad esaurimento, alla
carriera dirigenziale, mentre, il secondo, che si riferisce alle
qualifiche acquisite successivamente a tale data identifica quella
superiore nella corrispondente qualifica della carriera dirigenziale,
in tal senso sovraordinata al ruolo di esaurimento.
Ciò posto, il giudice a quo ritiene sostanzialmente innovativa la
norma di “interpretazione del terzo comma dell’art. 67 del d.P.R. 30
giugno 1972, n. 748” contenuta nell’art. 162 della legge 11 luglio
1980, n. 312, la quale, disponendo testualmente che: “… gli
impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con correnza 12 dicembre
1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici
sull’esodo volontario…, in possesso delle corrispondenti qualifiche
indicate nella prima parte del comma stesso” finisce con l’assimilare
coloro che hanno conseguito una certa qualifica con effetto
retroattivo alla data di entrata in gore del decreto delegato a
coloro che invece già la possedevano a tale data.
È difatti avvenuto che date le vacanze che si erano verificate
per l’inquadramento – anche in soprannumero – di tutti gli ispettori
generali nella qualifica di dirigente superiore, nella stessa
qualifica del ruolo ad esaurimento sono stati promossi – con effetto
retroattivo al 12 dicembre 1972 – quei direttori di divisione che non
avendo ottenuto l’inquadramento, ai sensi dell’art. 59 d.P.R. n. 748
del 1972, nel ruolo dirigenziale erano rimasti nella carriera
direttiva ruolo ad esaurimento. Costoro, dunque, in virtù dell’art.
162 legge 11 luglio 1980, n. 312, che equipara la qualifica ottenuta
con decorrenza retroattiva a quella rivestita al momento di entrata
in vigore del decreto delegato, conseguono, in sede di esodo, la
dirigenza generale, un beneficio cioè superiore a quello dei loro
colleghi che, più anziani nell’ordine di ruolo, erano stati
inquadrati nella carriera dirigenziale con qualifica di primo
dirigente ed esodati con quella di dirigente superiore.
Proprio in relazione a tali effetti, ritiene il giudice a quo che
la norma impugnata violi il principio eguaglianza, in quanto,
“modificherebbe il rapporto tra carriera dirigenziale e ruolo ad
esaurimento, al punto da indurre un trattamento pensionistico
deteriore nei confronti dei dirigenti ai quali, per statuzione
legislativa (art. 60 u.c. d.P.R. 748/72), è invece riservata, in
servizio, una posizione di preminenza rispetto ai funzionari” senza
considerare che, tale innovazione finirebbe per sconvolgere
situazioni e posizioni giuridiche create dallo stesso decreto
delegato per favorire l’esodo volontario assicurando agli impiegati
della vecchia carriera direttiva parità di trattamento ai fini
quiescibili, prescindendo dall’inquadramento nelle qualifiche
dirigenziali o nel ruolo ad esaurimento.
2. – Intervenendo nel giudizio davanti questa Corte, l’Avvocatura
Generale dello Stato ha sostenuto che la migliore posizione economica
in concreto raggiunta dai funzionari esclusi dall’inquadramento e
promossi alla qualifica di ispettore generale del ruolo ad
esaurimento non sarebbe altro che una conseguenza logica del sistema
introdotto con il d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, il quale, scindendo
in due tronconi la carriera direttiva ha consentito che gli impiegati
non inquadrati, ai sensi dell’art. 59 d.P.R. n. 748 del 1972, nella
qualifica di primo dirigente venissero poi di fatto promossi nella
qualifica di ispettore generale del ruolo ad esaurimento con
decorrenza 12 dicembre 1972, conseguendo in tal modo una posizione
migliore di quella dei loro colleghi entrati nella carriera
dirigenziale.
A questo punto, ad avviso dell’Avvocatura, non si comprenderebbe
per quale ragione, con il collocamento a riposo si sarebbe dovuto
attribuire una qualifica equiparata a quella che, se pur per effetto
di un provvedimento retrodatato, era già posseduta al momento di
entrata in vigore del decreto delegato. In questo senso, pertanto, il
diverso beneficio conseguito in sede di esodo volontario
costituirebbe una mera conseguenza di fatto del sistema di
differenziazione della fase terminale della carriera direttiva
introdotto dal decreto delegato. Né in relazione all’asserita
disparità di trattamento nei confronti degli impiegati inquadrati
nella carriera dirigenziale varrebbe invocare, sostiene l’Avvocatura,
il principio, richiamato dalla Corte dei Conti (sent. n. 1219 del
1982) secondo cui a diversità di funzioni
sovraordinate non può non corrispondere una diversità
retributiva commisurata all’importanza ed al rilievo di queste, in
quanto tale principio, se pur valido in astratto, non troverebbe
applicazione nei confronti di una norma di diritto singolare, quale
l’art. 67 del d.P.R. n. 748 del 1972 diretta a disciplinare l’esodo
di soggetti che non avrebbero più svolto alcuna funzione, e
comunque, temporalmente riferita ad un momento in cui
nell’ordinamento amministrativo la diversità tra funzioni
dirigenziali e direttive era meramente teorica.
costituzionale dell’art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312
(“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e
militare dello Stato”), con riferimento all’art. 67, terzo comma, del
d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 (“Disciplina delle funzioni dirigenziali
nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”, in
quanto la norma impugnata attribuendo in sede di esodo volontario
particolari benefici soltanto agli impiegati del ruolo ad
esaurimento, verrebbe a modificare, a favore di questi ultimi, il
rapporto con il personale appartenente alla carriera dirigenziale.
In proposito è da premettere che l’art. 67 del d.P.R.. 748 del
1972, nel prevedere tra i benefici, disposti al fine di favorire
l’esodo volontario degli impiegati dello Stato, anche l’attribuzione
di una qualifica superiore, aveva stabilito che coloro i quali alla
data di entrata in vigore del decreto stesso rivestissero la
qualifica di ispettore generale o di direttore di divisione ed
equiparate, fossero assimilati rispettivamente ai funzionari con
qualifica di dirigente superiore e di primo dirigente. Per gli
impiegati che avessero conseguito tali qualifiche successivamente si
consideravano invece qualifiche immediatamente superiori – e quindi
attribuibili al momento del collocamento a riposo, – quelle
rispettivamente di dirigente superiore e di primo dirigente alla 2ª
classe di stipendio.
Con l’art. 162 della legge 1980 n. 312, che è la norma
direttamente denunciata, l’indicata disposizione dell’art. 67 del
d.P.R. n. 748 del 1972, è stata autenticamente interpretata nel
senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento con
decorrenza 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del citato
d.P.R., dovessero essere considerati, agli effetti dei benefici
sull’esodo volontario previsti dal decreto medesimo, in possesso
delle corrispondenti quafiche indicate nella prima parte del comma
stesso. In altri termini con tale disposizione, che il legislatore ha
definito interpretativa, gli impiegati che erano stati promossi
successivamente all’entrata in vigore del d.P.R. n. 748, ma con
decorrenza dal 12 dicembre 1972, vennero equiparati agli ispettori
generali o direttori di divisione che già rivestivano tale qualifica
alla data predetta.
2. – Rileva il giudice a quo che, per effetto delle disposizioni,
della cui legittimità costituzionale si dubita, si sarebbe
determinata una disparità di trattamento a sfavore di coloro che
erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente perché
alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 del 1972,
precedevano altri nel ruolo di provenienza dei direttori di divisione
o qualifiche equiparate, ed a solo favore di coloro che li seguivano
nel medesimo ruolo, non avendo trovato capienza nella predetta
qualifica dirigenziale, per cui erano stati promossi alla qualifica
di ispettore generale ad esaurimento.
Per effetto della norma denunciata questi ultimi sono stati dunque
colloca a riposo con la qualifica di dirigente generale, laddove i
primi dirigenti, che pur nel ruolo di provenienza di direttore di
divisione precedevano gli altri, si sono visti attribuire al momento
del collocamento a riposo la qualifica di dirigente superiore.
3. – La questione non è fondata.
In realtà il giudice a quo – nell’assumere come punto di
riferimento la comune appartenenza delle due categorie di funzionari
al ruolo dei direttori di divisione anteriore al nuovo assetto della
carriera dirigenziale – per denunciare l’asserita disparità che
sarebbe stata determinata da un sovvertimento delle originarie
posizioni, pone a raffronto situazioni tra loro non omogenee e quindi
non comparabili. Diverse sono difatti le modalità attraverso le
quali le anzidette due categorie di funzionari sono state inquadrate
rispettivamente nella qualifica di primo dirigente ed in quella di
ispettore generale ad esaurimento, il che relega l’originaria
posizione di entrambe le categorie (nel ruolo dei direttori di
divisione) al rango di remoto antecedente ormai superato ed alterato
da altre vicende nel frattempo verificatesi, così escludendone la
possibilità di una riconsiderazione ai fini di un raffronto in
termini di attualità.
Devesi difatti rilevare che mentre l’inquadramento nella qualifica
di primo dirigente è stato conseguito automaticamente, sulla base
dell’anzianità di ruolo e di un giudizio di non demerito (art. 59,
terzo e quinto comma, d.P.R. n. 748, del 1972), la promozione alla
qualifica di ispettore generale ad esaurimento è avvenuta sulla base
dello scrutinio per merito comparativo, (artt. 168 e 169 d.P.R. 10
gennaio 1957 n. 3, e 38 d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077) che implica
una serie di apprezzamenti discrezionali.
Pertanto, coloro i quali furono promossi ispettori generali ad
esaurimento, anche se seguivano per un fatto di mera anzianità
quelli che erano stati inquadrati nella qualifica di primo dirigente,
furono sottoposti al vaglio di uno scrutinio in cui quello
dell’anzianità costituiva solo uno dei vari elementi concorrenti ai
fini del giudizio comparativo per l’attribuzione di detta qualifica.
Se i funzionari già transitati nella carriera dirigenziale al
momento della norma denunciata non si sono potuti avvantaggiare della
stessa, diretta a perseguire l’equiparazione degli ispettori generali
ad esaurimento promossi a questa qualifica con decorrenza dalla data
di entrata in vigore del d.P.R. n. 748 a coloro che già fossero
ispettori generali a questa data, ciò non rivela una irrazionale
disparità.
Difatti, i primi si trovano in una differente posizione
(conseguita sostanzialmente per effetto dell’ordine di anzianità)
non ragguagliabile, per le ragioni anzidette, a quella degli
ispettori generali ad esaurimento pervenuti a questa qualifica
attraverso uno scrutinio per merito comparativo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 162 della legge 11 luglio 1980 n. 312 (“Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”),
sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. dalla Corte dei Conti con
ordinanza in data 26 febbraio 1986 (reg. ord. n. 628 del 1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI