Sentenza N. 527 del 1995
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1995
Data deposito/pubblicazione
29/12/1995
Data dell'udienza in cui è stato assunto
15/12/1995
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato
GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY;
Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di
biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell’art. 34, quinto
comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 28
marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile successivo ed
iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1995;
Udito nell’udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Udito l’avvocato dello Stato Sergio La Porta per il ricorrente.
Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Veneto, concernente
“Concorsi per assistenti di biblioteca negli enti locali, assunti ai
sensi dell’art. 34, quinto comma, della legge regionale 5 settembre
1984, n. 50”, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 7
marzo 1995 con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La legge regionale denunciata dispone che il personale assunto
presso gli enti locali con l’incarico di assistente di biblioteca, ai
sensi dell’art. 34, quinto comma, della legge della Regione Veneto 5
settembre 1984, n. 50, è equiparato a tutti gli effetti al personale
assunto in base all’art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n.
554. Gli assistenti di biblioteca incaricati, che possono essere
assunti con retribuzione forfettaria nei comuni con meno di 10 mila
abitanti, nei quali non è previsto un posto di responsabile di
biblioteca a titolo stabile, vengono così assimilati ai titolari di
rapporto di lavoro a tempo determinato assunti, per la realizzazione
di specifici progetti-obiettivo, in base alla disciplina statale. In
tal modo viene perseguita la finalità, enunciata nella relazione
dell’apposita Commissione consiliare al disegno di legge, di
estendere l’applicazione delle speciali procedure previste per
immettere in ruolo personale precario, anche mediante concorsi
riservati.
Il ricorrente, ribadendo i motivi del rinvio, ritiene che la
Regione avrebbe oltrepassato i propri poteri, interferendo
nell’efficacia di una norma statale e disciplinando rapporti di
lavoro del personale comunale, i quali non rientrano nelle competenze
regionali in materia di musei e biblioteche di enti locali.
Ad avviso del ricorrente, la legge regionale violerebbe l’art. 117
della Costituzione ed i principi fondamentali della legislazione
statale in materia di pubblico impiego (art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421; artt. 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29; art. 22, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n.
724), aggirando il blocco delle assunzioni, disposto per attuare i
principi di riforma del settore. Né potrebbe essere estesa
l’applicazione della disciplina prevista, per il personale assunto
per specifici progetti-obiettivo, dall’art. 4-bis del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148 (aggiunto, in sede di conversione, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236), che è norma eccezionale. Tanto più che la
figura degli assistenti di biblioteca incaricati, i quali assolvono
esigenze ordinarie di funzionamento delle biblioteche dei piccoli
centri, non potrebbe essere considerata analoga a quella del
personale assunto per realizzare progetti-obiettivo, destinati a
soddisfare particolari necessità.
Con riferimento all’art. 128 della Costituzione, il ricorrente
ritiene che il rapporto di lavoro del personale impiegato nelle
biblioteche dei comuni ricada nella sfera di autonomia di tali enti.
Le funzioni regionali relative ai musei ed alle biblioteche di enti
locali sarebbero di programmazione e coordinamento, ma non
toccherebbero la gestione delle strutture, intese quali complesso di
beni e persone. Nei criteri generali di organizzazione e
funzionamento delle strutture potrebbe essere compresa la
determinazione dei requisiti del personale da utilizzare, ma non la
disciplina del rapporto di lavoro, che rimane espressione
dell’autonomia degli enti locali.
principale dal Presidente del Consiglio dei ministri, investe la
legge della Regione Veneto, riapprovata dal Consiglio regionale il 7
marzo 1995, relativa ai concorsi per assistenti di biblioteca negli
enti locali (assunti in base all’art. 34, quinto comma, della legge
regionale 5 settembre 1984, n. 50). La legge impugnata equipara a
tutti gli effetti gli assistenti di biblioteca incaricati, con
retribuzione forfettaria, nei comuni con popolazione inferiore a 10
mila abitanti nei quali manca un responsabile di biblioteca a titolo
stabile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato
assunto per la realizzazione di progetti-obiettivo, previsti
dall’art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, per il quale
possono essere banditi concorsi in deroga al divieto di assunzioni
stabilito per le amministrazioni pubbliche.
La questione di legittimità costituzionale è sollevata con
riferimento agli artt. 117 e 128 della Costituzione. La legge
regionale denunciata inciderebbe su di una legge statale,
estendendone l’applicazione e dettando una disciplina contrastante
con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Essa,
inoltre, disciplinerebbe rapporti di lavoro alle dipendenze dei
comuni, non compresi nelle competenze regionali in materia di musei e
biblioteche di enti locali.
2. – La legge regionale denunciata, disponendo formalmente
l’equiparazione della condizione degli assistenti di biblioteca
incaricati, dipendenti da enti locali, allo speciale rapporto di
lavoro a tempo determinato previsto per la realizzazione di specifici
progetti-obiettivo e disciplinato dalla legge dello Stato (art. 7
della legge n. 554 del 1988), interviene direttamente su quest’ultima
e sulle figure in essa previste per ampliare indirettamente la deroga
al blocco delle assunzioni. Risulta così estesa la portata delle
disposizioni della legge statale ad opera del legislatore regionale,
che vi inserisce situazioni le quali presentano una struttura ed una
funzione diverse e riguardano personale non dipendente dalla regione,
il cui rapporto di lavoro non è disciplinato dalla legge regionale.
La questione è pertanto fondata in riferimento all’art. 117 della
Costituzione, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione
Veneto riapprovata il 7 marzo 1995 (Concorsi per assistenti di
biblioteca negli enti locali, assunti ai sensi dell’art. 34, quinto
comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1995.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1995.
Il direttore di cancelleria: Di Paola