Sentenza N. 53 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
26/06/1965
Data deposito/pubblicazione
26/06/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA
JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott.
ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof.
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO,
Giudici,
comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il regolamento per
la riscossione delle imposte di consumo, promosso con ordinanza emessa
il 4 luglio 1963 dal Pretore di Trinitapoli nel procedimento civile
vertente tra Suriano Giacomo e l’Istituto nazionale gestione imposte di
consumo, iscritta al n. 142 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 225 del 12 settembre
1964.
Udita nella camera di consiglio del 25 maggio 1965 la relazione del
Giudice Francesco Paolo Bonifacio.
1. – Nel corso di un procedimento civile instaurato dal signor
Giacomo Suriano contro l’Istituto nazionale gestione imposte di consumo
il Pretore di Trinitapoli, su istanza dell’attore, con ordinanza emessa
il 4 luglio 1963 – e pervenuta alla Corte il 5 agosto 1964 – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 173,
secondo comma, del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, contenente il
regolamento per la riscossione delle imposte di consumo.
Secondo il Pretore la nora impugnata, che impone il pagamento del
canone annuo, salvo successivo eventuale conguaglio, nella misura
determinata dalla decisione di primo grado della Commissione comunale,
violerebbe l’art. 53 della Costituzione, atteso che un obbligo siffatto
si traduce in una imposizione non corrispondente alla effettiva
capacità contributiva del cittadino, non ancora definitivamente
accertata. La previsione del conguaglio – si osserva nell’ordinanza di
remissione – non varrebbe a legittimare il sistema, al quale, peraltro,
non può riconoscersi lo stesso fondamento della esecuzione provvisoria
disciplinata dal Codice di procedura civile: e ciò perché questa è o
può essere concessa solo in determinati casi, e quindi in via
eccezionale, ed il relativo provvedimento è suscettibile di revoca,
laddove nel caso in esame l’effetto è collegato dalla norma impugnata
alla decisione di primo grado della Commissione comunale in via diretta
e come regola assoluta, né è prevista alcuna possibilità di revoca,
cosa diversa essendo la sospensione degli atti esecutivi e della
riscossione disciplinata dall’art. 345. L’illegittimità della norma,
secondo il giudice a quo, è resa ancora più manifesta dalla
circostanza che, in forza del successivo art. 174, l’obbligo del
pagamento della misura indicata si estende anche all’anno solare
successivo e dalla considerazione che nell’eventuale conguaglio
definitivo, che può essere liquidato a notevole distanza di tempo, non
si tien conto degli interessi maturati sulla differenza riconosciuta
non dovuta, con conseguente non giustificato arricchimento dell’ente
che l’ha percetta.
2. – L’ordinanza, regolarmente notificata alle parti ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della
Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato, è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale, n. 225 del 12 settembre 1964.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito e la causa pertanto,
ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e dell’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale, viene decisa in camera di consiglio.
La norma denunziata è contenuta nel R.D. 30 aprile 1936, n. 1138,
relativo al “regolamento per la riscossione delle imposte di consumo”,
emesso su parere del Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell’art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n.
100. Il provvedimento – come la Corte ebbe già a decidere con
ordinanza n. 50 del 1960 – non ha forza di legge e pertanto la
questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di
Trinitapoli è da ritenere inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 173, secondo comma, del regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo approvato con R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, in
riferimento all’art. 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.