Sentenza N. 53 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
28/03/1969
Data deposito/pubblicazione
28/03/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE, Giudici,
primo, lett. c, 77, comma primo, e 84, comma secondo, della legge 10
agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967
dalla Corte dei conti – sezione quarta giurisdizionale per le pensioni
di guerra – sul ricorso di Santoro Maria Grazia, iscritta al n. 54 del
Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 dell’11 maggio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 30 gennaio 1969 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Con decreto del 17 marzo 1959 il Ministero del tesoro negava a
Santoro Maria Grazia, in quanto coniugata, la pensione indiretta di
guerra per la perdita del fratello Antonio, disperso in Russia nella
seconda guerra mondiale, pensione che era stata goduta dal padre
Santoro Fedele fino alla morte avvenuta il 23 giugno 1958.
Avverso tale decreto la richiedente proponeva ricorso alla Corte
dei conti deducendo di essere separata di fatto dal marito Pugliese
Rinaldo da oltre dieci anni.
Il pubblico ministero chiedeva il rigetto del ricorso osservando
che – ai sensi degli artt. 71, comma primo, lett. c, 84, comma
secondo, e 77, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 – la
pensione indiretta per la morte di un militare caduto in guerra spetta,
dopo la morte dei genitori, alle sorelle minorenni, o maggiorenni
inabili, solo se nubili. Lo status di nubile è quindi una
qualificazione soggettiva indispensabile alla quale non è possibile
assimilare altra condizione diversa, quale ad esempio quella di sorella
legalmente o di fatto separata dal marito, o di sorella vedova.
Con ordinanza emessa il 23 gennaio 1967 (pervenuta a questa Corte
il 5 aprile 1968) la Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale
per le pensioni di guerra, sollevava d’ufficio la questione di
legittimità costituzionale delle citate norme, in riferimento all’art.
3, comma primo, della Costituzione.
Rileva l’ordinanza che le disposizioni impugnate, subordinando il
riconoscimento del diritto a pensione indiretta delle sorelle del
caduto in guerra alla condizione che esse siano nubili e consentendo,
per contro, l’attribuzione della pensione ai fratelli coniugati,
violano il principio di eguaglianza in quanto prevedono un trattamento
giuridico diverso a seconda che il soggetto appartenga all’uno o
all’altro sesso, senza che ciò trovi alcuna razionale giustificazione.
L’ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 dell’11
maggio 1968.
Nel giudizio dinanzi alla Corte nessuno si è costituito.
1. – La questione di legittimità costituzionale proposta con
l’ordinanza indicata in epigrafe è fondata.
Le disposizioni impugnate della legge 10 agosto 1950, n. 648,
disciplinano il trattamento pensionistico dei collaterali del militare
morto per causa del servizio di guerra o del civile deceduto per fatto
di guerra stabilendo che la pensione indiretta è concessa non soltanto
ai fratelli e alle sorelle nubili minorenni quando siano orfani di
entrambi i genitori o quando la madre non abbia diritto alla pensione
(art. 71, lett. c) ma anche ai fratelli e alle sorelle nubili
maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile,
siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro, e tali siano divenuti anche
dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età e prima
del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione
già liquidata al padre o alla madre (art. 77, comma primo). Per la
concessione della pensione occorre, in ogni caso, che ai collaterali
siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile,
i necessari mezzi di sussistenza (art. 73), requisito che, ai sensi di
successive disposizioni (artt. 17 della legge 9 novembre 1961, n. 1240,
e 9 della legge 18 maggio 1967, n. 318) si considera sussistente quando
il richiedente risulti non assoggettabile all’imposta complementare sul
reddito complessivo.
È previsto infine che la pensione indiretta, già liquidata ai
genitori del militare o del civile, si devolva a favore dei collaterali
quando divengano orfani e siano minorenni, o inabili a qualsiasi
proficuo lavoro ed, inoltre, nubili se sorelle (art. 84, comma
secondo).
2. – L’esame di siffatta disciplina pone in evidenza che la
pensione di guerra dei collaterali ha conservato nella legge n. 648 del
1950 il carattere di assegno alimentare espressamente attribuitole dal
legislatore nella precedente normativa (R.D. 12 luglio 1923, n. 1491,
art. 37). Il riconoscimento del diritto a pensione dei collaterali
resta, infatti, subordinato alla esistenza di un loro reale stato di
bisogno prodottosi in conseguenza della morte del militare o del
civile. La pensione, cioè, deve essere corrisposta quando si sia
accertato che, a causa della morte del militare o del civile, i
collaterali abbiano perduto i mezzi necessari al loro sostentamento e
non possano provvedere alle loro fondamentali esigenze di vita o per la
loro minore età o perché, pur essendo maggiorenni, siano inabili a
qualsiasi lavoro proficuo.
Ora è innegabile che tali obbiettive e ben specificate condizioni
possano indifferentemente concorrere sia nei confronti del fratello che
della sorella, ancorché essi abbiano contratto matrimonio. Per quanto
riguarda in particolare il requisito del bisogno economico è evidente
che può ricorrere anche per la sorella maritata quando i suoi redditi,
cumulati a norma di legge con quelli del marito, non eccedano il minimo
imponibile agli effetti dell’imposta complementare progressiva sul
reddito complessivo.
Nessuna razionale giustificazione riesce perciò a scorgersi in
quella previsione delle norme impugnate che, sull’esclusiva base
dell’appartenenza del soggetto all’uno o all’altro sesso, dispone
l’esclusione dal diritto a pensione per la sorella coniugata e non
parimenti per il fratello coniugato. La perfetta identità delle
rispettive obbiettive situazioni postula l’esigenza di una uniformità
di trattamento donde l’illegittimità per violazione del principio di
eguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione di quelle parti
delle disposizioni censurate contenute negli artt. 71, lett. e, 77,
comma primo, e 84, comma secondo, che riconoscono il diritto a pensione
alla sorella del militare o civile deceduto, solo se nubile.
E poiché tali disposizioni risultano riprodotte negli stessi
termini nei corrispondenti artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma
primo, e 76, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul
“Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra” – legge
entrata in vigore nelle more del presente giudizio – deve dichiararsi
l’illegittimità anche di queste ultime norme in applicazione dell’art.
27, parte seconda, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 71, comma
primo, lett. e, 77, comma primo, e 74, comma secondo, della legge 10
agosto 1950, n. 648, sul “Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra” limitatamente alle parti in cui prevedono che la
pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di
servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in
quanto nubili;
dichiara, in applicazione dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, limitatamente alle stesse parti, l’illegittimità costituzionale
degli artt. 64, comma primo, lett. c, 75, comma primo, e 76, comma
secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 313 sul “Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra”.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE.