Sentenza N. 54 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/04/1980
Data deposito/pubblicazione
22/04/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/04/1980
EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN –
Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO
MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof.
ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
18 novembre 1966, n. 976, conv. in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; del
d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132, conv. in legge 7 febbraio 1968, n. 27;
degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970, n. 801 (addizionale ai
contributi di miglioria), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre
1974 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra la
Soc. Generale Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola e
l’Amministrazione delle finanze dello Stato ed il Comune di Roma,
iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 2 aprile 1975.
Visto l’atto di costituzione della Soc. Immobiliare di lavori di
utilità pubblica ed agricola nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
udito l’avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
1. – Con ordinanza emessa in data 7 ottobre 1974 il Tribunale di
Roma, su conforme eccezione di parte attrice, sollevava questione di
costituzionalità dell’art. 80 d.l. 18 novembre 1966, n. 976, conv. con
modificazioni in legge 23 dicembre 1966, n. 1142; del d.l. 11 dicembre
1967, n. 1132, conv. in legge 7 febbraio 1968, n. 27; degli artt. 6 e 9
della legge 28 ottobre 1970, n. 801, per contrasto con gli artt. 3 e 53
della Costituzione, nella parte in cui, per l’applicazione
dell’addizionale ai contributi di miglioria, dette norme fanno
riferimento all’anno di esazione del tributo. Tali norme hanno
istituito, in seguito alle alluvioni del 1966 (d.l. 18 novembre 1966,
n. 976, successivamente prorogato con d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 e
modificato con accrescimento delle aliquote: artt. 6 e 9 legge 28
ottobre 1970, n. 801) una addizionale straordinaria da applicarsi, fra
l’altro, anche ai contributi di miglioria comunali e provinciali,
limitatamente alla quota di tributo dovuta dapprima per l’anno 1967 e
di poi per i successivi. Così disponendo, le norme in questione
verrebbero ad applicare l’addizionale, secondo l’interpretazione del
Tribunale e contrariamente all’interpretazione sostenuta da parte
attrice, con riguardo non al momento dell’insorgenza dell’obbligazione
tributaria, sibbene al momento della esigibilità.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale la Società Generale
Immobiliare di lavori di utilità pubblica ed agricola, attrice in
proprio e quale avente causa delle società incorporate I.A.N.A. e
Immobiliare Via delle Terme di Diocleziano s.p.a., verrebbe a risentire
un danno per tale meccanismo legislativo anomalo, in quanto si
troverebbe ad essere aggravata dall’addizionale su contributi relativi
ad opere eseguite prima del 1967 (fra il 1958 ed il 1963) e divenuti
esigibili solo in seguito, a causa delle contestazioni giudiziarie e
della utilizzazione della facoltà di rateizzare il debito,
riconosciuta dall’art. 9 del r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981. In
conseguenza dunque dell’esercizio di diritti o facoltà riconosciuti
dalla Costituzione e dalla legge, l’attrice dovrebbe pagare un’imposta
cui altri soggetti, pur trovandosi in posizione del tutto analoga
rispetto agli indici assunti dalla legge come rivelatori della
capacità contributiva, non sono tenuti. Ciò concreterebbe appunto una
violazione del principio di eguaglianza e del principio secondo cui
tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Condizionare l’insorgere di
un’obbligazione tributaria alla maggiore o minore sollecitudine con cui
gli uffici finanziari svolgono il loro compito od all’esercizio di
diritti da parte del contribuente significherebbe creare
un’ingiustificata diversità di trattamento e disancorare l’obbligo
stesso da ogni collegamento ragionevole ed uniforme con realtà pur
considerate dalla legge indici rivelatori di ricchezza. In questo senso
si sarebbe già espressa la sentenza della Corte costituzionale n. 155
del 1963. Ciò sarebbe inoltre in contrasto con lo scopo della
normativa sulla composizione delle pendenze tributarie, che non intende
in alcun modo penalizzare l’esercizio del diritto di agire.
L’ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1975, n. 88.
2. – Interveniva il Presidente del Consiglio dei ministri,
attraverso l’Avvocatura dello Stato, chiedendo il rigetto della
questione. La sentenza n. 155 del 1963 si riferirebbe ad ipotesi in cui
l’addizionale veniva applicata prescindendo dall’anno di riferimento
del tributo, mentre nella fattispecie presente tale anno sarebbe
rilevante anche se coinciderebbe con quello di iscrizione a ruolo, onde
verrebbero ad essere soggetti all’addizionale egualmente tutti i
contribuenti che, per gli anni di riferimento, sono obbligati al
pagamento di determinate imposte, tasse o contributi. La dissociazione
fra anno in cui si è realizzato l’incremento di valore dell’area ed
anno di iscrizione a ruolo deriverebbe, d’altra parte, dalle
caratteristiche proprie del contributo di miglioria; l’attività
dell’ente pubblico in conseguenza della quale aumenta il valore del
bene privato può infatti prolungarsi per lungo periodo e la data di
istituzione del tributo può spaziare dal momento in cui l’ente
pubblico delibera l’esecuzione delle opere ad un anno dopo il collaudo
o, addirittura, ad un quinquennio dopo l’ultimazione delle medesime.
Nel caso specifico la delibera istitutiva del contributo precede
l’esecuzione dell’opera, mentre la determinazione dei valori è
successiva al collaudo (articoli 5 e 6 r.d.l. 17 ottobre 1935, n.
1987). La delibera istitutiva del tributo non può peraltro essere
assunta come fattore idoneo a determinare il tempo di nascita
dell’obbligazione tributaria, non essendo al momento ancora
quantificabile il vantaggio che dalle opere si andrà a conseguire; ed
allora è evidente che, nel sistema legislativo concernente le opere in
esecuzione del piano regolatore di Roma, l’anno cui ci si può
riferire, per applicare un’addizionale, non può che essere quello di
iscrizione delle quote del contributo medesimo.
Né si potrebbe lamentare una eccessiva discrezionalità dell’ente
impositore, perché, invero, viene ad essere discrezionale solo la
scelta del momento di istituzione del tributo, mentre i successivi atti
risultano del tutto vincolati.
Il diverso trattamento di cui vengono a godere i contribuenti a
seconda se abbiano adito le vie giurisdizionali nei confronti
dell’accertamento ed in relazione anche alla maggiore o minore
complessità delle questioni sollevate sarebbe, del resto, conseguenza
di reale diversità e non del mero arbitrio dell’ente impositore; come
non sarebbero arbitrarie le differenziazioni normative (concretantisi
in una disciplina che abroga le precedenti) le quali conseguono al
manifestarsi di nuove esigenze, al mutamento degli indirizzi politici e
possono comportare una diversa entità dello stesso tributo base (e non
solo dell’addizionale) in relazione a fattispecie pur in sé analoghe
(in questo senso si ricorda la sentenza n. 89 del 1966 della Corte
costituzionale).
3. – Si costituiva la s.p.a. Società Generale Immobiliare di
lavori di utilità pubblica ed agricola in proprio e quale avente causa
delle incorporate società italo – americane Nuovi Alberghi (I.A.N.A.)
ed Immobiliare delle Terme di Diocleziano, attrice nel processo a quo,
chiedendo si pronunziasse sentenza di accoglimento.
Ribadiva invero le tesi interpretative sostenute dinanzi al
Tribunale secondo cui l’addizionale dovrebbe ritenersi applicabile solo
quando e se il presupposto è venuto in essere nel periodo d’imposta
1967 e dunque non con riferimento al tempo di esazione, dovendosi in
tal senso desumere argomenti dalla circostanza che l’addizionale
medesima si applica anche ad imposte non riscuotibili in base a ruolo e
dalla circostanza che il decreto – legge di proroga (d.l. 11 dicembre
1967, n. 1132) stabilisce che l’addizionale “continua ad applicarsi per
i periodi d’imposta successivi”, fino a quando, “in attuazione della
riforma tributaria, non verranno applicate nuove aliquote per le
imposte sul reddito”, avendo riguardo chiaramente ai periodi in cui si
verifica il presupposto e non a quelli in cui si esige il tributo. In
subordine peraltro aderiva alle censure proposte dal Tribunale,
rilevando che ingiustificata e contraria agli stessi scopi della legge
è una differenziazione normativa ricollegata al fatto di aver
interposto gravame contro l’accertamento, di aver dunque esercitato un
proprio diritto e che, assumendo il fattore tempo come decisivo per
l’applicazione della sovraimposta, si viene a disancorare il tributo
medesimo dalla capacità contributiva, in contrasto con quanto esige
l’art. 53 della Costituzione.
4. – La parte privata, con successiva memoria, ribadiva i rilievi
già svolti, evidenziando inoltre l’eterogeneità dei criteri cui
risulta ispirata l’addizionale, atteso che il detto art. 80 la applica
in genere a manifestazioni reali della capacità contributiva, che
coincidono con i presupposti dei tributi cui si aggiunge, mentre per i
soli contributi di miglioria viene applicata con riferimento al tempo
dell’esazione. Ciò concreterebbe una violazione del principio di
eguaglianza sotto un profilo ulteriore.
L’Avvocatura dello Stato all’udienza del 18 aprile 1979 ribadiva ed
approfondiva le argomentazioni accennate.
1. – È da accertare preliminarmente se l’art. 80 del d.l. 18
novembre 1966, n. 976, conv. con legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si
possa interpretare in senso diverso da quello accolto nella ordinanza
di rimessione; ed in particolare se, secondo quanto sostenuto nelle
difese della parte attrice, un differente risultato interpretativo
ponga al riparo la norma da ogni censura di incostituzionalità.
Come è noto, l’addizionale straordinaria per far fronte ai danni
derivanti dalle alluvioni e mareggiate dell’autunno 1966, colpiva nel
decreto istitutivo, e “limitatamente al periodo di imposta 1967”, una
serie di tributi che non includeva l’imposta sugli incrementi di valore
delle aree fabbricabili e i contributi di miglioria. Questi ultimi
tributi vennero aggiunti all’elenco in sede di legge di conversione,
senza che dai lavori parlamentari possa trarsi ausilio per l’attività
dell’interprete; la formula adottata fu la seguente: “imposta sugli
incrementi di valore delle aree fabbricabili e contributi di miglioria,
anche nella ipotesi di versamento diretto in tesoreria, limitatamente
alla quota del tributo dovuto per l’anno 1967”.
È ovvio che la disposizione si riferisse ai contributi di
miglioria specifica, quelli di miglioria generica essendo stati aboliti
dalla legge n. 246 del 1963, che istituiva l’imposta sulle aree
fabbricabili. Ma il riferimento “alla quota del tributo dovuto per
l’anno 1967” doveva ritenersi equivalente, con portata soltanto
specificativa, alla clausola “limitatamente al periodo d’imposta 1967”,
senza dubbio applicabile a tutti gli altri tributi elencati. Appare
più plausibile la risposta negativa data dall’ordinanza, e prima
ancora dal Comune di Roma e dall’Amministrazione delle finanze (risol.
min. fin. 12 marzo 1971, n. 2/6018). Infatti, mentre per gli altri
tributi l’addizionale si rende applicabile soltanto quando il
presupposto del tributo si sia verificato nell’anno 1967, per l’imposta
sulle aree fabbricabili e per i contributi di miglioria il legislatore
ha voluto (probabilmente per ragioni di agevolezza applicativa) tener
conto di alcune particolari modalità di esazione dei tributi medesimi
(rateazione in 12 o 24 rate bimestrali per l’imposta sulle aree
fabbricabili dovuta per decorso del decennio o per utilizzazione
edificatoria; rateazione in dieci annualità per i contributi di
miglioria): ed ha stabilito che, ove ricorrano queste modalità,
l’addizionale straordinaria debba essere applicata a quella parte del
tributo che il contribuente, in base all’anzidetta rateazione, è
tenuto a corrispondere nell’anno 1967, nessun rilievo attribuendosi a
tal fine all’atto o fatto nel quale è ravvisabile il presupposto di
ciascun tributo. D’altra parte la limitazione alla quota idealmente
riferibile alla annualità 1967 anche nelle ipotesi di versamento
diretto in tesoreria (per l’intero ammontare della imposta o del
contributo) conferma che il legislatore ha inteso davvero adottare per
questi due tributi un criterio differente di applicazione della
addizionale: in effetti, se dovesse valere il collegamento con l’anno
1967 dell’aumento di valore realizzatosi o accertato a favore del
contribuente, non si vede perché questi non sarebbe tenuto a pagare
l’addizionale sull’intero ammontare del contributo, anziché su una
sola quota annuale di esso. Il legislatore, dunque, per necessità
giuridica (principio di pari trattamento tributario a parità di
situazioni) e per necessità pratica (non disincentivare il versamento
diretto e integrale in tesoreria), ha assimilato la misura
dell’addizionale a carico di chi opera il versamento diretto alla
misura di chi paga frazionatamente previa iscrizione a ruolo: ed in
relazione ad una singola quota annuale di versamento. D’altra parte, la
formula usata in un atto legislativo di proroga dell’addizionale (art.
1 d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 conv. in legge 7 febbraio 1968, n.
27), secondo la quale questa “continua ad applicarsi per i periodi di
imposta successivi…”, indica che il legislatore si è sinteticamente
riferito alla maggior parte dei tributi elencati nel citato art. 80; e
non già che la clausola “limitatamente al periodo di imposta 1967”
dovesse valere, in senso proprio, anche per l’imposta sulle aree e per
i contributi di miglioria.
Tanto premesso, si deve risolvere la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal tribunale di Roma.
2. – La questione è fondata.
I contributi di miglioria specifica (la cui abolizione, prescritta
al legislatore delegato dall’art. 1, n. III, legge 9 ottobre 1971, n.
825, si è poi realizzata con l’art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643) erano un tipo di tributo caratterizzato dalla coincidenza del
presupposto con un vantaggio individualizzato, acquisito in ordine ad
un bene immobile, per effetto di un intervento pubblico di utilità
generale (incremento di valore del bene dovuto, nella maggior parte dei
casi, alla esecuzione di un’opera da parte dello Stato, del Comune,
della Provincia). Di particolare rilievo, nell’ambito della normativa
vigente fino alla entrata in vigore del cit. d.P.R. n. 643 del 1972,
erano poi le disposizioni concernenti i contributi di miglioria
collegati all’attuazione del piano regolatore della città di Roma
(art. 7 r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni in
legge 24 marzo 1932, n. 355 e r.d.l. 17 ottobre 1935, n. 1987,
convertito con modificazioni in legge 4 giugno 1936, n. 1210).
È pacificamente riconosciuta, in giurisprudenza ed in dottrina, la
natura tributaria di tali contributi, anche se più controversa è la
loro caratterizzazione nei confronti delle imposte e delle tasse. Non
emergono, comunque, valide ragioni per escludere che ad essi si
applichino i principi di cui all’articolo 53, primo comma, Cost. ed in
particolare quelli relativi alla capacità contributiva, sia per
l’ampiezza della formula costituzionale (“concorrere alle spese
pubbliche”) sia perché l’esclusione già affermata in ordine a
prestazioni di servizi il cui costo si possa determinare divisibilmente
(sentenza n. 30 del 1964) va riferita alla particolare fattispecie
delle spese processuali previste dagli artt. 488 e 613 c.p.p. In
effetti, è da ritenere che gli incrementi di valore o plusvalori
patrimoniali di beni immobili costituiscano tipica espressione di nuova
ricchezza, e si presentino dunque come indici diretti o immediati di
capacità contributiva. Se è vero che contributi o tributi speciali
sono conformati dal legislatore sul modello dell’imposta, poiché dal
realizzarsi del presupposto sorge l’obbligo del pagamento del tributo,
deve del pari riconoscersi che, a differenza che nelle imposte, il
vantaggio dell’obbligato rileva come elemento costitutivo del
presupposto stesso. Anzi, la specifica natura di questo elemento
essenziale del presupposto garantisce di per sé l’effettività del
rapporto tra presupposto del tributo e capacità contributiva.
I principi di capacità contributiva, inoltre, debbono farsi
valere, per logica derivazione, anche nei confronti della addizionale
straordinaria prevista dal citato art. 80 del d.l. 18 novembre 1966,
n. 976, come emendato nella legge di conversione e negli atti
legislativi di proroga e di aumento.
Se dunque l’art. 53, primo comma, si applica all’imposizione di
carattere additivo prevista in via straordinaria, ha una importanza
minore chiedersi se anche ai contributi di miglioria (e di conseguenza
alla connessa addizionale) possa riferirsi la nozione di “periodo di
imposta”; e se sì, con quale significato, almeno in parte diverso da
quello di solito attribuito. È evidente infatti che, sia pure con
differenze rispetto alle imposte sul reddito (nel quale il presupposto
ha carattere ricorrente, dando luogo ogni anno ad autonome
obbligazioni) anche per i contributi di miglioria assume specifico
rilievo una delimitazione temporale, e cioè l’individuazione del tempo
in cui sia venuto in essere una tantum l’incremento di valore del bene.
Ma ciò che più importa, dal punto di vista del sindacato di
costituzionalità, è l’accertare se la imposizione dell’addizionale è
stata o meno collegata dal legislatore al presupposto dell’originario
contributo o ad una autonoma e diversa manifestazione di capacità
contributiva.
In realtà, sia dall’ordinanza che dagli atti delle parti emerge,
anche se non è enucleata in modo esplicito come per il principio di
eguaglianza tributaria, la questione logicamente preliminare in ordine
al principio di capacità contributiva: quella cioè che attiene
all’esistenza di un indice di capacità come presupposto di legittima
imposizione. Solo se il presupposto è presente, la capacità
contributiva potrà poi farsi valere come limite e come parametro della
misura dell’imposizione. orbene, nella fattispecie dell’art. 80 manca
il collegamento con un autentico indice di capacità, in quanto si fa
riferimento, per l’imposizione dell’addizionale, non già ad un fatto
relativo all’incremento del reddito, ma puramente e semplicemente alla
iscrizione a ruolo del rateo annuale del contributo di miglioria. Non
è necessario in questa sede precisare se il fatto presupposto si
realizzi con la ultimazione dell’opera eseguita dal Comune di Roma, con
il suo collaudo, o invece con la delibera di giunta municipale nella
quale si dichiarano gli incrementi di valore post opus e si formano le
relative matricole. Certo è che la disciplina dell’addizionale
prescinde da ogni correlazione con questi eventi (tutti anteriori,
nella fattispecie sottoposta al giudice a quo, all’anno 1967). Né può
dirsi che le particolari caratteristiche dei contributi di miglioria
comportino la coincidenza tra “periodo di imposta” (nel senso sopra
accolto) e periodo di iscrizione a ruolo: come chiaramente si legge
nella ordinanza del Tribunale di Roma, non si può confondere il
presupposto del contributo, cui si collega il sorgere della
obbligazione tributaria, con la fase della esazione del contributo
stesso o dei suoi ratei, condizionata come essa è, anche nel tempo, ad
una serie di vicende che non toccano il venir in essere dell’incremento
di valore del bene. Si potrebbe eccepire a quanto si è affermato fin
qui che tra le caratteristiche dei contributi di miglioria va ravvisata
la difficoltà di delimitare temporalmente il vantaggio consistente
“nell’aumento effettivo di valore” (art. 7 r.d.l. 6 luglio 1931, n.
981), maturato post opus. Ma – si può rispondere – se il legislatore
avesse voluto colpire con l’addizionale la proiezione della
sopravvenuta utilità in una certa fascia di anni, avrebbe dovuto
raggiungere con l’imposizione additiva anche quei soggetti che avessero
realizzato un incremento di valore post opus negli anni immediatamente
precedenti al 1967, adempiendo poi all’obbligazione tributaria con il
versamento diretto in tesoreria. In fatto il legislatore si è riferito
esclusivamente al momento della riscossione, a partire dal 1967,
esponendosi così alle censure avanzate nell’ordinanza del Tribunale di
Roma.
Né è dato rinvenire un collegamento dell’addizionale con una
nuova manifestazione di capacità contributiva: tale non può
sicuramente considerarsi l’iscrizione a ruolo (ed il conseguente
pagamento) del rateo annuale, come ha già affermato questa Corte nella
sentenza n. 219 del 1976, precisando che l’iscrizione del tributo nei
ruoli (addizionale pro Calabria) “non rivela – come invece assume
l’Avvocatura generale dello Stato – un’autonoma e diversa capacità
contributiva”. Se davvero l’iscrizione a ruolo di un tributo fosse un
elemento dal quale può dedursi l’idoneità dei contribuenti a
sopportare l’ulteriore prelievo di una percentuale sull’importo del
tributo stesso, potrebbe legittimarsi una serie ad infinitum di
addizionali (o, in genere, di maggiorazioni d’imposte o di
sovraimposte) con la completa vanificazione del principio di capacità
contributiva in quanto presupposto di legittima imposizione.
È poi da presumere che l’art. 53, primo comma, possa essere
indirettamente violato sotto il profilo della retroattività della
legge tributaria quando quest’ultima (senza tener conto del periodo di
tempo in ipotesi assai lungo intercorrente tra realizzazione del
presupposto e riscossione del tributo) collega a questo secondo momento
l’imposizione dell’addizionale e trascura così il carattere attuale,
proprio della capacità contributiva. Innegabilmente, la dissociazione
temporale tra il realizzarsi del presupposto e l’iscrizione a ruolo dei
ratei annuali di pagamento, tipica dei contributi di miglioria,
accentuava (a differenza che per le imposte c.d. periodiche) il
pericolo che le imposizioni additive contrastassero con l’art. 53,
primo comma, Cost.
Ciò non toglie però che, con diversa disciplina, si possano
prevedere “addizionali” a tributi di questa natura in tutto conformi ai
precetti degli artt. 53 e 3 Cost.
3. – Le violazioni dell’art. 3 Cost. e dell’art. 53, primo comma,
Cost. sotto il profilo della eguaglianza del trattamento tributario, si
presentano con carattere conseguenziale rispetto all’inosservanza del
principio di capacità contributiva inteso in senso stretto. Infatti,
da ciò discendono disparità di trattamento tra obbligati ai
contributi, anche a parità di situazioni quanto al tempo in cui sono
venuti in essere i presupposti dei contributi stessi. Senza dire della
più generale disparità che si realizza tra gli obbligati alle altre
imposte di cui all’art. 80 (per i quali è certo il rispetto del
principio di capacità contributiva in senso stretto) e gli obbligati
alla addizionale sui contributi di miglioria, correlata soltanto, come
si è detto, al tempo dell’esazione. Le censure in tema di eguaglianza
devono dunque essere accolte a seguito del preliminare giudizio circa
l’insussistenza del necessario collegamento tra presupposto di fatto e
capacità contributiva. Va pertanto dichiarata l’illegittimità
dell’art. 80 e delle altre disposizioni, nei termini e nell’ambito
proposti dall’ordinanza di rimessione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale:
1 – dell’art. 80, primo comma, n. 2, del d.l. 18 novembre 1966, n.
976 (testo modificato dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142), nella
parte in cui, per l’applicazione dell’addizionale ai contributi di
miglioria, fa riferimento all’anno di esazione dei contributi stessi o
di un loro rateo;
2. – del d.l. 11 dicembre 1967, n. 1132 (conv. con legge 7
febbraio 1968, n. 27) e degli artt. 6 e 9 della legge 28 ottobre 1970,
n. 801, nelle parti in cui si riferiscono, per gli stessi fini, ai
contributi di miglioria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere