Sentenza N. 56 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
06/07/1965
Data deposito/pubblicazione
06/07/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. BIAGIO PETROCELLI – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE
BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof.
GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai
addetti alle industrie edilizie, recepito nel D.P.R. 14 luglio 1960, n.
1032, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 maggio 1962 dal Tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Bizzarro Cesare e Mascoli Giuseppe,
iscritta al n. 33 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 67 del 14 marzo 1964;
2) ordinanza emessa il 27 dicembre 1963 dalla Corte di appello di
Napoli – Sezione Magistratura del lavoro – nel procedimento civile
vertente tra Milo Antonio e Izzo Gennaro, iscritta al n. 35 del
Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 73 del 21 marzo 1964;
3) ordinanza emessa il 21 gennaio 1964 dalla Corte di appello di
Napoli – Sezione Magistratura del lavoro – nel procedimento civile
vertente tra Civita Arturo e Di Caterino Raffaele, iscritta al n. 51
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 108 del 2 maggio 1964.
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Civita Arturo;
udita nell’udienza pubblica del 17 marzo 1965 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
udito l’avv. Bruno Mazzarelli, per Civita Arturo.
1. – Con ordinanza del 18 maggio 1962 il Tribunale di Napoli, nel
corso di un giudizio civile promosso da Bizzarro Cesare, lavoratore
addetto ad impresa di costruzioni edilizie, contro Mascoli Giuseppe
rappresentante di detta impresa, onde ottenere il riconoscimento dei
crediti di lavoro da lui vantati, ha ritenuto non manifestamente
infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla
difesa dell’attore, nei confronti dell’art. 55 del contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizie del
24 luglio 1959, fornito di efficacia giuridica normativa erga omnes in
virtù dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, che
sancisce l’improcedibilità delle domande giudiziali concernenti
controversie in materia di rapporti di lavoro, ove sulle domande stesse
non fosse stato previamente esperito il tentativo di conciliazione. Il
Tribunale ha osservato che tale obbligo, se fatto valere fuori
dell’ambito degli iscritti alle associazioni stipulanti i contratti
collettivi, può essere sospettato di incostituzionalità sotto un
duplice profilo, della violazione dell’art. 76 della Costituzione
perché eccedente la delega concessa al Governo dall’art. 1 della legge
14 luglio 1959, n. 741, ed altresì dell’art. 24 della Costituzione
perché, costringendo i lavoratori non iscritti alle associazioni ad
esperire presso le medesime un tentativo di conciliazione, viene a
violare il diritto alla difesa giudiziale garantito dall’articolo
predetto.
Ritenuta la questione rilevante per l’esito del giudizio, ordinava
la sospensione di questo e disponeva l’invio degli atti a questa Corte.
L’ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge veniva
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1964, n. 67. Nessuna
delle parti si costituiva nel giudizio così promosso.
2. – Nel corso di altro giudizio, in materia di crediti per
prestazioni di lavoro, vertente avanti la Corte di appello di Napoli,
Sezione Magistratura del lavoro, fra Milo Antonio e Izzo Gennaro, la
Corte stessa con ordinanza 27 dicembre 1963, sollevava di ufficio la
questione della legittimità costituzionale del citato art. 55 del
contratto collettivo nazionale del 1959, (la cui soluzione era ritenuta
rilevante per la decisione della causa), sotto l’aspetto della
violazione dell’art. 76 della Costituzione per eccesso di delega
incorso dall’articolo unico del detto D.P.R. n. 1032 del 1960 per avere
conferito efficacia vincolante generale ad un obbligo, come quello del
previo esperimento del tentativo di conciliazione, né direttamente né
indirettamente attinente alla garanzia dei minimi inderogabili di
trattamento economico e normativo, che la legge di delega n. 741 del
1959 ha voluto conferire ai lavoratori addetti all’edilizia.
A sostegno della eccezione sollevata l’ordinanza fa richiamo a
quanto statuito dalla Corte con la sentenza 129 del 1963, sostenendo
che le stesse ragioni da questa fatte valere per dichiarare la
incostituzionalità del citato D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in
cui rendeva obbligatoria l’iscrizione alle Casse edili imposta
dall’art. 62 del contratto collettivo possono venire allegate per
giungere alla stessa soluzione in confronto all’altra parte, relativa
all’art. 55 stesso del contratto collettivo. Aggiunge la Corte che
nulla in contrario potrebbe desumersi dall’altra sentenza n. 107 del
1962, non essendo da ritenere che con essa si sia inteso deferire al
giudice ordinario l’accertamento dell’esorbitanza da parte dell’organo
investito dell’esercizio di delega legislativa dai poteri da questa
attribuiti, essendo esami di tale natura devoluti esclusivamente alla
Corte costituzionale, in virtù degli artt. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge ordinaria n. 87
del 1953.
L’ordinanza notificata e comunicata come di rito veniva pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 1964, n. 73. Anche in questo
giudizio nessuna delle parti si costituiva avanti alla Corte.
3. – La stessa Corte d’appello di Napoli, in altra causa di analogo
contenuto, fra Civita Arturo e Di Caterino Raffaele, con ordinanza del
21 gennaio 1964 sollevava questione di legittimità costituzionale del
citato art. 55 del contratto collettivo negli stessi termini e con la
stessa motivazione di cui alla precedente del 27 dicembre, prima
riferita.
L’ordinanza debitamente notificata e comunicata era pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 1964, n. 108.
Si è costituito avanti alla Corte il sig. ing. Arturo Civita,
rappresentato e difeso dall’avv. Bruno Mazzarelli, con deduzioni
depositate il 5 maggio 1964.
In esse si richiama la sentenza di questa Corte n. 107 del 1962,
per fare osservare come questa, avendo preso in esame la stessa
questione oggi sollevata, allora proposta dal Pretore di San Cipriano
Picentino, della costituzionalità della disposta estensione erga omnes
dell’art. 55 del contratto collettivo ebbe a decidere che spettasse al
giudice ordinario stabilire la sussistenza dell’allegata esorbitanza
delle clausole contrattuali rispetto alla delega concessa al Governo di
conferire loro efficacia generale, dichiarando la questione stessa
inammissibile.
Aggiunge che la successiva sentenza 129 del 1963 non può
considerarsi contrastante con la precedente, essendosi limitata ad
escludere l’efficacia erga omnes delle clausole strumentali le quali
sanciscono diritti e doveri non fra datori di lavoro e lavoratori, ma
fra le associazioni sindacali, come avveniva nel caso
dell’obbligatorietà della iscrizione alle Casse edili, che faceva
venir meno la immediatezza del rapporto fra datori di lavoro e
lavoratori.
Conclude chiedendo che venga dichiarata non fondata la sollevata
questione di illegittimità costituzionale.
Lo stesso avv. Mazzarelli ha depositato una memoria in data 8 marzo
1965 e pertanto fuori termine.
Nella discussione orale il predetto legale ha svolto i motivi
esposti nelle deduzioni.
1. – Le tre cause, avendo ad oggetto una stessa questione, vanno
riunite e decise con unica sentenza.
2. – La questione sollevata con le ordinanze del Tribunale e della
Corte di appello di Napoli di eccesso di delega del D.P.R. 14 luglio
1960, n. 1032, nella parte in cui impone anche ai non iscritti alle
associazioni sindacali l’esperimento della conciliazione prima di poter
proporre azione giudiziaria in ordine a controversie insorte in
applicazione dei contratti collettivi di lavoro, si deve ritenere
fondata.
Esattamente le ordinanze della Corte di appello di Napoli mettono
in rilievo l’analogia che è dato rilevare fra le ragioni assunte dalla
sentenza n. 129 del 1963 a fondamento della pronuncia di illegittimità
costituzionale dell’art. 62 dello stesso contratto collettivo ora
denunciato, e quelle invocabili per negare l’estensibilità erga omnes
dell’art. 55. Nell’un caso e nell’altro infatti si è in presenza di
clausole le quali, mentre non si palesano strettamente necessarie a
garantire il trattamento minimo voluto assicurare ai lavoratori (che
costituisce il fine voluto conseguire dalla legge n. 741 del 1959 nel
disporre l’estensione erga omnes dei contratti collettivi
post-corporativi, ed insieme il limite del potere dell’organo
delegato), non hanno poi ad oggetto la disciplina dei rapporti
intercorrenti fra le parti dei contratti individuali di lavoro, ma si
riferiscono invece a diritti e doveri esercitabili attraverso
l’interposizione delle associazioni sindacali di diritto privato. Il
tentativo di conciliazione ad esse affidato richiede, per potersi
effettuare, la sottoposizione dei singoli a vincoli di subordinazione
nei confronti delle medesime e di queste nei confronti dei primi:
vincoli che (a prescindere dalla loro incidenza sul principio della
libertà sindacale) non possono considerarsi pertinenti a quella parte
della contrattazione collettiva cui si è riferito l’art. 1 della
citata legge n. 741.
LA CORTE COSTITUZIONALE
previa riunione dei tre giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte con cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 55 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24
luglio 1959 per gli operai addetti all’industria edilizia e affini, che
dispone l’esperimento obbligatorio di conciliazione, per violazione
dell’art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in relazione all’art.
76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.