Sentenza N. 577 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
9 dicembre 1977, n.903 (Parità di trattamento tra uomini e donne),
promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1981 dal pretore di Siena
nel procedimento civile vertente tra Neri Aldo e l’I.N.A.I.L.,
iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell’anno 1981;
Visti gli atti di costituzione dell’avv. Franco Agostini per Neri
Aldo e dell’I.N.A.I.L., nonché l’atto di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1987 il giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Enrico Ruffini e Antonino Catania per
l’I.N.A.I.L. e l’avvocato dello Stato Paolo D’Amico per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
vertente tra Neri Aldo e l’INAIL (n. 478 del 1981) il pretore di
Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art.12 della l. 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente
all’inciso “deceduto (recte: deceduta) posteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge”, in riferimento agli artt. 3
e 29 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, resta limitata irrazionalmente la piena
eguaglianza dei coniugi, in materia di prestazioni erogate nel caso
di infortuni sul lavoro e malattie professionali, per le ipotesi in
cui il decesso della lavoratrice sia avvenuto anteriormente.
Nel novembre del 1981 si è costituito l’INAIL difeso dagli
avvocati Vincenzo Cataldi, Carlo Graziani ed Antonino Catania per
sostenere la conformità al precetto costituzionale della norma
impugnata.
Analogo l’intervento dell’Avvocatura generale dello Stato.
– dell’art.12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di lavoro) per il limite temporale ivi
imposto, nel senso di applicabilità delle prestazioni ai superstiti,
solo a seguito di decesso della lavoratrice posteriore alla data di
entrata in vigore della legge.
Senonché la Corte ha già affermato che le dette prestazioni
spettano, comunque, al marito quale che sia la data del decesso della
moglie lavoratrice, dichiarando in conseguenza l’illegittimità
costituzionale dell’art.12 sovrariferito, quanto alle parole
“deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge (sentenza n. 117 del 1986).
La questione è rimasta priva, pertanto, del relativo supporto
normativo a va dichiarata inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parità di trattamento tra
uomini e donne): art. 12 limitatamente all’inciso “deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”,
sollevata dal Pretore di Siena, in riferimento agli artt. 3 e 29
Cost., con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI