Sentenza N. 578 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, n. 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle
locazioni di immobili urbani”), promosso con ordinanza emessa il 18
giugno 1980 dal Giudice conciliatore di Diano Marina, iscritta al n.
779 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13 dell’anno 1981;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
legittimità costituzionale dell’art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il
locatore possa recedere dal contratto per la necessità di destinare
l’immobile ad uso agricolo, prospettando il contrasto con la tutela,
costituzionalmente garantita, del lavoro e dell’iniziativa privata.
L’Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione
venga dichiarata infondata, ben potendo le attività agricole
considerarsi ricomprese entro l’ambito della previsione normativa.
il problema della mancata previsione delle attività agricole nella
elencazione di cui all’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”), con specifico
riferimento ai contratti previsti dal combinato disposto degli artt.
67 e 73 della legge citata.
In tale occasione si è escluso che l’argomento meramente
letterale, sul quale i giudici rimettenti avevano fondato le
eccezioni d’illegittimità, rivestisse un’effettiva consistenza.
Ha affermato la Corte che “nel sistema accolto dal vigente codice
civile, ricorrendo la previsione dell’art. 2135, l’agricoltura è
considerata come attività d’impresa, e non già di mero godimento,
sul presupposto della sua preponderante funzione produttiva diretta a
soddisfare le necessità del mercato e, come tale, creativa di
ricchezza”.
Sotto altro profilo si è poi rilevato “che l’agricoltura non può
essere considerata come a sé stante e senza alcun rapporto con gli
altri settori della economia, sussistendo invece strette connessioni
e reciproche integrazioni, le quali si sviluppano in misura sempre
crescente, specie per quanto riguarda il settore agroalimentare”.
2. – Analogo ordine di considerazioni deve essere svolto per la
norma denunziata, la cui più corretta interpretazione induce a
ritenere ricompreso anche l’uso agricolo dell’immobile tra le
destinazioni che legittimano il recesso del locatore.
Appropriato è, al riguardo, il richiamo all’art. 2083 del codice
civile che il giudice a quo effettua onde sottolineare come il
legislatore ugualmente definisca piccoli imprenditori l’artigiano, il
piccolo commerciante ed il coltivatore diretto del fondo.
3. – Non ricorre pertanto per l’uso agricolo il presupposto
indicato nell’ordinanza di rimessione e la relativa questione risulta
non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 59, primo comma, n. 1, della
legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili
urbani”), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 41 della
Costituzione, dal Giudice conciliatore di Diano Marina con
l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI