Sentenza N. 579 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
23/12/1987
Data deposito/pubblicazione
23/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
23 maggio 1950, n. 253 (“Disposizioni per le locazioni e sublocazioni
di immobili urbani”), promossi con ordinanze emesse il 16 gennaio
1982 dal Pretore di Domodossola, il 24 maggio 1983 dal Pretore di
Orvieto e il 15 ottobre 1985 dalla Corte d’appello di Firenze Sezione
Promiscua, iscritte rispettivamente al n. 277 del registro ordinanze
1982, al n. 729 del registro ordinanze 1983 e al n. 743 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 269 dell’anno 1982, n. 39 dell’anno 1984 e n. 60, prima Serie
speciale, dell’anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola.
gennaio 1982 ed il 15 ottobre 1985, i Pretori di Orvieto e di
Domodossola e la Corte d’appello di Firenze hanno sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 maggio
1950, n. 253, il primo in relazione all’art. 3 della Costituzione, il
secondo anche agli artt. 24 e 113 e la Corte d’appello anche in
relazione agli artt. 41 e 42.
Osservano tutti i giudici rimettenti come la norma denunciata,
subordinando l’esecuzione dello sfratto relativo ad una farmacia ad
autorizzazione amministrativa, determini un’ingiustificata disparità
di trattamento in favore dei conduttori che esercitino tale
attività. Altri profili di illegittimità costituzionale prospettati
nelle ordinanze concernerebbero: a) la compressione del diritto del
locatore, il cui esercizio si assume condizionato da una valutazione
della pubblica Amministrazione, ritenuta discrezionale al punto che
il diniego di autorizzazione, si assume, non sarebbe impugnabile
neppure dinanzi al giudice amministrativo; b) i vincoli apposti al
diritto d’iniziativa economica ed alla proprietà privata; c) la
subordinazione del giudicato civile ad autorizzazione amministrativa.
È intervenuta l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l’infondatezza
della questione.
giudizi possono perciò essere riuniti.
La dislocazione del servizio farmaceutico sul territorio è
disciplinata dal r. d. 30 settembre 1938, n. 1706 (“Approvazione del
regolamento per il servizio farmaceutico”) e successive
modificazioni, in particolare gli artt. 2, lett. a), 22, lett. b), e
23 del testo citato individuano i criteri di ubicazione, di revisione
della pianta organica e di trasferimento delle farmacie, fissando le
relative competenze del Prefetto, da ritenersi ora trasferite alle
competenti autorità sanitarie regionali o locali in virtù della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (“Istituzione del servizio sanitario
nazionale”).
A tale normativa è logicamente collegato l’art. 35 della legge 23
maggio 1950, n. 253: la ratio di tale norma va perciò individuata
nella preminenza del pubblico interesse alla presenza ed
all’ubicazione del servizio farmaceutico sul territorio. In tal senso
si esplica la relativa discrezionalità dell’autorità
amministrativa, alla quale è demandato il controllo dei parametri
demografici, di quelli concernenti la distanza tra gli esercizi, ecc.
Le situazioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto
locatizio risultano adeguatamente tutelate dai rimedi giurisdizionali
offerti nell’ipotesi di un non corretto esercizio del suddetto
potere, che non sia cioè conforme alla esigenza di assicurare il
servizio in argomento.
Il carattere pubblicistico di quest’ultimo giustifica la
specialità della disciplina, legittimando le limitazioni prospettate
dai giudici rimettenti. La relativa denunzia d’illegittimità
costituzionale è perciò priva di fondamento.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 35 della legge 23 maggio 1950,
n. 253 (“Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani”), sollevata dai Pretori di Domodossola e di Orvieto e dalla
Corte d’appello di Firenze con le ordinanze di cui in epigrafe, in
riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
l’11 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI