Sentenza N. 59 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
05/05/1967
Data deposito/pubblicazione
05/05/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/04/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
quarto comma, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei
contratti di compravendita degli autoveicoli), promossi con due
ordinanze emesse il 24 ed il 25 gennaio 1966 dal Pretore di Catania nei
procedimenti civili vertenti rispettivamente tra la società Sicula
Rapida e la società Servilio Zarattini e tra Pepi Marianna e Pantano
Gaetano, iscritte ai nn. 26 e 27 del Registro ordinanze 1966 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 12 marzo
1966 e n. 76 del 26 marzo 1966.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione della società Zarattini;
udita nell’udienza pubblica del 15 marzo 1967 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
uditi l’avv. Giuseppe Cusimano, per la società Zarattini, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – La società Sicula Rapida su ricorso della società Servilio
Zarattini, che le aveva venduto un autocarro, si vedeva sequestrare,
per mancato pagamento di alcune rate del prezzo d’acquisto, l’automezzo
a norma dell’art. 7 del R.D. L. 15 marzo 1927, n. 436. Perciò faceva
opposizione presso il Pretore di Catania e denunciava
l’incostituzionalità di tale norma che vieta al giudice di sospendere
l’esecuzione del decreto di vendita forzata se l’opponente non provveda
al pagamento delle somme dovute. Il Pretore accoglieva la denuncia ed
il 24 gennaio 1966 emanava un’ordinanza di rinvio a questa Corte,
ordinanza ritualmente pubblicata e notificata.
Secondo il Pretore, l’art. 7, quarto comma, della legge ricordata
ha introdotto nei rapporti fra alienante ed acquirente d’automezzi il
c.d. principio del solve et repete: ciò urterebbe con l’art. 3 della
Costituzione poiché la norma impugnata si traduce in una situazione di
favore di chi ha mezzi per versare la somma dovuta in confronto a chi
non li possiede pur avendo ragioni da opporre al creditore (il decreto
di sequestro tra l’altro produce decadenza del beneficio delle rate);
compromesso è inoltre il diritto di difesa dell’acquirente sia perché
questi sarebbe scoraggiato, dopo il versamento del prezzo, ad
affrontare le spese del giudizio, sia perché, se le affronta, il
creditore potrebbe frattanto divenire insolvente: perfino la legge
cambiaria consente al giudice di sospendere l’esecuzione anche se
talvolta dietro cauzione.
2. – La società venditrice si è costituita con atto depositato il
14 aprile 1966 nel quale respinge tanto l’una che l’altra censura: non
c’è violazione dell’art. 3 poiché la legge – dinanzi alla
illiquidità del debitore che, per giunta, acquistando il veicolo,
aveva accettato o voluto l’iscrizione del privilegio su di esso – non
poteva distinguere fra ricco e povero: la differenza di situazione fra
chi può e chi non può pagare le rate scadute deriva, non dalla norma
impugnata, ma dallo stato di fatto; né si potrebbe dire violato l’art.
24: la norma denunciata non pone ostacoli all’esercizio del diritto di
difesa ma assoggetta il compratore, divenuto proprietario d’un bene non
ancora pagato, alle conseguenze d’un impegno che ha assunto
liberamente; né vi è analogia col solve et repete, dato che
l’acquirente, se non versa quelle rate, perderà l’autoveicolo ma non
si vedrà preclusa l’azione diretta a far valere i propri diritti.
3. – Il Presidente del Consiglio è intervenuto con atto della
Avvocatura dello Stato depositato il 31 marzo 1966. In esso, oltreché
prospettare e sviluppare gli argomenti della società venditrice, si
precisa che la norma impugnata sancisce la decadenza dal beneficio
della rateizzazione, solo se l’acquirente diminuisce le garanzie poste
a favore della controparte (non perciò in ogni caso, come afferma
invece il Pretore di Catania); che la possibilità d’un’insolvenza del
venditore dinanzi alla ripetizione di indebito eventualmente proposta
dall’acquirente non compromette il diritto di difesa (di fatto ogni
azione giudiziaria è soggetta al rischio di insolvenza del convenuto);
che altrettanto deve dirsi dello scoraggiamento, a cui andrebbe
incontro il compratore per aver dovuto pagare le rate scadute:
questione psicologica, non giuridica; che comunque l’acquirente non
può lamentarsi se il pagamento lo mette in condizione identica a
quella di chi abbia acquistato per contanti ed agisca per i vizi della
cosa acquistata.
4. – Nel corso di analogo giudizio, promosso dalla signora Marianna
Pepi contro il sig. Gaetano Pantano, il Pretore di Catania emetteva il
25 gennaio 1966 una analoga ordinanza proponendo la stessa questione di
legittimità costituzionale. Il Presidente del Consiglio interveniva
con atto depositato il 31 marzo 1966, il cui contenuto è eguale a
quello dell’atto d’intervento relativo all’altra causa.
1. – Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione, possono
essere decise con un unico giudizio.
2. – L’ordinanza di rinvio avanza sospetti di incostituzionalità
sull’art. 7 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, per il quale il
compratore di un autoveicolo, che si oppone al sequestro
dell’automezzo, non evita la vendita forzata se prima non paga al
venditore precedente le somme dovute per l’acquisto: la norma
favorirebbe quei debitori che sono in grado di pagare immediatamente
l’intero prezzo e perciò violerebbe l’art. 3 della Costituzione;
inoltre, a somiglianza di quanto accadeva per il c.d. solve et repete,
renderebbe illusorio il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione).
Né l’una né l’altra censura appare fondata.
Non la prima poiché trascura il fatto che l’opponente ha
acquistato la macchina, normalmente ne ha usato, è debitore del prezzo
ed è sottoposto a privilegio su di essa in virtù d’un atto scritto e
registrato (artt. 2, 6, 12, lett. g, 14 R.D.L. citato): tutto ciò,
quale che sia la natura del procedimento aperto dal venditore
insoddisfatto, legittima la singolare rapidità degli atti processuali
di sequestro e vendita forzata dell’autoveicolo; e l’onere del
pagamento preventivo tende proprio ad escludere che l’opposizione sia
un pretesto per ritardare il versamento del prezzo del bene acquistato:
somma che, del resto, quando il compratore non abbia a sua volta
alienato l’autoveicolo, si riduce all’ammontare delle rate scadute:
art. 7, primo comma. E se chi ha indipendenza economica può adempiere
con minori sacrifici, questo non è segno di una legislazione di
favore, ma, piuttosto che effetto del particolare comando legislativo,
è una conseguenza fatale della situazione di debito. Benché dopo il
decreto di sequestro non vi sia ancora l’accertamento definitivo
dell’obbligo o meglio delle sue dimensioni, tuttavia l’atto scritto, la
registrazione del privilegio e la presenza del veicolo sono indici di
fondatezza della pretesa avanzata dal venditore procedente; perciò,
pur non potendosi escludere una responsabilità del venditore per vizi
occulti o altra simile, non è irragionevole né ingiusta una legge
che, esigendo il pagamento preventivo, non distingue fra abbienti e non
abbienti (v. sentenza 1963 n. 56 della Corte costituzionale): a
costoro, del resto, non si chiede altro che una prestazione a cui si
erano visibilmente impegnati.
3. – Infondata è anche la seconda censura poiché non distingue
gli effetti tipici dell’opposizione dalla sospensione del procedimento
esecutivo: questa di regola non è conseguenza necessaria di quella
(artt. 623 e segg. e 648 del Codice di procedura civile, art. 64 della
legge cambiaria). Anche nel procedimento speciale introdotto dalla
legge impugnata l’opposizione compie il suo corso, nel quale
l’opponente può far valere le proprie ragioni, indipendentemente dalla
sospensione degli atti esecutivi: come dire che all’accertamento di
quelle ragioni si procede benché l’opponente non abbia pagato le somme
dovute e perfino se si è opposto dopo la scadenza del termine previsto
nel terzo comma dell’art. 7. Sotto questo aspetto dunque, non
occorrendo il pagamento preventivo, non vi è alcun ostacolo
all’esercizio del diritto di difesa (v. anche sentenza 1962 n. 40 della
Corte costituzionale).
Il mancato pagamento impedisce solo la sospensione del processo
esecutivo; ma anche nell’esecuzione ordinaria o nel processo cambiario
il mancato versamento della cauzione, frequentemente imposta dal
giudice, impedisce la sospensione del processo: il che prova come
subordinarla alla prestazione di garanzie pecuniarie risponda a
un’esigenza diffusa nel nostro ordinamento. Innegabilmente il diritto
di difesa deve potersi esercitare anche nella fase esecutiva (“in ogni
stato e grado del giudizio”); ma ciò non significa che il procedimento
esecutivo debba arrestarsi dinanzi a una qualunque opposizione: se esso
è giunto ai suoi ultimi episodi, attribuire alla nuda richiesta del
debitore la virtù di impedirne la conclusione più rapida
contrasterebbe ai fini di giustizia. Quando il procedente è forte di
titoli o di documenti d’immediata efficacia probatoria anche a lui può
essere dovuta una qualche garanzia, se si vogliono sospendere gli atti
esecutivi: nel procedimento su autoveicoli funge da garanzia il
preventivo pagamento delle rate pregresse, che è anche un freno ad
opposizioni avventate di chi ha una posizione processuale decisamente
compromessa.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del quarto comma dell’articolo 7 del R. D. L. 15 marzo 1927, n. 436
(recante norme sulla “disciplina dei contratti di compravendita degli
autoveicoli”), proposta, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, con le ordinanze del Pretore di Catania citate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.