Sentenza N. 6 del 1967
Corte Costituzionale
Data generale
21/01/1967
Data deposito/pubblicazione
21/01/1967
Data dell'udienza in cui è stato assunto
17/01/1967
ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER – Prof. GIOVANNI CASSANDRO –
Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI –
Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott.
LUIGI OGGIONI, Giudici,
Presidente della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre
1952, n. 3891, promosso con ordinanza emessa il 28 giugno 1965 dal
Tribunale di Pisa nel procedimento civile vertente tra Ogna Anita e
l’Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, iscritta al
n. 174 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 242 del 25 settembre 1965.
Visti gli atti di costituzione di Ogna Anita e dell’Ente Maremma;
udita nell’udienza pubblica del 14 dicembre 1966 la relazione del
Giudice Costantino Mortati;
uditi gli avvocati Mario Cassola, per la Ogna, e Guido Astuti, per
l’Ente Maremma.
Con atto di citazione notificato il 6 agosto 1963 la signora Ogna
Anita in Rosa conveniva avanti al Tribunale di Pisa l’Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale al fine di ottenere il
risarcimento dei danni conseguenti all’espropriazione di terreni di sua
proprietà disposta a favore di detto ente con decreti presidenziali
nn. 2710 e 3891 del 29 novembre e 27 dicembre 1952, allegando la
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione perché
l’espropriazione predetta è stata disposta in base al reddito
dominicale dell’intera proprietà desunto dal nuovo catasto, anziché
in base alla consistenza della proprietà alla data del 15 novembre
1949, e delle tariffe di estimo alla data del 1 gennaio 1943, come
disposto dalla legge delega n. 841 del 1950, ed inoltre perché nel
calcolo del reddito dominicale medio per ettaro non vennero esclusi,
come si sarebbe dovuto fare, i terreni i quali davano un reddito
perfino inferiore a quello degli incolti produttivi.
Il Tribunale, nella considerazione che l’eccezione sollevata si
presentava non manifestamente infondata poiché la consulenza tecnica
da esso disposta aveva accertato che effettivamente l’ente ha desunto i
dati necessari per procedere all’esproprio secondo la consistenza della
proprietà al 1 settembre 1951, e che l’eccezione stessa doveva
ritenersi altresì rilevante ai fini della decisione della causa, in
quanto la stessa consulenza tecnica aveva pure calcolato che
l’esproprio sarebbe avvenuto in proporzione minore di quello
effettivamente disposto sia considerando l’ipotesi in cui fossero stati
applicati i dati catastali vigenti al 1 novembre 1949 e le tariffe
d’estimo alla data del 1 gennaio 1943, e sia considerando l’altra
ipotesi in cui fossero stati applicati i dati catastali della effettiva
consistenza alla data predetta del novembre 1949, ha disposto la
sospensione della causa e la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale.
L’ordinanza debitamente notificata e comunicata è stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 25 settembre 1965.
Nel giudizio avanti alla Corte si è costituita la signora Ogna
Anita con l’assistenza degli avv. Mario Cassola e Umberto Grassini.
Nelle deduzioni depositate il 25 settembre 1965 essi fanno rilevare
come lo stesso ente convenuto non contesti il vizio incorso per il
riferimento effettuato ai dati del nuovo catasto, il che è sufficiente
ad invalidare i provvedimenti di esproprio, a tenore della costante
giurisprudenza della Corte, quando, come nella specie, risulti che
senza la violazione incorsa la perdita della proprietà si sarebbe
verificata in misura inferiore di quella disposta. Per quanto riguarda
l’altra questione, relativa alla mancata deduzione degli incolti
produttivi, dibattuta avanti al giudice di merito, la difesa attrice fa
rilevare come questi non l’abbia né dedotta nell’ordinanza e neppure
dichiarata manifestamente infondata, ma ritiene che, dovendosi
presumere una dimenticanza, la Corte possa estendere il proprio esame
anche a quest’aspetto della questione sollevata che, se ritenuto
fondato, condurrebbe al totale esonero da espropriazione. Osserva al
riguardo che l’espressione “incolto produttivo” non esisteva nel
vecchio catasto della provincia di Pisa, e che, in ogni caso, la
medesima deve intendersi comprensiva di tutti quei terreni pressoché
sterili, di valore inferiore anche a quello dei boschi (intendendosi
per “valore” quello catastale), secondo è affermato nella stessa
relazione ministeriale alla legge n. 841 e nell’altra del relatore di
maggioranza alla Camera dei deputati. Conclude chiedendo che si
dichiari l’illegittimità costituzionale dei decreti denunciati.
Si è costituito in giudizio anche l’Ente Maremma, rappresentato
dall’avv. Guido Astuti, che con deduzioni depositate il 15 ottobre 1965
contesta l’esattezza dei calcoli eseguiti dal consulente d’ufficio
poiché è invece da ritenere che l’applicazione dei dati del vecchio
catasto non avrebbe importato alcuna eccedenza della quota di scorporo
espropriata. Secondo la difesa dell’Ente l’ordinanza di rinvio avrebbe
prospettato un nuovo aspetto della questione su cui la Corte non si è
ancora pronunciata, quando ha osservato che per accertare se
l’espropriato abbia, e in che misura, subito un danno occorre far
riferimento, ove sia consentito, non alla proprietà terriera nella
consistenza risultante dal vecchio catasto, bensì nella sua effettiva
consistenza alla data del 15 novembre 1949. Ora nella specie tale
effettiva consistenza era rispecchiata in modo fedele dai dati del
nuovo catasto, che, se pure entrato in vigore dopo quest’ultima data,
era certamente stato formato intorno alla medesima. A conforto
dell’opinione espressa fa richiamo alle sentenze di questa Corte nn. 87
del 1957 e 57 del 1959, e conclude chiedendo, in via principale, che la
questione venga dichiarata infondata, e, in via subordinata, che
l’illegittimità costituzionale dei decreti denunciati venga dichiarata
con la formula “in quanto” salva la determinazione del giudice a quo.
In data 30 novembre 1966 la difesa dell’attrice ha prodotto una
memoria, nella quale contesta l’interpretazione dell’ordinanza di
rimessione data dal convenuto, ed a conferma dell’esattezza delle
precedenti deduzioni invoca le sentenze nn. 73 del 1964 e 28 del 1966.
Aggiunge che, nel dedurre il secondo motivo di illegittimità, essa non
ha inteso sollevare una questione di estimo, bensì di interpretazione
dell’art. 4 della legge n. 841, e fa rilevare che un eventuale ricorso
della proprietaria espropriata alla commissione censuaria, ai sensi
dell’art. 6 della legge stessa, era stato reso impossibile dal fatto
che il piano di esproprio era stato pubblicato con i dati del nuovo
catasto. Insiste nelle conclusioni già prese.
Anche la difesa dell’Ente Maremma ha prodotto in data 1 dicembre
una memoria nella quale ribadisce l’opinione che l’illegittimità in
cui sono incorsi i decreti di espropriazione ha carattere formale, non
sostanziale: il che dovrebbe sottrarla a censura perché il
legislatore, nel disporre l’espropriabilità della proprietà valutata
nella sua consistenza al 15 novembre 1949, ha voluto che si tenesse
conto della situazione reale, di fatto, e non di quella diversa
risultante dal catasto allora in conservazione, ed a sostegno delle
medesime invoca, fra le altre, le sentenze di questa Corte nn. 97, 98,
99 del corrente anno.
Quanto all’altra questione, non sollevata dall’ordinanza, sostiene
la sua infondatezza, dato che la ratio dell’esclusione dal computo del
reddito dei boschi e degli incolti produttivi non consiste nel loro
basso reddito, bensì nella loro non trasformabilità, come risulta
anche dal fatto che l’esclusione non è consentita per gli incolti
sterili. Anche per questa parte si richiama alla sentenza n. 84 del
1966, ed insiste nelle conclusioni prese.
La questione sulla quale la Corte è tenuta a pronunciare è
solamente quella sollevata dall’ordinanza di rimessione, secondo cui la
violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione si dovrebbe ritenere
verificata pel fatto che i decreti che hanno disposto l’esproprio a
carico della signora Ogna si sono riferiti alla qualità, classe,
superficie, estimo e reddito dominicale dell’intera proprietà della
predetta quali risultano dal nuovo catasto, e non già, come sarebbe
dovuto avvenire, con riferimento alla sua consistenza sulla base del
vecchio catasto alla data del 15 novembre 1949: questione ritenuta
rilevante per la definizione del giudizio in quanto l’intervenuta
violazione di legge ha avuto per effetto una sottrazione alla
disponibilità della proprietaria di una quota maggiore di quella che
sarebbe stata espropriabile, e ciò sia nell’ipotesi che si fosse avuto
riguardo ai dati catastali alla data predetta ed alle tariffe di estimo
al 1 gennaio 1943, sia nell’altra ipotesi che si fosse tenuto conto
della effettiva consistenza della proprietà al novembre 1949.
Così delimitata la questione, e tenuto conto dei dati di fatto
quali posti a base dell’ordinanza di rimessione, nessun dubbio sorge
circa la sua fondatezza per violazione dell’art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, secondo cui la consistenza delle proprietà
terriere, ai fini della determinazione della loro espropriabilità e
della misura della quota di esproprio, deve essere considerata con
riferimento ai dati catastali al 15 novembre 1949, mentre nella specie
sono stati presi in considerazione quelli del nuovo catasto entrati in
vigore il 1 settembre 1951.
Non vale richiamare, come fa la difesa dell’Ente resistente, le
pronuncio della Corte che hanno affermato il principio secondo cui, pur
tenendo ferma la data del 15 novembre 1949, si deve avere riguardo alla
reale situazione di fatto e non già a quella, eventualmente diversa,
risultante dal catasto allora in conservazione, poiché (a parte la
considerazione che, come la Corte ha sempre statuito, per ultimo con la
sentenza n. 97 del 1966, spetta al giudice di merito l’accertamento
della eventuale diversità fra i dati del vecchio catasto e la
consistenza effettiva della proprietà), sta di fatto che nella specie
il Tribunale di Pisa ha ritenuto, con giudizio insindacabile in questa
sede, che, anche sotto l’aspetto di tale effettiva situazione, la
misura dell’esproprio disposto ha ecceduto quella che sarebbe stata
consentita.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dei decreti del Presidente
della Repubblica 29 novembre 1952, n. 2710, e 27 dicembre 1952, n.
3891, in quanto per la formazione del piano di espropriazione fu tenuto
conto dei dati del nuovo catasto entrato in attuazione, nella zona,
successivamente al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1967.
GASPARE AMBROSINI – ANTONINO PAPALDO
– NICOLA JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO
– BIAGIO PETROCELLI – ANTONIO MANCA –
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI.