Sentenza N. 60 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
28/04/1970
Data deposito/pubblicazione
28/04/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/04/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIPACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 febbraio 1968 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei
coniugi Bassan Giuliano e Pellis Maria Rosa, iscritta al n. 96 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 del 13 luglio 1968;
2) ordinanza emessa il 26 aprile 1968 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento di separazione personale dei
coniugi Inzaghi Rosetta e Visentin Ettore, iscritta al n. 170 del
registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 248 del 18 settembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Pellis Maria Rosa e d’intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell’udienza pubblica dell’11 marzo 1970 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Carlo Bandini e Mario Pogliani, per la Pellis,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
1. – Nel corso di un giudizio di separazione personale dei coniugi
iniziato da Giuliano Bassan nei confronti della moglie Maria Rosa
Pellis, il giudice istruttore del tribunale di Milano, su istanza della
difesa di quest’ultima, riteneva rilevante e non manifestamente
infondato il dubbio sulla legittimità costituzionale dell’art. 707,
primo comma, del codice di procedura civile, in riferimento all’art.
24, secondo comma, della Costituzione, e, con ordinanza del 12 febbraio
1968, sollevava la relativa questione.
In precedenza, la difesa della convenuta aveva chiesto al giudice
istruttore l’aumento dell’assegno mensile stabilito dal presidente, ma
il ricorso era stato respinto per non essersi verificati i mutamenti
nelle circostanze, richieste dall’art. 708, quarto comma, dello stesso
codice.
Nell’ordinanza di rimessione, si osserva che la norma denunziata,
secondo la quale i coniugi devono comparire personalmente davanti al
presidente senza assistenza di difensore, non presenterebbe motivi di
illegittimità costituzionale per quanto concerne l’audizione delle
parti, prima separatamente e poi congiuntamente, durante la fase del
tentativo di conciliazione, in quanto il presidente, mirando solo a
dirimere le controversie che hanno minato l’unità familiare, non
svolgerebbe alcuna attività giurisdizionale.
Terminato, però, con esito negativo, il tentativo di
conciliazione, l’attività del presidente si inserirebbe nel
procedimento contenzioso, dovendo egli, oltre che accertare la
competenza per territorio del tribunale adito e risolvere le relative
questioni, adottare i provvedimenti temporanei ed urgenti
sull’affidamento della prole e sui rapporti economici tra i coniugi,
nominare il giudice istruttore e fissare l’udienza di comparizione, con
le inerenti conseguenze processuali.
Si osserva, pertanto, nell’ordinanza che la mancata assistenza dei
difensori dei coniugi, allorché vengono adottati i provvedimenti
presidenziali, modificabili soltanto per mutamenti nelle circostanze
che erano emerse al momento della comparizione personale dei coniugi,
sarebbe in contrasto con il diritto della difesa in ogni stato e grado
del procedimento, intesa come difesa in senso tecnico.
Si conclude assumendo la legittimazione del giudice istruttore a
sollevare la questione, dappoiché egli è abilitato alla modifica dei
provvedimenti presidenziali.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 13 luglio 1968.
2. – Nel giudizio davanti a questa Corte, si è costituita la
signora Maria Rosa Pellis, con deduzioni depositate il 30 marzo 1968,
ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 3 giugno 1968.
La parte privata chiede che sia dichiarata l’illegittimità
costituzionale della denunziata disposizione, argomentando, tra
l’altro, che il divieto di assistenza del difensore all’udienza di
comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale non ha
trovato alcuna giustificazione nella dottrina, mentre si pone,
altresì, in contrasto con il sistema accolto dal vigente codice di
rito. Sulla scorta delle considerazioni poste a sostegno
dell’ordinanza di rimessione, sottolinea poi la natura giurisdizionale
del provvedimento presidenziale di cui all’art. 708 del codice di
procedura civile e richiama essa pure (come aveva fatto l’ordinanza),
la giurisprudenza di questa Corte sul diritto di difesa.
L’Avvocatura generale chiede che la questione sia dichiarata
inammissibile o, in via subordinata, non fondata. Al riguardo,
rispettivamente, deduce che secondo la giurisprudenza di questa Corte,
il giudice istruttore, essendo dotato di poteri non decisori, non
potrebbe correttamente svolgere una delibazione sulla rilevanza della
questione, se non relativamente ad una norma processuale che può
essere soltanto da lui applicata spettando, in ogni altro caso, al
collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale.
In particolare, osserva che la norma denunziata viene applicata dal
presidente nell’esercizio della sua competenza funzionale: se si
dovesse attribuire a tale attività natura giurisdizionale, dovrebbe
ritenersi il presidente legittimato a sollevare la questione di
legittimità della norma denunziata. Se, invece, si dovesse avere
riguardo al permanere degli effetti dei provvedimenti presidenziali
durante il corso del giudizio, sarebbe legittimato a sollevare la
questione il collegio e non il giudice istruttore. Né può avere
rilievo il potere che è conferito a quest’ultimo di modificare i
provvedimenti presidenziali in forza dell’art. 708, quarto comma, cod.
proc. civ. ché non è questa la norma denunziata.
Circa la non fondatezza della questione, l’Avvocatura fa richiamo
alla giurisprudenza di questa Corte sulla non obbligatorietà
dell’assistenza del difensore e sul patrocinio di persone sfornite
della competenza tecnica normalmente richiesta per il difensore.
3. – Identica questione di legittimità costituzionale della stessa
disposizione è stata sollevata, con analoghe argomentazioni, nel corso
di un giudizio di separazione tra i coniugi Rosetta Inzaghi ed Ettore
Visentin, dal giudice istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza
del 26 aprile 1968, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 18
settembre 1968, dopo le notificazioni e comunicazioni di rito.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di
parte.
1. – È stata sollevata dal giudice istruttore del tribunale di
Milano la questione di legittimità costituzionale dell’art. 707, primo
comma, del codice di procedura civile: la norma violerebbe il diritto
di difesa poiché non consente alle parti di presentarsi al presidente
del tribunale con l’assistenza dei difensori.
L’Avvocatura dello Stato ha sollevato eccezione di
inammissibilità: il giudice istruttore non potrebbe proporre questioni
di legittimità costituzionale.
L’eccezione è fondata nei limiti di cui si dirà.
2. – Le più recenti sentenze di questa Corte affermano che,
allorché la legge prevede l’emanazione di un provvedimento decisorio
attribuito alla diretta competenza del giudice istruttore, a questo
spetta il potere di promuovere questioni di legittimità costituzionale
(da ultimo, sent. n. 62 del 1966 e sent. n. 45 del 1969).
Tuttavia, la norma denunziata (l’art. 707, primo comma, cod. proc.
civ.) viene applicata dal presidente del tribunale e non dal giudice
istruttore; al quale ultimo, invece, competono i poteri di
(condizionata) modifica dei provvedimenti presidenziali secondo il
dettato del successivo art. 708, quarto comma: in una fase, cioè,
nella quale la difesa tecnica è garantita.
È perciò al presidente, essendo la sua competenza di natura
giurisdizionale, che spetta di sollevare la questione di legittimità,
ove egli ritenga che dinanzi a lui l’assenza del difensore non soddisfi
le garanzie dell’art. 24, secondo comma, della Costituzione.
Come dire che su tale materia il giudice istruttore non può
sollevare questioni, poiché non ha su di essa potere decisorio,
essendo questo limitato alla modificazione, per fatti nuovi, dei
provvedimenti presidenziali.
Perciò la questione è inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, perché irrilevante, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 707, primo comma, del codice di
procedura civile, in riferimento all’art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.