Sentenza N. 61 del 1980
Corte Costituzionale
Data generale
22/04/1980
Data deposito/pubblicazione
22/04/1980
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/04/1980
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI –
Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA
– Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Prof. LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE –
Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,
e 416 codice di procedura civile promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 novembre 1977 dal Pretore di Savona nel
procedimento civile vertente tra Sannino Filomena e Pensione Zunino,
iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 12 aprile 1978;
2) ordinanza emessa il 23 gennaio 1978 dal Pretore di Piacenza nel
procedimento civile vertente tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio,
iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 135 del 17 maggio 1978;
3) ordinanza emessa il 30 gennaio 1978 dal Pretore di Savona nel
procedimento civile vertente tra Sorbera Rosa e Supermercato San Marco,
iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 del 31 maggio 1978.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l’avvocato dello Stato Renato Carafa per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
1. – Nella controversia individuale di lavoro, promossa avanti il
Pretore di Savona da Filomena Sannino contro la Pensione Zunino di
Bastagli Quintina con ricorso, depositato il 1 febbraio 1977 e
notificato, in una con il decreto di fissazione della discussione per
l’udienza del 31 marzo successivo, l’ 8 febbraio 1977, la Bastagli si
costituì in udienza successiva a quella fissata per la discussione
(udienza non tenutasi per impedimento della stessa intimata) mediante
memoria di risposta, in cui sviluppo’ le sue difese corroborate da
documenti e da richieste istruttorie.
Nella memoria autorizzata a sensi dell’art. 420, comma secondo,
c.p.c., sollevò la Bastagli questione di costituzionalità dell’art.
415 c.p.c. in riferimento all’art. 416, nella parte in cui non è
previsto l’obbligo di portare a conoscenza del convenuto, con la
notifica del ricorso introduttivo, che dieci giorni prima dell’udienza
dovrà egli costituirsi indicando specificamente – a pena di decadenza
– i mezzi di prova dei quali intende avvalersi e, in particolare,
depositare contestualmente i documenti, in riferimento all’art. 24
Cost., che sarebbe violato perché decadenze maturerebbero in una fase
del processo, in cui il convenuto non può fruire di quella difesa
tecnica, che gli consentirebbe di intendere la operatività della
decadenza stessa.
Nella ordinanza 3 novembre 1977, debitamente comunicata e
notificata, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 12 aprile
1978 (n. 62 reg. ord. 1978), il Pretore ha detto rilevante la proposta
questione perché non ha esso giudice disposto la prova per testi e
l’interrogatorio, proposti dalla convenuta, per la tardività della
relativa istanza, né potrebbe tener conto dei documenti perché
intempestivamente depositati.
Lo stesso giudice ha chiarito che la non manifesta infondatezza
della questione deriva non dalla diversità dei trattamenti, riservati
all’attore e al convenuto nella fase introduttiva del processo del
lavoro (profilo, sotto il quale la questione è stata ritenuta
infondata nella sentenza n. 13/1977 di questa Corte), ma dal difetto,
in tale fase, di difesa tecnica del convenuto, la cui posizione non
potrebbe essere collocata sullo stesso piano della condizione del
contumace per sua volontà tardivamente costituitosi; attentato al
diritto di difesa, che potrebbe essere sventato sol che l’art. 415
prevedesse l’obbligo, per il pretore, di indicare nel decreto di
fissazione dell’udienza di discussione il termine di decadenza in modo
da consentire al convenuto di procurarsi per tempo la difesa tecnica;
mancata formulazione alla cui carenza non potrebbe il giudice del
lavoro sopperire in via interpretativa.
Avanti la Corte nessuna parte si è costituita; ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri con atto 20 aprile
1978, in cui l’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver ampiamente
illustrato la ragione giustificatrice della decadenza (o preclusione)
in esame, precisa che la integrazione dell’art. 421, proposta dal
Pretore, finirebbe con vanificare il principio della conoscenza legale
delle norme legislative, né a giustificare tale integrazione giova il
fatto che in determinati casi (art. 641 c.p.c., art. 507 c.p.p.) sia
prescritto l’avvertimento a colui a carico del quale la decadenza
potrà maturare, perché ciò attiene al potere del legislatore di
adeguare le modalità di esercizio del diritto di difesa. Argomenti
che persuadono l’Avvocatura a concludere per la infondatezza della
questione.
2. – Lo stesso Pretore di Savona, investito della cognizione della
controversia individuale del lavoro promossa da Sorbera Rosa contro il
Supermercato San Marco, ha riproposto, con letterale identità di
argomenti, la stessa questione con ordinanza 30 gennaio 1978,
regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 149 del 31 maggio 1978 (n. 165 reg. ord. 1978).
Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; comune
all’incidente n. 62/1978 è l’atto di intervento della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
3. – Dalle due ordinanze del Pretore di Savona l’ordinanza 10
dicembre 1975, resa dal Pretore di Piacenza nella controversia
individuale del lavoro tra Carella Ivana e Signoroldi Lelio
(regolarmente comunicata e notificata, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 135 del 17 maggio 1978), differisce in ciò che occasione
ne è la tardiva produzione di un documento e che a parametro di
costituzionalità è assunto anche l’art. 3, comma secondo, Cost.,
nonché nel richiamo dell’art. 163 c.p.c. e dell’abrogato art. 417
c.p.c.
Nessuna delle parti si è costituita avanti la Corte; l’atto di
intervento 24 maggio 1978 non differisce dall’altro spiegato
nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei ministri negli
incidenti nn. 62 e 165 reg. ord. 1978.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1980 il Giudice Andrioli ha
svolto la relazione e la Presidenza ha insistito nelle già prese
conclusioni.
Va per la evidente connessione disposta la riunione dei tre
procedimenti.
Nei termini in cui è prospettata la questione è priva di
fondamento.
A parte che la disciplina della costituzione tardiva prevista nel
rito ordinario non si applica, come dai giudizi di merito si assume, al
contumace per così dire volontario e, pertanto, non istituisce, tra
questo e il convenuto che rimane contumace nel rito speciale del
lavoro, una ingiusta disparità, sta che l’art. 420, comma quinto,
consente al giudice del lavoro di ammettere, all’udienza di
discussione, mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre
prima.
Esigere che l’irrogazione della decadenza, posta dall’articolo 416,
comma terzo, a carico del convenuto che non indichi specificamente i
mezzi di prova di cui intenda avvalersi ed in particolare i documenti
che intenda depositare, sia condizionata a ciò che l’or menzionata
disposizione venga riprodotta nel ricorso introduttivo o nel decreto di
fissazione della udienza di discussione, si risolve nella
disapplicazione del principio della legale conoscenza delle norme
legislative; disapplicazione che nulla ha da vedere con il diritto di
difesa e che il richiamo dell’art. 641 c.p.c. – stante la diversità di
posizioni dell’ingiunto e del convenuto – non vale a giustificare in
riferimento all’art. 3 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre procedimenti,
dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli
415 e 416 c.p.c., come sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma
secondo, e 24 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA –
GUGLIELMO ROEHRSSEN – ORONZO REALE –
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE – ANTONIO
LA PERGOLA – VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere