Sentenza N. 612 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO;
20 dicembre 1973, n. 831 (“Modifiche dell’ordinamento giudiziario per
la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli
uffici direttivi superiori”), promosso con ordinanza emessa il 7
febbraio 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
– Sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da De Luca
Saverio contro il Ministero di grazia e giustizia ed altri, iscritta
al n. 520 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima Serie speciale, dell’anno
1986;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Udito l’Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
17 luglio 1985, stabiliva di non procedere alla dichiarazione di
idoneità alla ulteriore valutazione per la nomina alle funzioni
direttive superiori del dottor Saverio De Luca, magistrato di
cassazione dal 30 aprile 1977, disattendendo la richiesta di questi
di far decorrere gli effetti giuridici ed economici dal compimento
degli otto anni nella qualifica precedente anziché dal 1° gennaio
dell’anno successivo, interpretazione non consentita dalla legge 20
dicembre 1973, n. 831.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione
staccata di Brescia, adito dall’interessato con ricorso avverso detta
delibera, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 17 della legge citata, prospettando, con ordinanza emessa
in data 7 febbraio 1986, la violazione dell’art. 3 della
Costituzione.
Osserva il giudice a quo che la logica adottata dal legislatore è
di una sostanziale anticipazione della carriera economica non più
legata al presupposto delle funzioni, come può riscontrarsi dalla
stessa legge n. 831 del 1973. In tale ottica di scissione tra
progressione nelle qualifiche da una parte e funzioni ed organici
dall’altra risulterebbe irrazionale il mancato riconoscimento –
ancorché ai soli fini economici – della nomina alle funzioni
direttive superiori dei magistrati.
Al contrario l’attribuzione al compimento dell’ottavo anno, quanto
meno per l’aspetto retributivo, realizzerebbe il rispetto del
principio di eguaglianza tra magistrati che maturano l’anzianità in
diversi momenti dell’anno e consentirebbe altresì il raggiungimento
del trattamento economico connesso alla qualifica con effetti sulla
posizione di quiescenza allorché il collocamento a riposo avvenga
tra la scadenza degli otto anni ed il 1° gennaio successivo, come
nella fattispecie.
2. – È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
venga dichiarata infondata.
La scelta legislativa apparirebbe infatti frutto del corretto
esercizio di una discrezionalità politica, giustificata da
un’esigenza di omogeneità e semplificazione di governo del
personale, nonché correlata “a quel tanto di casualità temporale
che è ineliminabile nella disciplina giuridica delle vicende umane”.
amministrativo regionale per la Lombardia – Sezione staccata di
Brescia, solleva, in riferimento all’art. 3 della Costituzione,
questione di costituzionalità dell’art. 17 della legge 20 dicembre
1973, n. 831 (“Modifiche dell’ordinamento giudiziario per la nomina a
magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi
superiori”).
La norma impugnata recita: “I magistrati dichiarati idonei alle
funzioni direttive superiori i quali non possono, entro l’anno,
accedere a dette funzioni per difetto di vacanze, conseguono, ad ogni
effetto giuridico ed economico, la relativa nomina con decorrenza dal
1° gennaio dell’anno successivo”.
Secondo il giudice a quo la norma determinerebbe una “totale
equiparazione (…) tra tutti i magistrati dichiarati idonei e pur
tuttavia non nominati, a decorrere dal 1° gennaio successivo; e ciò
indipendentemente dal tempo di effettiva maturazione del prescritto
periodo di otto anni nella qualifica di magistrato di cassazione”.
2. – La questione è fondata.
Il principio di eguaglianza contiene in sé il duplice precetto di
non diversificare l’eguale e di non parificare il diseguale. In
questo secondo profilo esso è violato dalla norma impugnata.
Infatti in base all’art. 16 della stessa legge n. 831 del 1973 “Ai
fini della dichiarazione di idoneità alle funzioni direttive
superiori, il Consiglio superiore della magistratura prende in esame,
entro il 31 dicembre di ogni anno, i magistrati di Cassazione che
raggiungono nell’anno stesso una anzianità di otto anni dalla nomina
a tale categoria e quelli che nel ruolo di anzianità li precedono
indipendentemente dalla anzianità predetta”.
I magistrati che sono dichiarati idonei entro l’anno sono quelli
che hanno maturato l’anzianità richiesta dalla legge lungo i dodici
mesi. Il loro allineamento al 1° gennaio dell’anno successivo non è
dunque giustificato ai fini della decorrenza del trattamento
economico nonché della data di dichiarazione di idoneità ad essere
ulteriormente valutati, per il conseguimento della successiva nomina.
Il tertium comparationis che integra la verifica di
costituzionalità dell’art. 17 impugnato, rispetto al parametro
dell’art. 3 della Costituzione, è rinvenibile nel contesto della
stessa legge.
L’art. 7 della legge n. 831 del 1973, nel disciplinare la nomina a
magistrato di Cassazione, ne fa decorrere gli effetti giuridici ed
economici dal giorno in cui il magistrato ha maturato l’anzianità
prevista. Detto articolo ha subito l’esame di costituzionalità di
questa Corte, che ne ha dichiarato con sentenza n. 86 del 1982 la
illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva in seguito
a valutazione favorevole “la nomina a magistrato di cassazione,
indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, anziché
la sola attribuzione del corrispondente trattamento economico e la
dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente valutato, ai
fini della successiva nomina”.
Così disponendo, questa Corte ha, da un lato, ritenuto che per i
consiglieri della Corte di cassazione – “sola categoria funzionale di
magistrati che assuma un preciso rilievo costituzionale” in quanto
“distintamente considerati dalla stessa Carta costituzionale (negli
artt. 106, comma 3, e 135, commi 1 e 2), con sicuro riferimento ai
soli magistrati investiti delle corrispondenti funzioni (o già
titolari di esse)” – non potesse giustificarsi la scissione tra
nomina ed effettivo esercizio delle funzioni di legittimità; ma,
dall’altro, ha considerato che dovesse salvaguardarsi il vigente
meccanismo di progressione economica, e ciò in ragione del “nesso
esistente fra un’adeguata retribuzione ed una più sicura
indipendenza dei magistrati”.
Per le medesime ragioni, in riferimento agli uffici direttivi
superiori di legittimità di cui all’art. 19 della legge n. 831 del
1973, la Corte, con la citata sentenza, ha dichiarato in linea
conseguenziale, ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale dell’ora impugnato art. 17 della
medesima legge, nella parte in cui prevedeva la nomina alle funzioni
direttive superiori, indipendentemente dal conferimento del
corrispondente ufficio, anziché la sola attribuzione del trattamento
economico e l’idoneità ad essere ulteriormente valutati ai fini
della successiva nomina.
Siffatta prospettiva, caratterizzata dall’eliminazione di ogni
impropria relazione tra qualifiche di legittimità e funzioni (anche
direttive) di merito, non va disgiunta dalla tendenza legislativa
allo “sganciamento” degli avanzamenti nella retribuzione dalla
attribuzione di funzioni espressa dall’art. 21, quinto comma, della
legge 27 aprile 1982, n. 186 (“Ordinamento della giurisdizione
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali”).
La presente occasione consente di perfezionare quel meccanismo,
conducendolo ad ulteriore grado di adeguazione al principio
costituzionale di eguaglianza, (secondo la medesima logica di
razionalità già seguita, seppure con riguardo ad una diversa
fattispecie, nella sentenza n. 1 del 10 gennaio 1985) in modo che gli
effetti indicati nella sentenza n. 86 del 10 maggio 1982 (trattamento
economico e dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente
valutato ai fini della successiva nomina), siano collegati al
compimento dell’ottennio di anzianità dei magistrati di Cassazione e
non decorrano in difetto di vacanze – circostanza un tempo
eccezionale ed ora normale – da una data irragionevolmente uguale per
tutti: il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della ottenuta
idoneità.
Naturalmente, come si desume dalla citata sentenza n. 86 del 1982,
la quale, premessa la differenza tra le funzioni di legittimità e
quelle di merito, ha dichiarato l’incostituzionalità della
disciplina, l’effettivo esercizio delle funzioni di magistrato di
Cassazione o equiparato non è richiesto per il conferimento delle
funzioni direttive superiori di merito potendo a queste accedere
anche magistrati che quell’esercizio o ufficio equiparato non abbiano
espletato.
3. – Il profilo ulteriore, prospettato nell’ordinanza di
rimessione, relativo agli effetti positivi risultanti dal descritto
collegamento sul trattamento di quiescenza di chi è collocato a
riposo tra il compimento dell’ottennio di anzianità e il 1° gennaio
successivo, si intende comunque assorbito rispetto alla questione di
costituzionalità come innanzi trattata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 17 della legge
20 dicembre 1973, n. 831 (“Modifiche dell’ordinamento giudiziario per
la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli
uffici direttivi superiori”), nella parte in cui fa decorrere la
dichiarazione dell’idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini
della successiva nomina alle funzioni direttive superiori ed il
connesso trattamento economico dal 1° gennaio dell’anno successivo a
quello del compimento dell’ottavo anno nella qualifica di magistrato
di Cassazione, anziché dalla data di scadenza dell’ottennio di
anzianità.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI