Sentenza N. 614 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130 (“Miglioramenti economici
ai dipendenti statali”), nel testo sostituito dall’art. 8 della legge
8 aprile 1952, n. 212 (“Revisione del trattamento economico dei
dipendenti statali”), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1983
dal T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Sede di Bologna, iscritta al n. 143
del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 197 dell’anno 1984;
Visto l’atto di costituzione di Vaccari Elsa;
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
giudizio sul ricorso proposto da Vaccari Elisa contro il Comune di
Casalecchio di Reno, il Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Emilia Romagna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e
37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4,
comma quarto, della legge 11 aprile 1950, n. 130 (“Miglioramenti
economici ai dipendenti statali”), nel testo sostituito dall’art. 8
della legge 8 aprile 1952, n. 212 (“Revisione del trattamento
economico dei dipendenti statali”), nella parte in cui preclude alla
donna lavoratrice il diritto alle quote aggiunte di famiglia per i
figli a carico, in alternativa al coniuge lavoratore, anche se questi
non sia percettore di altri assegni.
Nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita, fuori termine,
la parte privata.
l’art. 4, quarto comma, della legge 11 aprile 1950, n. 130
(“Miglioramenti economici ai dipendenti statali”), nel testo
sostituito dall’art. 8 della legge 8 aprile 1952, n. 212 (“Revisione
del trattamento economico dei dipendenti statali”), nella parte in
cui preclude alla pubblica dipendente il diritto alle quote aggiunte
di famiglia per i figli minorenni a carico, in alternativa al coniuge
lavoratore, quando questi presti attività lavorativa che però non
dia titolo a detti assegni.
La norma denunciata, ad avviso del giudice a quo, sarebbe in
contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost., perché porrebbe la donna
lavoratrice in una posizione deteriore rispetto all’uomo, impedendo
di beneficiare di diritti che dovrebbero invece spettarle in ragione
del suo lavoro.
2. – Questa Corte, nell’esaminare sotto i profili denunciati altre
norme contenenti analoghe limitazioni, ha affermato, nelle sentenze
n. 105 del 1980 (con la quale è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale del quinto comma del medesimo art. 4, il cui quarto
comma è oggetto del presente giudizio) e n. 83 del 1983, che gli
assegni familiari dei lavoratori privati e le quote aggiunte di
famiglia dei pubblici dipendenti non possono collegarsi ad una
concezione dell’organizzazione domestica basata sulla presunzione di
estraneità della donna al mantenimento della famiglia. Detta
concezione è da ritenersi in contrasto con il principio di parità
dei coniugi, direttamente desumibile dai parametri costituzionali
invocati, per cui gli emolumenti retributivi familiari devono essere,
in ogni caso, corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse
condizioni previste per il marito lavoratore.
A questo principio si è uniformato anche il legislatore, perché
l’art. 9 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 – non applicabile
ratione temporis, al rapporto controverso nel giudizio a quo – è
ispirato all’esigenza di equiparazione della moglie al marito, nel
regime familiare e nella regolazione dei rapporti di lavoro. Nella
nuova indicata normativa è difatti prevista la corresponsione, in
alternativa, delle quote aggiunte di famiglia alla donna lavoratrice
o pensionata, alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti
per il lavoratore o pensionato nel mentre sono state abrogate tutte
le disposizioni legislative in contrasto, ivi compresa la norma
oggetto del presente incidente.
3. – Come si è già rilevato, la norma impugnata è quella che
tuttavia regola ratione temporis i rapporti oggetto del giudizio a
quo, onde ne deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale,
relativamente alla parte in cui esclude che le quote aggiunte di
famiglia, spettanti per i figli a carico debbano essere corrisposte
alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito
lavoratore.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, quarto comma,
della legge 11 aprile 1950, n. 130 (“Miglioramenti economici ai
dipendenti statali”) come modificato dall’art. 8 della legge 2 aprile
1952, n. 212 (“Revisione del trattamento economico dei dipendenti
statali”), nella parte in cui esclude che le quote aggiunte di
famiglia, spettanti per i figli a carico, debbano essere corrisposte,
in alternativa, anche alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni
e con gli stessi limiti previsti per il marito lavoratore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI