Sentenza N. 615 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
della provincia di Trento 26 luglio 1973, n. 18 (“Norme per la
disciplina della raccolta dei funghi”), promosso con ordinanza emessa
il 16 ottobre 1982 dal Pretore di Pergine Valsugana nel procedimento
civile vertente tra Ioriatti Luigi e la provincia autonoma di Trento,
iscritta al n. 879 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell’anno 1983;
Visto l’atto di costituzione della provincia autonoma di Trento;
Udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Valsugana ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 9 legge provinciale di Trento 26 luglio 1973, n. 18, nella
parte in cui, disciplinando la raccolta’ dei funghi e sanzionando
amministrativamente la violazione delle connesse prescrizioni,
individua l’autorità giudiziaria territorialmente competente a
conoscere delle opposizioni alle relative ordinanze-ingiunzioni. Ad
avviso del giudice a quo la norma si porrebbe in contrasto con gli
artt. da 4 a 9 dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige
(d.P.R.
n. 670 del 1972) che non riconoscono alla provincia autonoma potestà
legislativa in materia processuale civile.
La provincia autonoma di Trento, costituendosi, ha eccepito
l’irrilevanza della questione sollevata in quanto, anche in assenza
della norma impugnata, il giudice competente a conoscere
dell’opposizione sarebbe sempre “il pretore del luogo in cui è stata
accertata la violazione”, e ciò in virtù di quanto dispone la legge
3 maggio 1967, n. 317 modificatrice della disciplina prevista dalla
legge 14 aprile 1910, n. 639, (che il giudice a quo aveva invece
ritenuto ancora applicabile alla fattispecie sottoposta al suo
esame).
Osserva poi nel merito la parte costituita che la norma impugnata,
limitandosi a riprodurre la vigente normativa statale, non avrebbe
inteso, dettare, né avrebbe di fatto creato una autonoma disciplina
provinciale, e comunque, l’individuazione del mezzo di impugnazione e
della competenza territoriale dell’organo prescelto non
rientrerebbero nella materia processuale, attenendo invece alla
regolamentazione della sanzione amministrativa; la provincia,
infatti, ben potrebbe in ipotesi e ferma restando la tutela
giurisdizionale ex art. 113 Cost., sostituire il rimedio
dell’opposizione con la previsione di un ricorso in via
amministrativa.
legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge prov. Trento 26
luglio 1973, n. 18, sollevata, in riferimento agli artt. da 4 a 9
dello statuto speciale per la regione del Trentino-Alto Adige (d.P.R.
n. 670 del 1972), dal Pretore di Pergine Valsugana.
L’articolo di legge denunciato, che attiene alle sanzioni
amministrative relative alle violazioni della disciplina della
raccolta dei funghi, indica al terzo comma l’autorità giudiziaria
territorialmente competente a conoscere delle opposizioni alle
ordinanze-ingiunzioni. La disposizione, ad avviso del giudice a quo,
sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto regola una materia
sottratta alla competenza legislativa della provincia autonoma di
Trento.
2. – Questa Corte con sentenza n. 203 del 1987 si è già occupata
del problema in relazione ad altra norma di identico contenuto (art.
27 comma terzo, l. prov. Trento 3 dicembre 1976, n. 41, disciplina ed
organizzazione dell’insegnamento dello sci e delle scuole di sci
nella provincia autonoma di Trento) di cui ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, in quanto la disposizione impugnata,
nell’individuare il giudice competente del giudizio di opposizione
all’ingiunzione nel pretore del luogo in cui l’infrazione è stata
accertata, disciplina una materia di natura processuale sottratta
alla compentenza legislativa della provincia autonoma di Trento
(sentt. n. 4 del 1956, n. 12 del 1957, n. 81 del 1976, n. 72 del
1977), e riservata al legislatore nazionale (sent. n. 81 del 1986).
Sulla base di tali principi è del tutto evidente l’illegittimità
costituzionale dell’art. 9, terzo comma, della legge provinciale di
Trento 26 luglio 1973, n. 18. Né varrebbe in contrario obiettare che
la disciplina in concreto dettata dalla disposizione impugnata
coincide con quella posta dalla normativa statale. Al riguardo,
infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che le Regioni,
nelle materie per le quali non hanno alcuna competenza legislativa,
possano riprodurre norme legislative statali, in quanto ciò
comporterebbe una indebita novazione della fonte (sent. n. 128 del
1963).
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma terzo
della legge provinciale di Trento 6 dicembre 1976, n. 41, (“Norme per
la disciplina della raccolta dei funghi”).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI