Sentenza N. 619 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL’ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO;
comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464 (Modifiche ed integrazioni
alla legge 5 novembre 1968 n. 1115, in materia di integrazione
salariale e di trattamento speciale di disoccupazione), promosso con
ordinanza emessa il 6 febbraio 1985 dal Pretore di Bologna, iscritta
al n. 293 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 22- bis dell’anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Ciccone Santa e dell’I.N.P.S.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco.
sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3,
secondo comma, della legge 8 agosto 1972 n. 464, nella parte in cui,
in violazione degli artt. 3 e 38 Cost., non prevede che i lavoratori
in cassa integrazione ordinaria ad ore zero abbiano diritto
all’indennità di malattia.
2.- Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuto
il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite
dell’Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituiti l’I.N.P.S.
e la parte privata.
nel vigente ordinamento non esista alcuna disposizione attributiva
del diritto all’indennità di malattia ai lavoratori posti in
trattamento di C.I.G. ad ore zero. Tale diritto, invero, può,
secondo il giudice a quo, radicarsi per questi ultimi nella fase
anteatta del rapporto di lavoro, ma viene perciò ad essere mantenuto
solo per i due mesi successivi alla sospensione della prestazione
lavorativa, non anche per l’ulteriore periodo di durata del
trattamento di C.I.G. Detti lavoratori verrebbero, pertanto,
discriminati rispetto a quelli posti in trattamento di cassa
integrazione straordinaria, i quali hanno, invece, diritto
all’indennità di malattia anche durante tale trattamento; oltre che
privati dell’assistenza necessaria nel periodo di maggiore bisogno.
2.- Il suddetto presupposto ermeneutico appare, tuttavia,
infondato. Invero, l’art. 4 della legge 20 maggio 1975 n. 164, ai
fini del “diritto all’assistenza sanitaria” equipara i periodi di
integrazione salariale a quelli di effettiva prestazione lavorativa;
e l’indirizzo giurisprudenziale consolidato formatosi sul punto è
nel senso di ritenere che con l’espressione “assistenza sanitaria” il
legislatore, contrariamente a quanto opinato al riguardo dal giudice
a quo, abbia inteso alludere a tutte le prestazioni spettanti ai
lavoratori ammalati, ivi compresa quella concernente l’erogazione
dell’indennità in questione. È palese, quindi, come non sia
ipotizzabile, alla stregua di tale corretto orientamento ermeneutico,
la violazione degli invocati precetti costituzionali.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 3, secondo comma, della
legge 8 agosto 1972 n. 464, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
38 Cost., dal pretore di Bologna con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: D. MINELLI