Sentenza N. 623 del 1987
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1987
Data deposito/pubblicazione
30/12/1987
Data dell'udienza in cui è stato assunto
16/12/1987
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
Giulia contro il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3
giugno 1986 concernente “Rideterminazione degli enti ed organismi
tenuti all’osservanza dell’art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio”
con ricorso notificato il 30 luglio 1986, depositato in cancelleria
il 5 agosto successivo ed iscritto al n. 36 del registro conflitti
1986;
Udito nell’udienza del 10 novembre 1987 il giudice relatore
Antonio Baldassarre;
1986 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella G.U.
n. 128 del 5 giugno successivo, nella parte in cui include fra gli
enti tenuti all’osservanza dell’art. 25 della legge 5 agosto 1978 n.
468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in
materia di bilancio) l’Ente zona industriale di Trieste e le Camere
di Commercio, gli Istituti autonomi case popolari e le Aziende
autonome di cura, soggiorno e turismo operanti nella Regione
Friuli-Venezia Giulia.
Successivamente alla proposizione del ricorso e a seguito della
sentenza di questa Corte 24 ottobre 1985 n. 246, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dopo l’emanazione dell’atto impugnato (18 giugno
1986 n. 28), questo è stato modificato con D.P.C.M. 10 settembre
1986 (pubblicato nella G.U. n. 214 del 15 settembre 1986), con il
quale si dispone, all’art. 1, che “Agli organismi ed agli enti
sottoindicati operanti nella Regione Friuli – Venezia Giulia, già
compresi nell’elenco di cui al D.P.C.M. 3 giugno 1986, non si
applicano le disposizioni recate dall’art. 25 della legge 5 agosto
1978 n. 468:
aziende autonome di cura, soggiorno e turismo;
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Ente zona industriale di Trieste;
istituti autonomi case popolari.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri non si è costituito e la
regione ricorrente ha chiesto, in memoria, che sia dichiarata cessata
la materia del contendere.
Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato chiedendo l’annullamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 3 giugno 1986 dal titolo: “Rideterminazione
degli enti ed organismi tenuti all’osservanza dell’art. 25 della
legge 5 agosto 1978 n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, sulla riforma di alcune norme di contabilità generale
dello Stato in materia di bilancio”.
La Regione assume l’invasione dell’ambito della propria
competenza, garantita dall’art. 4, n. 1 del proprio Statuto Speciale,
e chiede quindi l’annullamento dell’atto impugnato nella parte in cui
include l’Ente zona industriale di Trieste e le aziende autonome di
cura soggiorno e turismo, le camere di commercio industria e
artigianato e gli istituti autonomi case popolari operanti nella
regione.
Nelle more del giudizio l’atto impugnato è stato modificato nel
senso richiesto dalla ricorrente, a seguito della sentenza n. 246 del
1985 di questa Corte, la quale ha riconosciuto che non spetta allo
Stato includere gli enti sopra indicati, operanti nella Regione
Friuli-Venezia Giulia, fra quelli ai quali si applica l’art. 25 della
legge 4 agosto 1978 n. 468.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere
in relazione al ricorso indicato in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI