Sentenza N. 64 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
03/04/1969
Data deposito/pubblicazione
03/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
1962, n. 346, recante norme sul trattamento economico e normativo per i
dipendenti da ristoranti, trattorie, bar ed esercizi similari, promosso
con ordinanza emessa il 12 aprile 1967 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Merlo Isabella e Gandini Maria,
iscritta al n. 218 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell’11 novembre 1967.
Visto l’atto di costituzione di Merlo Isabella;
udita nell’udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito l’avv. Benedetto Bussi, per la Merlo.
1. – Nel corso di un procedimento civile innanzi al tribunale di
Torino, promosso da Merlo Isabella per una controversia di lavoro nei
confronti di Gandini Maria, presso la quale aveva lavorato come
apprendista e, successivamente, aiuto-barista, percependo lire 15.000
mensili, elevate a lire 20.000 nel 1965, il tribunale, con ordinanza
del 12 aprile 1967, osservava che l’attrice, a sostegno della sua
domanda intesa ad ottenere le residue retribuzioni ed indennità varie,
non aveva provveduto ad indicare e produrre alcun contratto collettivo
postcorporativo; che, d’altronde, tenuto conto della estrema esiguità
del salario corrisposto, la materia doveva ritenersi ancora regolata,
fra l’altro, dal contratto collettivo del 15 maggio 1959, dall’accordo
nazionale del 17 gennaio 1948 e dall’accordo collettivo del 18 febbraio
1957, recepiti dal D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346.
Ciò premesso, il tribunale sollevava questione di legittimità
costituzionale di tale decreto presidenziale, nel suo intero testo, per
violazione degli artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione e per
contrasto con la sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa Corte,
deducendo che il decreto era stato emesso in forza della legge 1
ottobre 1960, n. 1027, che aveva prorogato i termini della precedente
legge di delegazione n. 741 del 14 luglio 1959 sui minimi di
trattamento economico e normativo dei lavoratori, dichiarata
costituzionalmente illegittima con la suindicata sentenza.
L’ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 282 dell’11 novembre 1967.
2. – Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita soltanto
la Merlo con deduzioni depositate in data 1 dicembre 1967, nelle quali
si chiede che la questione sia dichiarata non fondata.
La difesa della lavoratrice assume che l’ordinanza di rimessione
non avrebbe tenuto conto che con la citata sentenza questa Corte non ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale di tutti e due gli articoli
di cui si compone la legge di proroga n. 1027 del 1960, ma del solo
art. 1, che estendeva il campo di applicazione della delega agli
accordi e contratti stipulati dopo il 3 ottobre 1959, data di entrata
in vigore della precedente legge n. 1027 del 1960. Il contratto
collettivo e gli accordi recepiti dal denunziato decreto, per il fatto
stesso di essere stati stipulati prima della suddetta data, non
rientrerebbero nell’ipotesi della norma dichiarata illegittima, ma in
quella contenuta nel successivo articolo, di cui la Corte avrebbe
escluso l’illegittimità, in quanto si sarebbe limitato a prorogare di
quindici mesi l’esercizio della delega, con riferimento ai soli
contratti collettivi stipulati entro il termine fissato dalla
precedente legge di delegazione.
È stato denunziato a questa Corte il D.P.R. 2 gennaio 1962, n.
346, contenente norme sul trattamento economico e normativo per i
dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc., emesso in forza della legge
di delegazione 1 ottobre 1960, n. 1027, deducendosi la violazione degli
artt. 39 e 77, primo comma, della Costituzione, nel presupposto che
tale legge sarebbe stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nel
suo intero testo, con sentenza n. 106 del 19 dicembre 1962 di questa
Corte.
Il presupposto da cui muove l’ordinanza di rimessione è erroneo.
La sentenza suindicata ha, infatti, dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 1 della legge n. 1027 del 1960, in quanto con
esso si intendeva provvedere, in contrasto con l’art. 39 della
Costituzione, ad una reiterazione della delega al Governo in tema di
trattamento economico e normativo ai lavoratori. Con la stessa
sentenza, però, si è anche esclusa in modo espresso l’illegittimità
del successivo art. 2, con il quale si è semplicemente prorogato di
quindici mesi – e cioè fino al 3 gennaio 1962 – l’esercizio della
precedente delega concessa con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per i
contratti collettivi stipulati anteriormente alla data di entrata in
vigore di questa ultima.
Il decreto presidenziale denunziato si è uniformato agli stessi
criteri e, avendo recepito contratti collettivi stipulati nel termine
suindicato, non rientra nell’ipotesi dell’art. 1 della legge n. 1027
del 1960, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n.
106 del 1962. Né può essere altrimenti censurato per essere stato
ammesso nel termine di proroga di cui all’art. 2 della stessa legge,
cioè di una norma, la cui illegittimità è stata esplicitamente
negata con la stessa sentenza (cfr. pure sentenza n. 137 del 1968).
La questione deve pertanto essere dichiarata non fondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del D.P.R. 2 gennaio 1962, n. 346, contenente norme sul trattamento
economico e normativo per i dipendenti da ristoranti, trattorie, ecc.,
sollevata in riferimento agli artt. 39 e 77, primo comma, della
Costituzione dall’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE.