Sentenza N. 68 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
12/07/1965
Data deposito/pubblicazione
12/07/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
24 ottobre 1935, n. 2049, modificato dall’art. 15 del D.P.R. 28 giugno
1955, n. 630, promosso con ordinanza emessa l’8 febbraio 1964 dal
Pretore di Pieve di Cadore nel procedimento penale a carico di Pavan
Vittorino, iscritta al n. 160 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 238 del 7 settembre 1964.
Udita nella camera di consiglio del 4 giugno 1965 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Nel corso di un procedimento penale a carico di Pavan Vittorino,
imputato di contravvenzione ai sensi degli artt. 11-12 del R.D. 24
ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, per avere fatto
pubblicare senza la prescritta autorizzazione dell’Ente provinciale per
il turismo un “pieghevole” pubblicitario nell’interesse delle A.C.L.I.
provinciali di Treviso, da lui presiedute, il Pretore di Pieve di
Cadore, con ordinanza dell’8 febbraio 1964, riteneva non manifestamente
infondata e deferiva a questa Corte la questione relativa alla
legittimità costituzionale del citato art. 11, modificato dall’art. 15
del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in riferimento all’art. 21 della
Costituzione. Secondo il Pretore infatti la disposizione impugnata,
nella parte in cui esige la preventiva approvazione dell’Ente
provinciale per il turismo per le pubblicazioni contenenti prezzi e
dati sull’attrezzatura di singoli alberghi, pensioni o locande o gruppi
di essi, contrasterebbe col precetto, enunciato nel secondo comma
dell’art. 21 della Costituzione, secondo il quale la stampa non può
essere soggetta ad autorizzazioni, con conseguente esclusione della
possibilità che autorità amministrative incidano direttamente sulla
libera manifestazione del pensiero – e in particolare su quella
effettuata a mezzo della stampa (concetto nel quale sarebbe da
comprendere anche la stampa meramente pubblicitaria), arbitrariamente o
comunque discrezionalmente consentendola o impedendola di volta in
volta.
L’ordinanza è stata notificata al pubblico ministero presso il
Tribunale di Belluno e al Presidente del Consiglio dei Ministri il 10
aprile successivo e all’imputato il 15 aprile, mentre è stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento l’8 aprile; ma è
pervenuta a questa Corte soltanto il 7 settembre 1964. Essa è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1964, n. 238.
Nessuno si è costituito davanti a questa Corte. Perciò la causa
è stata trattata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 26 della
legge 11 marzo 1953, n. 87.
L’art. 11 del R.D. 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26
marzo 1936, n. 526, e modificato dall’art. 15 del D.P.R. 28 giugno
1955, n. 630, impugnato in questa sede, dispone che le “pubblicazioni
contenenti prezzi e dati sull’attrezzatura di singoli alberghi,
pensioni o locande o gruppi di essi” non possono aver luogo se non con
la “preventiva approvazione” dell’Ente provinciale per il turismo. Tale
“approvazione” è chiaramente preordinata, secondo la disposizione, al
fine di riscontrare che quelle pubblicazioni siano conformi ai dati,
relativi ai prezzi, alle attrezzature, ai servizi dei rispettivi
esercizi denunciati in precedenza dai gestori all’autorità
amministrativa in osservanza di un obbligo imposto dagli artt. 1 e 2 e
sanzionato penalmente dall’art. 12. Essa ha dunque come unico
presupposto la verificazione di dati assolutamente certi, ed è priva
di qualsiasi elemento di discrezionalità.
Le “pubblicazioni” soggette all'”approvazione” sono poi unicamente
quelle aventi per obbiettivo di diffondere, presso la potenziale
clientela, informazioni circa l’esistenza, l’importanza e le
caratteristiche dei singoli impianti ricettivi. Esse rientrano quindi
sicuramente negli schemi della pubblicità di attività economiche,
mentre l'”approvazione” amministrativa che le ri guarda appare ispirata
unicamente ad esigenze di protezione della fede pubblica, nel quadro
generale degli interessi del turismo.
L’impugnativa è stata proposta con riferimento al solo secondo
comma dell’art. 21 della Costituzione, in base al quale “la stampa non
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”, assumendo che anche
gli stampati meramente pubblicitari del tipo di quelli cui ha riguardo
la disposizione impugnata godrebbero della particolare e più forte
garanzia accordata dal riportato precetto costituzionale.
La Corte ritiene però di non poter condividere tale assunto e di
poter affermare con sicurezza che, nei confronti di pubblicazioni a
stampa del tipo di quelle cui ha riguardo la disposizione impugnata, un
controllo preventivo come quello contemplato dalla stessa disposizione
non incide assolutamente nella particolare garanzia costituzionale
posta a difesa della stampa di cultura, di opinione, d’informazione dal
secondo comma dell’art. 21 della Costituzione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,
proposta con l’ordinanza indicata in epigrafe, dell’art. 11 del R.D. 24
ottobre 1935, n. 2049, convertito in legge 26 marzo 1936, n. 526, e
modificato dall’art. 15 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 630, in
riferimento all’art. 21, secondo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.