Sentenza N. 70 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1970
Data deposito/pubblicazione
18/05/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/05/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ministri, notificato il 23 dicembre 1969, depositato in cancelleria l’8
gennaio 1970 ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1970, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente
della regione Friuli-Venezia Giulia 2 settembre 1969, con il quale è
stato disposto il riconoscimento della personalità giuridica
dell’associazione “Società nautica pietas julia”.
Visto l’atto di costituzione della regione Friuli-Venezia Giulia;
udito nell’udienza pubblica dell’8 aprile 1970 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l’avvocato Gaspare
Pacia, per la regione.
Con ricorso del 21 dicembre 1969 il Presidente del Consiglio dei
ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al decreto
del Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in data 2 settembre
1969, con cui è stato disposto, ai sensi dell’art. 12 del codice
civile, il riconoscimento della personalità giuridica
dell’associazione privata “Società nautica pietas julia” avente lo
scopo di coltivare lo sport del remo, della vela, del motore e del
nuoto.
Si osserva nel ricorso che il provvedimento andrebbe annullato
perché violerebbe l’art. 8 in relazione agli artt. 4 n. 14, e 5 dello
statuto regionale che attribuiscono tassativamente alla regione
potestà legislativa e connesse funzioni amministrative in materia di
“istituzioni sportive”. Invero, è attribuito alla regione di istituire
enti pubblici pel raggiungimento di finalità rientranti nelle materie
devolute alla competenza regionale, ma tale attribuzione non potrebbe
spingersi fino alla creazione, regolamentazione e disciplina delle
persone giuridiche private, che hanno e debbono avere nell’ordinamento
giuridico statale una loro propria unitaria disciplina trascendente
l’ambito delle singole materie attribuite alla regione.
Le disposizioni del codice civile sul riconoscimento delle persone
giuridiche, prosegue il ricorso, attengono allo stato ed alla capacità
delle persone, e presuppongono l’accertamento degli elementi necessari
per la loro esistenza, che debbono rispondere ad esigenze di ordine
generale, la cui valutazione non potrebbe comunque essere rimessa alla
regione.
Il provvedimento impugnato non potrebbe, d’altra parte,
considerarsi strumentalmente connesso con la materia attribuita alla
regione, essendo dotato di una efficacia autonoma concernente la
nascita della persona giuridica, onde anche sotto questo profilo
esorbiterebbe dai limiti della competenza regionale.
Il Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia si
è ritualmente costituito contestando la fondatezza del ricorso. In
sostanza, secondo il resistente, la locuzione “istituzioni sportive” di
cui all’art. 4, n. 14, dello statuto, includerebbe indubbiamente anche
gli enti privati, né sarebbe concepibile escludere dalla competenza
regionale le attribuzioni che condizionano l’esistenza degli enti
medesimi. D’altra parte anche indipendentemente da tale argomentazione
di carattere testuale nulla vieterebbe che le regioni si avvalgano
anche di enti di carattere privato per il raggiungimento dei propri
fini di natura pubblica e che, conseguentemente, ne determinino
direttamente l’esistenza.
Conclude pertanto chiedendo respingersi il ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una memoria
illustrativa con cui, sviluppando le tesi già svolte, contesta
l’interpretazione della espressione “istituzioni sportive” di cui al
citato art. 4, n. 14, dello statuto regionale, proposta dalla difesa
della regione, ed in proposito osserva, sostanzialmente, che il detto
termine avrebbe tecnicamente un significato ben preciso, limitato alle
persone giuridiche pubbliche. La disposizione statutaria non sarebbe
comunque estensibile al punto da ricomprendere procedure che, come
quella in esame, non siano strumentalmente necessarie o sufficienti
rispetto alla materia considerata. E tale conclusione risulterebbe
anche confermata in base all’art. 15 delle norme di attuazione dello
statuto Friuli- Venezia Giulia, dal cui tenore non si potrebbe in alcun
modo desumere la volontà del legislatore di attribuire alla regione la
materia del riconoscimento delle persone giuridiche.
Anche la difesa della regione ha depositato nei termini una memoria
con cui ribadisce le argomentazioni già addotte e, al fine di
dimostrare ulteriormente la possibilità che la regione persegua i suoi
scopi di natura pubblica anche attraverso enti privati, osserva che,
nel diverso assetto che si andrebbe stabilendo nei rapporti fra diritto
pubblico e privato, le persone giuridiche regolate dal I e V libro del
codice civile cesserebbero di essere private, secondo la loro
tradizionale configurazione, assumendo invece le caratteristiche di
forme organizzatorie ugualmente utilizzabili per il perseguimento di
scopi sia pubblici che privati.
1. – Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri viene basato sul sostanziale motivo che ogni
riconoscimento di persona giuridica privata, riguardando lo stato e la
capacità personale nella sfera privatistica, non potrebbe che spettare
allo Stato, onde assicurare una disciplina uniforme nei confronti, sia
dell’accertamento della rilevanza degli scopi, sia della susseguente
tutela dei rapporti con altri soggetti di diritto.
La Corte non ritiene fondato l’addotto motivo di esclusione della
competenza regionale.
2. – Va osservato che il riconoscimento di cui agli artt. 12 del
codice e 1-2 delle norme di attuazione (R.D. n. 318 del 1942) avviene
mediante provvedimento amministrativo (decreto del Capo dello Stato),
che può essere anche adottato dai prefetti, se delegati dal Governo,
qualora si tratti di enti ad attività limitata nell’ambito
provinciale.
Al rilievo che il riconoscimento e, quindi, la istituzione di
persona giuridica privata, costituisce esercizio di funzione
amministrativa, va fatto seguire l’altro rilievo che attiene alla
materia formante oggetto del riconoscimento. Nel caso in esame, la
materia è quella indicata negli artt. 4, n. 14, ed 8 dello statuto,
approvato con legge costituzionale n. 1 del 1963 e dalle successive
norme di attuazione di cui al decreto presidenziale n. 1116 del 1965,
nelle quali norme è precisata l’ampia competenza sostitutiva
dell’amministrazione regionale a quella statale: compresa la materia
delle istituzioni sportive, espressamente attribuita alla competenza
legislativa e, corrispondentemente, amministrativa, della regione.
La Società nautica “Pietas julia” per le sue finalità
istituzionali, consistenti nell’incremento degli sports acquatici e per
la sua area di operatività, significata sia dalla localizzazione in
sede regionale (Monfalcone) sia dall’assenza di qualsiasi indice di
espansione extra- territorio, non può che ritenersi inquadrata nella
suindicata materia statutaria.
3.- È poi da rilevare che l’attività amministrativa in esame,
operando in materia di “istituzioni sportive”, non può non comprendere
tutti gli aspetti concreti riconducibili alle istituzioni medesime.
In questo senso, il riconoscimento della personalità ha una sua
rilevanza nel settore della competenza regionale in esame: onde
apparirebbe non logicamente corretto considerarlo come fenomeno
giuridico a sé stante e del quale convenga ipotizzare, ai fini della
competenza, una disciplina differente rispetto alla materia di cui,
invece, è parte integrante. Il che risulta ancora più evidente, ove
si consideri che il generale interesse che caratterizza ed accompagna
un’attività di educazione fisica è qui rapportato alla misura locale,
per cui è giustificato che la valutazione discrezionale degli scopi e
dei mezzi pertinenti alle istituzioni da riconoscere, sia più
agevolmente compiuta con gli strumenti d’indagine e di conoscenza a
disposizione immediata e diretta dell’autorità decentrata, alla pari
di quanto lo stesso art. 12 del codice civile consente per determinate
categorie di enti operanti nell’ambito provinciale anziché nazionale.
E ciò indipendentemente dalla natura privata dell’ente, in quanto
la procedura che culmina nell’atto di riconoscimento si concreta e si
esaurisce nella valutazione della sussistenza degli elementi necessari
per poter giungere, mediante l’identificazione dei connotati dell’ente
stesso, al conferimento della personalità; ciò configurandosi come
vero e proprio esercizio di pubblica amministrazione in una materia
che, pur costituendo l’oggetto e lo scopo dell’ente privato, coincide
con la materia attribuita alla competenza amministrativa regionale.
Le suesposte conclusioni non risultano in contrasto con la
precedente giurisprudenza con cui questa Corte ha escluso la competenza
normativa della regione in materia di diritto privato, giacché questo
criterio non riguarda, ovviamente, il caso in esame, in cui non si
tratta di dettare una particolare disciplina interna in materia di
rapporti privati, bensì di dar corso, mediante una attività
strettamente amministrativa, ad una competenza chiaramente indicata
dallo statuto.
La soluzione adottata trova poi positivo riscontro nella sentenza
n. 66 del 1961 con cui questa Corte, nel determinare l’ambito della
competenza legislativa della regione della Valle d’Aosta in materia di
attività agricole, industriali e commerciali, ha precisato che la
competenza stessa si estende anche alla organizzazione di dette
attività sempreché tale organizzazione si esaurisca nell’ambito di
esse, così come si è sopra constatato verificarsi con riguardo
all’attività amministrativa di riconoscimento degli enti privati, in
relazione alla materia di cui all’art. 4, n. 14, dello statuto
speciale.
È, infine, il caso di aggiungere che la competenza così
riconosciuta alla regione partecipa dei limiti posti dall’ordinamento
all’attività della pubblica amministrazione, onde gli atti relativi
restano suscettibili dei rimedi previsti dalla legge ordinaria.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia il potere di
riconoscimento di persone giuridiche private nella materia attinente
alle istituzioni sportive di cui all’art. 4, n. 14, dello statuto
regionale;
respinge, di conseguenza, il ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri avverso il decreto 2 settembre 1969 del Presidente della
giunta regionale Friuli-Venezia Giulia che dispone il riconoscimento
giuridico dell’Associazione “Società nautica pietas julia”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.