Sentenza N. 70 del 1993
Corte Costituzionale
Data generale
26/02/1993
Data deposito/pubblicazione
26/02/1993
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/02/1993
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott.
Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
prof. Cesare MIRABELLI;
comma, della legge della Regione Sicilia 14 maggio 1976,
n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio
1976-1979 dell’Ente Minerario Siciliano, approvazione del piano di
investimenti della SARP ed interventi nel settore dei sali alcalini),
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1991 dal Pretore di
Palermo nel procedimento civile vertente tra Pancamo Giorgio e l’Ente
Minerario Siciliano ed altri, iscritta al n. 256 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 20, prima serie speciale, dell’anno 1992;
Visto l’atto di intervento della Regione Sicilia;
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
in quiescenza con effetto dal 31 dicembre 1976, adiva il Giudice del
lavoro di Palermo perché gli fossero riconosciuti i benefici
economici previsti a seguito della sentenza n. 180 del 1987 della
Corte Costituzionale.
Il Pretore considerava che, nell’ambito del piano di risanamento,
ristrutturazione e potenziamento delle aziende controllate dall’EMS,
in base all’art. 4 ultimo comma, della legge regionale della Sicilia
14 maggio 1976, n. 77, si applicano i benefici di cui agli artt. 6,
8, 9 e 10 della legge della stessa regione 6 giugno 1975, n. 42, ai
“dipendenti della Chisade” i cui rapporti di lavoro fossero stati
risolti con anticipo; che per “dipendenti” dovessero intendersi solo
gli operai e gli impiegati con esclusione dei dirigenti. Sicché la
domanda dell’attore non poteva accogliersi.
Sollevava, quindi, questione di legittimità costituzionale
dell’ultimo comma dell’art. 4 della legge regionale citata, per
violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto risulterebbero
ingiustamente e ingiustificatamente discriminati i dirigenti Chisade
pur dipendenti dell’azienda.
2. – L’ordinanza è stata ritualmente comunicata e notificata, e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
2.1. – Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuta
l’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente
della Giunta della Regione Sicilia, la quale ha concluso per la
declaratoria di manifesta infondatezza della questione, osservando
che i richiamati artt. 6, 8 e 9 della legge regionale n. 42 del 1975
devono interpretarsi nel senso dell’applicabilità dei benefici
medesimi in favore anche dei dirigenti, attesa altresì
l’impossibilità di una loro discriminazione per effetto della stessa
normativa richiamata, come emendata dalla citata sentenza di questa
Corte n. 180 del 1987.
della legge regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77, nella
parte in cui esclude l’applicabilità delle provvidenze previste
dagli artt. 6 e 9 della legge della medesima Regione 6 giugno 1975,
n. 42 nei confronti dei dirigenti della Chisade, violi l’art. 3 della
Costituzione, in quanto discriminerebbe, senza alcuna giustificazione
ragionevole tale categoria di lavoratori rispetto ad altri dipendenti
della stessa Chisade, inquadrati in diversa categoria.
2. – La questione non è fondata per quanto si dirà.
Si è già affermato (sent. n. 180 del 1987) che, pur essendo
innegabile la sussistenza nell’ambito aziendale di una
differenziazione tra operai, impiegati e dirigenti, per cui si
giustifica un diverso trattamento dei dirigenti rispetto agli operai
e agli impiegati sia per i licenziamenti individuali che per quelli
collettivi, tuttavia, nell’ambito dell’applicazione degli artt. 6,
primo comma, e 9 della legge regionale n. 42 del 1975 non sussiste
alcuna valida ragione che fondi il diniego della concessione anche ai
dirigenti dei benefici accordati a tutti gli altri dipendenti che
perdono improvvisamente il lavoro. Tanto più che essi incontrano se
non una maggiore, almeno una pari difficoltà nel trovare una nuova
sistemazione, sicché la dizione “dipendenti della Chisade” ai quali
si applicano i benefici di cui agli artt. 8, 9 e 10 della legge
regionale n. 42 del 1975 deve ritenersi comprensiva, oltre che degli
operai e degli impiegati, anche dei dirigenti.
Conseguentemente della questione sollevata deve dichiararsi la
infondatezza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 4, ultimo comma, della legge
regionale della Sicilia 14 maggio 1976, n. 77 (Finanziamento del piano di investimenti per il quadriennio 1976-1979 dell’Ente Minerario
Siciliano, approvazione del piano di investimenti della SARP ed
interventi nel settore dei sali alcalini), in riferimento all’art. 3
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Palermo, con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA