Sentenza N. 71 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
09/04/1969
Data deposito/pubblicazione
09/04/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/03/1969
GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI –
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE,
Giudici,
luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante “norme per la
repressione dell’abigeato e del pascolo abusivo nelle province
dell’Italia meridionale e della Sicilia”, promosso con ordinanza emessa
il 23 aprile 1968 dal tribunale di Lagonegro nel procedimento penale a
carico di Tedesco Giuseppina, iscritta al n. 100 del Registro ordinanze
1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del
20 luglio 1968.
Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione
del Giudice Giovanni Battista Benedetti.
Nell’agosto del 1967 Valiente Giovanni denunciava ai carabinieri di
Rivello (Potenza) di aver sorpreso nel suo fondo, sito in contrada
“Timpone”, tal Giuseppina Tedesco mentre conduceva al pascolo un gregge
di ovini che recavano danno alle colture.
Dopo sommarie indagini svolte dall’Arma la Tedesco veniva rinviata
a giudizio sotto l’imputazione di pascolo abusivo prevista e punita
dall’art. 636, commi primo e terzo, del Codice penale.
Con sentenza del 25 novembre 1967 il pretore di Lagonegro, muovendo
dalla circostanza che solo una piccola parte del gregge erasi
introdotta nel terreno del denunciante e che tale introduzione fosse da
attribuirsi non alla volontà, bensì alla mancanza di diligenza nella
custodia degli ovini da parte della prevenuta, degradava l’imputazione
delittuosa contestata in quella contravvenzionale di omessa custodia di
animali di cui agli artt. 17 e 24 del regio decreto 14 luglio 1898, n.
404, e conseguentemente condannava la Tedesco alla pena di lire 3.000
di ammenda, al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento dei
danni in favore della parte civile.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello al tribunale di
Lagonegro e, in tale sede, la difesa dell’imputata sollevava eccezione
di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 77
della Costituzione, del D.L.Lgt. 11 febbraio 1917, n. 249, che aveva
esteso alle provincie dell’Italia meridionale e della Sicilia
l’applicazione delle disposizioni per la repressione dell’abigeato e
del pascolo abusivo, dettate per la Sardegna con il R.D. del 1898, n.
404.
L’eccezione veniva accolta dal tribunale che, con ordinanza del 23
aprile 1968, riteneva non manifestamente infondata la questione
prospettata sia sotto il profilo della eguaglianza dei cittadini,
risultando l’efficacia del citato decreto luogotenenziale e la sua
applicazione limitate ad alcune ed incerte provincie italiane, sia
sotto il profilo della mancata conversione in legge del ripetuto
decreto, prima ai sensi della legge n. 100 del 1926 e poi ai sensi
dell’art. 77 della vigente Costituzione.
L’ordinanza, ritualmente comunicata e notificata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 20
luglio 1968.
Nel presente giudizio nessuno si è costituito.
1. – Nell’esame delle due censure di incostituzionalità formulate
dal tribunale è necessario dare la precedenza a quella con la quale è
stata denunciata la violazione dell’art. 77 della Costituzione per la
pretesa mancata conversione in legge del decreto legge luogotenenziale
11 febbraio 1917, n. 249, recante “Norme per la repressione
dell’abigeato e del pascolo abusivo nelle provincie dell’Italia
meridionale e della Sicilia”.
La censura non è fondata.
A parte l’ovvio rilievo che se la conversione in legge non fosse
avvenuta il decreto impugnato sarebbe privo di qualsiasi efficacia
giuridica, sta il fatto che esso fu convertito in legge, con altri
numerosissimi decreti luogotenenziali e regi, con l’articolo unico,
comma primo, della legge 17 aprile 1925, n. 473 (n. 786 in Gazzetta
Ufficiale 5 maggio 1925, n. 104) e deve pertanto ritenersi
legittimamente in vigore.
2. – Del pari priva di fondamento è la seconda censura
d’incostituzionalità con la quale è stata denunciata la violazione
del principio di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione,
sul rilievo che l’efficacia delle disposizioni del decreto in questione
e la loro applicazione risultano “limitate ad alcune ed incerte
province italiane”.
Per quanto attiene al territorio nel quale trovano applicazione le
norme in esame è agevole osservare che esso risulta espressamente
indicato sia nel titolo che nella lettera dell’art. 1 del decreto
impugnato. La locuzione in essi adottata: “province dell’Italia
meridionale e della Sicilia”, già usata in altri provvedimenti
legislativi, è di per sé sufficiente a delimitare l’ambito
territoriale delle norme in questione.
Né violazione del principio di eguaglianza può scorgersi nel
fatto che il decreto legge luogotenenziale n. 249 del 1917 si applichi
solo in alcune province e non in tutto il territorio nazionale.
Le norme in esame – inizialmente dettate per la sola Sardegna
(regio decreto 14 luglio 1898 n. 404) e succesivamente estese col
decreto impugnato alle provincie dell’Italia meridionale e della
Sicilia – trovano logica e adeguata giustificazione nelle speciali
situazioni di alcune regioni italiane. In esso la peculiare
conformazione dei luoghi, in prevalenza impervi e scarsamente popolati,
nei quali l’allevamento del bestiame continua ad essere praticato in
notevole misura con il tradizionale sistema della pastorizia, nonché
speciali situazioni locali e condizioni sociali di coloro che a tali
attività si dedicano, hanno favorito in modo particolare, più che nel
restante territorio nazionale, l’incremento e la maggiore gravità dei
reati dell’abigeato e del pascolo abusivo.
Non sussiste, quindi, nella specie l’assunta violazione del
principio di eguaglianza perché – come la Corte ha più volte avuto
occasione di affermare – ben può il legislatore emanare una disciplina
normativa differenziata quando questa è obiettivamente giustificata da
diversità di situazioni e differenti aspetti della vita sociale che
razionalmente ne determinano l’adozione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, in riferimento agli artt. 77 e 3 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto
legge luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 249, recante “Norme per la
repressione dell’abigeato e del pascolo abusivo nelle province
dell’Italia meridionale e della Sicilia” proposta dal tribunale di
Lagonegro con ordinanza 23 aprile 1968.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1969.
ALDO SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA –
MICHELE FRAGALI – COSTANTINO MORTATI
– GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – NICOLA REALE.