Sentenza N. 71 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/05/1970
Data deposito/pubblicazione
18/05/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
06/05/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI
– Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
1960, n. 1032, nella parte in cui rende efficace erga omnes l’art. 34
del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli
addetti all’edilizia, e del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte
in cui rende obbligatorio erga omnes l’art. 12 del contratto collettivo
di lavoro 1 settembre 1959 per gli operai edili ed affini della
provincia di Genova, promosso con ordinanza emessa il 23 dicembre 1968
dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Bettini Tino,
iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo 1969.
Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1970 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Nel corso del procedimento penale contro Bettini Tino, opponente al
decreto penale col quale era stato condannato a lire 120.000 di ammenda
perché, nella sua qualità di titolare di una impresa edile, aveva
violato il disposto dell’art. 34 del contratto collettivo nazionale di
lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti all’edilizia, per avere omesso di
accantonare presso la Cassa edile genovese o altro istituto di credito
le quote dovute per ferie, gratifica natalizia e festività nei
riguardi dei propri dipendenti, il pretore di Genova, con ordinanza in
data 23 dicembre 1968, ha sollevato questione di costituzionalità del
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatori
erga omnes l’art. 34 del c.c.n.l. 24 luglio 1959 per gli addetti
all’edilizia e specificamente l’art. 12 del c.c.l. per la provincia di
Genova del 1 settembre 1959, in riferimento all’art. 76 della
Costituzione.
Ricordata la giurisprudenza della Corte costituzionale e rilevato
come la norma del contratto collettivo concernente la provincia di
Genova non sia stata finora dichiarata incostituzionale, pur essendo
affetta da vizi in tutto e per tutto analoghi alle norme cui si
riferivano le precedenti pronunce di accoglimento, il pretore ha
disposto la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti a
questa Corte. L’ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge,
è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 26 marzo 1969.
Nessuna delle parti si è costituita nel giudizio così promosso.
La norma dell’art. 12 del c.c.l. 1 settembre 1959, sul trattamento
economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili e
affini della provincia di Genova è stata in realtà resa esecutiva
erga omnes in virtù del D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, e non
dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, menzionato
nell’ordinanza di rimessione. Poiché tuttavia questa riferisce
l’impugnazione agli articoli dei contratti collettivi resi efficaci
erga omnes dai due decreti presidenziali, questi devono essere
considerati ambedue impugnati nelle rispettive parti.
L’articolo unico del D.P.R. n. 1032 del 1960, nella parte in cui
rende efficace erga omnes l’art. 34 del c.c.n.l. suddetto, è stato
tuttavia già dichiarato illegittimo con la sentenza di questa Corte n.
129 del 1963 e pertanto la questione, nella corrispondente parte, deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Deve essere invece decisa per la prima volta la questione
concernente l’articolo unico del D.P.R. n. 715 del 1961, nella parte in
cui rende efficace erga omnes l’art. 12 del c.c.l. suddetto, la quale,
pur presentandosi come corrispondente a quella risolta con la sentenza
n. 129 del 1963 (e confermata in altre successive: nn. 31, 59, 78, 79
e 97 del 1964, n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, nn. 41 e 73 del 1967,
nn. 33 e 34 del 1969), riguarda una norma che ha una portata distinta
da quella espressamente dichiarata illegittima con tale pronuncia,
anche se è analoga ad essa per il suo contenuto.
In proposito tuttavia non vi è che da ripetere quanto fu detto
nelle precedenti sentenze testé ricordate e cioè che le disposizioni
degli accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti
per gli addetti alle industrie edilizie e affini dalla costituzione
delle casse edili non corrispondono alle finalità per l’adempimento
delle quali è stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi
della legge 14 luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non
possono essere fatti valere obbligatoriamente anche nei confronti dei
non iscritti alle associazioni che li hanno stipulati.
Donde l’illegittimità della norma impugnata che prescrive
l’accantonamento presso la cassa edile delle somme dovute per gratifica
natalizia, ferie e festività.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032,
nella parte in cui rende efficace erga omnes l’art. 34 del contratto
collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli addetti
all’edilizia, sollevata dal pretore di Genova con l’ordinanza indicata
in epigrafe, in relazione alla legge 14 luglio 1959, n. 741, ed in
riferimento all’art. 76 della Costituzione;
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo unico del
D.P.R. 9 maggio 1961, n. 715, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l’art. 12 del contratto collettivo di lavoro 1 settembre
1959 per gli operai edili ed affini della provincia di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI.