Sentenza N. 72 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
12/07/1965
Data deposito/pubblicazione
12/07/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/06/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA –
Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE
CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
comma, della legge regionale siciliana 5 agosto 1957, n. 51, promosso
con ordinanza emessa il 25 febbraio 1964 dal Tribunale di Messina nel
procedimento civile vertente tra Mobilia Francesco, l’Istituto
regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e
la Curatela del fallimento della Società Plastimber, iscritta al n.
127 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964 e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana, n. 34 dell’8 agosto 1964.
Visti gli atti di costituzione di Mobilia Francesco, della Società
Plastimber e dell’I.R.F.I.S., e l’atto di intervento del Presidente
della Regione siciliana;
udita nell’udienza pubblica del 16 giugno 1965 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi gli avvocati Enzo Silvestri, per la Soc. Plastimber,
Salvatore Pugliatti, per il Mobilia, Salvatore Orlando Cascio, per
l’I.R.F.I.S., e Rosario Nicolò, per il Presidente della Regione
siciliana.
Con ordinanza in data 25 febbraio 1964, emessa nel giudizio civile
tra Mobilia Francesco, l’Istituto regionale per il finanziamento alle
industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.) e la Curatela del fallimento della
Società Plastimber, il Tribunale di Messina ha rimesso a questa Corte,
in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto per la Regione
siciliana, la questione, sollevata dal Mobilia, relativa alla
legittimità costituzionale della disposizione del terzo comma
dell’art. 12 della legge n. 51 di detta Regione, promulgata il 5
agosto 1957, con la quale è stato esteso, a tutela dei finanziamenti
operati dall’I.R.F.I.S. in favore di imprese industriali residenti in
Sicilia in vista della formazione di scorte di materie prime e di
prodotti finiti, il privilegio col grado indicato all’art. 2778, n. 3,
del Codice civile, previsto dall’art. 5 della legge statale 16 aprile
1954, n. 135, a tutela degli analoghi finanziamenti operati da altri
istituti di credito, sulle scorte di materie prime e prodotti finiti
che si trovino nel patrimonio dell’impresa debitrice.
L’ordinanza solleva il dubbio che l’impugnata disposizione,
incidendo direttamente sui diritti privati, contrasti con l’art. 14,
lett. d, dello Statuto regionale, il quale esclude che la legislazione
della Regione in materia di industria e commercio possa regolare
rapporti privatistici ed interferire in essi. Del resto – aggiunge
l’ordinanza – la incidenza nei rapporti privati non potrebbe ritenersi
legittimata neanche se la materia dovesse esser considerata rientrante
nella voce “credito” cui ha riguardo l’art. 17, lett. e, dello Statuto
regionale.
L’ordinanza è stata notificata alle parti in causa,
rispettivamente il 29 e il 30 aprile 1964 e al Presidente della Regione
siciliana il 7 luglio successivo. Essa è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione, n. 34 dell’8 agosto.
Tutte le parti del giudizio a quo e inoltre il Presidente della
Regione si sono costituiti nel giudizio davanti a questa Corte.
Nelle deduzioni depositate il 17 settembre 1964 la difesa del
Mobilia insiste sulle argomentazioni contenute nell’ordinanza,
sottolineando in particolare che la legge impugnata riguarda la materia
dell’industria, per la quale espressamente l’art. 14 dello Statuto
esclude che la disciplina regionale possa estendersi ai rapporti
privati; ma, quand’anche dovesse ritenersi che la materia trattata
dalla legge attenga al credito, non per ciò le norme regionali
potrebbero estendersi ai rapporti di diritto privato, essendo questi,
in via di principio, esclusi dalla potestà normativa regionale.
Aggiunge poi che gli scopi perseguiti nella specie dal legislatore
regionale ben avrebbero potuto esser raggiunti, senza incorrere in
straripamenti, attraverso i privilegi “convenzionali” già consentiti
all’I.R.F.I.S. dalla legge statale 11 aprile 1953, n. 298.
Analoghe considerazioni sono formulate nelle deduzioni della difesa
della Curatela del fallimento Plastimber, depositate il 29 agosto 1964,
nelle quali si insiste specialmente sul fatto che l’autonomia normativa
delle Regioni, essendo stata concessa in vista del perseguimento di
fini pubblici, non potrebbe, in via di principio, estendere la propria
azione ai rapporti interprivati e in particolare a quelli regolati dal
Codice civile, e ancor meno a delicati istituti privatistici come
quello dei privilegi, che abbisognano necessariamente di una disciplina
uniforme in tutto il paese.
La fondatezza della questione di legittimità costituzionale
proposta viene contestata dalla difesa dell’I.R.F.I.S., nelle deduzioni
depositate il 22 maggio 1964. Questa osserva, in primo luogo, non
essere esatto che la legge impugnata avrebbe esteso a favore delle
operazioni finanziarie da essa previste un privilegio prima mancante,
e, in secondo luogo, che, quand’anche tale estensione avesse operato,
la legge non sarebbe illegittima. Con riferimento al primo punto la
difesa sostiene che il privilegio sulle scorte di materie prime e
prodotti finiti accordato dalla legge impugnata già spettava
all’I.R.F.I.S. in base al D.L.C.P.S. 1 ottobre 1947, n. 1075,
applicabile all’Istituto in quanto espressamente richiamato dalla legge
statale 11 aprile 1953, n. 298: infatti l’art. 3 di quel decreto del
1947 accordava ai crediti derivanti dai finanziamenti un privilegio
“preferito ad ogni altro titolo di prelazione”, ed estendentesi, oltre
che agli immobili, impianti, concessioni, anche ad “ogni loro
pertinenza” (e quindi – assume l’I.R.F.I.S. – anche alle “scorte, siano
esse agrarie che industriali”), nonché agli utensili “comunque
destinati”, e persino al danaro (“somme dovute all’azienda dallo Stato
per il risarcimento dei danni di guerra”); la disposizione impugnata
non avrebbe avuto perciò altra funzione che quella di circoscrivere
nell’interesse dei terzi, e limitatamente alle “scorte”, la portata del
privilegio, statuendone la collocazione al n. 3 dell’art. 2778 del
Codice civile. Con riferimento al secondo punto la difesa
dell’I.R.F.I.S. sostiene, innanzi tutto, che la disposizione impugnata
avrebbe, in ogni caso, avuto la funzione di ragguagliare la disciplina
legislativa dei crediti I.R.F.I.S. derivanti da finanziamenti
industriali agli analoghi crediti degli altri istituti di credito di
diritto pubblico operanti nelle rimanenti parti dell’Italia meridionale
e insulare e nella stessa Sicilia: se la esclusione statutaria, nella
materia dell’industria, della estensione della potestà normativa
regionale ai rapporti interprivati fu voluta per rispetto
all’uniformità della legislazione attinente a tali rapporti, essa
evidentemente non può essere invocata in una situazione siffatta.
Aggiunge peraltro che la materia regolata dalla disposizione impugnata
è quella del credito; onde ad essa non si estende il divieto di
legiferazione regionale nel campo dei rapporti privati, sussistendo
invece in materia, per la legislazione regionale, soltanto il limite –
indicato nell’art. 17 dello Statuto – dei “principi ed interessi
generali cui si informa la legislazione statale”: principi ed
interessi, ai quali appunto la Regione avrebbe ritenuto di uniformarsi
estendendo ai crediti I.R.F.I.S. i privilegi concessi dalla
legislazione statale ad altri istituti per gli analoghi crediti. Pur
ammesso poi che la materia regolata dalla legge del 1957 fosse soltanto
quella dell’industria, nondimeno non sarebbe preclusa – alla stregua
della giurisprudenza – la possibilità di una norma come quella
impugnata, essendo essa permeata di interessi pubblici, e interessando
rapporti tra i privati mutuatari e un istituto di credito di diritto
pubblico.
Anche la difesa della Regione, nelle deduzioni depositate il 7
agosto 1964, contesta la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale proposta. Essa nega innanzi tutto che la norma impugnata
sia destinata a produrre in via diretta effetti nella sfera di soggetti
privati: la norma, nell’autorizzare un istituto di diritto pubblico a
effettuare finanziamenti in vista di una finalità pubblicistica, quale
il potenziamento di aziende industriali, concede infatti ai
finanziamenti in tal modo effettuati una garanzia particolare
attraverso la esclusione della possibilità che i beni acquistati in
base ai finanziamenti abbiano diversa destinazione; in tal modo essa
non inciderebbe minimamente nelle posizioni soggettive dei terzi. A
parte ciò, la disposizione impugnata regolando operazioni di credito,
non atterrebbe alla industria, bensì al credito, ricadendo perciò non
sotto la disciplina dell’art. 14, lett. d, dello Statuto regionale,
bensì sotto quella dell’art. 17, lett. e; di conseguenza, essendosi
ispirata ai principi e interessi generali cui si ispira nella stessa
materia la legislazione statale, essa sarebbe da ritenere pienamente
legittima. Inoltre la disposizione non avrebbe introdotto altra
innovazione rispetto alla disciplina risultante dall’art. 15 della
legge statale 11 aprile 1953, n. 298, se non quella di trasformare da
convenzionale in legale il privilegio in favore dell’ente finanziatore,
il quale già riguardava le pertinenze dell’azienda, e perciò le
scorte. Per di più, essendo stato il privilegio introdotto nella
legislazione statale con riguardo alla causa del credito e non alla
persona del creditore, non potrebbe esserne contestata l’estensibilità
all’I.R.F.I.S. nell’esercizio di operazioni di credito di identica
natura: in sostanza la portata della disposizione impugnata non sarebbe
tanto quella di estendere il privilegio all’I.R.F.I.S., quanto quella
di autorizzare quest’ultimo alle stesse operazioni di credito previste
dalla legislazione statale per altri istituti.
In una memoria depositata il 25 maggio 1965 la difesa della Regione
si sofferma poi diffusamente a spiegare che il secondo comma – non
impugnato – dell’art. 12 della legge di cui è stato impugnato il comma
successivo, richiamandosi alle garanzie che regolano l’attività
dell’I.R.F.I.S., a loro volta indicate nell’art. 15 della legge statale
n. 298 del 1953, il quale fa rinvio al D. L. 1 ottobre 1947, n. 1075 –
secondo il cui art. 3 i crediti finanziari avrebbero privilegio
“sostanzialmente sull’intera azienda” -, avrebbe voluto istituire, per
relationem, un privilegio di identica portata rispetto a quello di
quest’ultimo testo legislativo, ed esteso – secondo la formula di
questo – anche alle pertinenze immobiliari, e quindi certamente alle
scorte industriali. La sola innovazione introdotta dalla legge
regionale del 1957 – non impugnata, e perciò non discutibile in questa
sede – sarebbe stata quella di estendere le operazioni di credito
dell’I.R.F.I.S. al credito per scorte, continuando per il resto ad
applicarsi la preesistente normativa statale.
Osserva ancora la difesa regionale che nella legge statale del 1954
in tanto non si parlò di un privilegio dell’I.R.F.I.S. sulle scorte,
in quanto all’epoca quell’istituto non si occupava dei finanziamenti
per le scorte, dei quali fu autorizzato a occuparsi solo con la legge
del 1957; ma, una volta estesa ad esso tale possibilità di
finanziamento, il privilegio in questione si sarebbe esteso
automaticamente, escludendo ogni “ingiustificabile disarmonia” del
sistema. Data l’identità funzionale dell’I.R.F.I.S. col Credito
industriale sardo (C.I.S.), una diversità del regime delle garanzie
dei finanziamenti si risolverebbe, del resto, in uno “stridente
contrasto con tutto il nostro attuale sistema politico, economico e
legislativo, nei riguardi dell’Italia meridionale e insulare”.
La difesa regionale conclude sottolineando che il privilegio
dell’I.R.F.I.S. sulle scorte riguarda esclusivamente beni acquistati
dalle aziende finanziate col fondo di 15 miliardi di lire istituito con
la legge impugnata. Di conseguenza nessun danno potrebbero ricevere gli
altri creditori dalla esistenza del privilegio in favore
dell’I.R.F.I.S., rimanendo la loro posizione e le loro possibilità di
soddisfacimento economicamente invariate rispetto a quelle che
sarebbero state senza il finanziamento e il privilegio I.R.F.I.S.,
poiché rimarrebbe invariata la “somma algebrica degli elementi
patrimoniali, attivi e passivi, dell’impresa debitrice”.
Anche la difesa del Mobilia ha depositato una memoria in data 1
giugno 1965, volta soprattutto a confutare le argomentazioni della
Regione. In essa si riafferma l’attinenza della legge impugnata alla
materia dell’industria e non del credito, avendo l’I.R.F.I.S., come
fine istituzionale, esclusivamente il finanziamento dell’industria; si
sottolinea l’incidenza della legge nel campo dei rapporti privati,
preclusi alla Regione, particolarmente nella materia dell’industria; si
contesta, attraverso la disamina della preesistente legislazione, che
la legge abbia un contenuto non innovativo.
All’udienza di trattazione della causa i patroni delle parti hanno
insistito nelle rispettive tesi, confermando le conclusioni prese.
1. – La legge della Regione siciliana 5 agosto 1957, n. 51 – della
quale l’ordinanza che ha dato luogo al presente giudizio di
legittimità costituzionale ha impugnato il terzo comma dell’art. 12-,
nell’intento di agevolare la gestione delle imprese industriali che
svolgono la loro attività esclusivamente nel territorio della Regione
ed hanno per oggetto la valorizzazione delle risorse economiche e delle
possibilità di lavoro in essa esistenti, istituì (art. 5) presso
l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia
(I.R.F.I.S.) un fondo di lire 15 miliardi a gestione separata, a
carico della Regione, sul quale effettuare e garantire prestiti ed
aperture di credito in favore delle anzidette imprese, destinati alla
formazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti rese
necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e
alla natura delle imprese. La costituzione di tale fondo veniva
effettuata, dalla legge regionale, richiamandosi all’art. 7 dello
statuto dell’I.R.F.I.S., approvato con decreto del Ministro del tesoro
10 febbraio 1954, secondo il quale quell’istituto “può costituire
gestioni separate per quelle speciali forme di credito che gli
venissero affidate in forza di successive disposizioni di legge
nazionale o regionale”.
La “forma di credito” in questione, destinata a consentire alle
imprese la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti,
nuova per l’I.R.F.I.S., era stata introdotta per la prima volta nella
legislazione nazionale dall’art. 4 della legge statale 16 aprile 1954,
n. 135 (cui appunto la disposizione impugnata si richiama), la quale
aveva autorizzato per un quinquennio le sezioni di credito industriale
del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e il Credito industriale
sardo a consentirla alle piccole e medie industrie operanti nel
Mezzogiorno e nelle Isole. A garanzia di tale forma di credito l’art. 5
prevedeva il privilegio contemplato dall’art. 2 della legge 29 dicembre
1948, n. 1482, (riguardante l’industrializzazione del Mezzogiorno) –
coincidente con quello introdotto con l’art. 7 del decreto legislativo
1 novembre 1944, n. 367, modificato con decreto legislativo 1 ottobre
1947, n. 1075 – “sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni,
comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma
delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di
invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell’azienda
finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio,
nonché sulle somme dovute all’azienda stessa dallo Stato per il
risarcimento dei danni di guerra”. A tale privilegio – costituente
ormai tradizionale garanzia dei finanziamenti industriali del
Mezzogiorno – il ricordato art. 5 ne aggiungeva però, con il grado
indicato all’art. 2778, n. 3, del Codice civile, un altro,
assolutamente nuovo: quello – strettamente correlato con l’oggetto
della nuova forma di finanziamento che la legge introduceva – “sulle
scorte di materie prime e prodotti finiti che si trovano nel patrimonio
dell’impresa debitrice, senza pregiudizio dei diritti di terzi sulle
cose stesse”.
Nel creare presso l’I.R.F.I.S. il fondo speciale per il
finanziamento delle industrie nella formazione di scorte di materie
prime e prodotti finiti, la legge siciliana del 1957 estese a tale
nuova forma di finanziamento consentita all’I.R.F.I.S., i privilegi
previsti dalla legge statale del 1954 per gli analoghi finanziamenti
operati dai tre istituti di credito industriale in essa considerati, e
perciò anche il privilegio “sulle scorte di materie prime e prodotti
finiti che si trovano nel patrimonio dell’impresa debitrice”.
Privilegio, quest’ultimo, la novità della cui introduzione non può –
contrariamente all’assunto della difesa dell’I.R.F.I.S. e di quella
della Regione – esser contestata, dato che esso non poteva spettare
all’I.R.F.I.S. già in base all’art. 15 della legge statale 11 aprile
1953, n. 298, il quale, a garanzia dei finanziamenti previsti da quella
legge, si limita ad attribuire a tale istituto (come agli altri due
istituti di diritto pubblico di credito industriale a medio termine
creati nel Mezzogiorno: l’Istituto per lo sviluppo economico
dell’Italia meridionale e il Credito industriale sardo) la possibilità
di “convenire la costituzione di privilegi su impianti e macchinari”.
Che il privilegio previsto dal citato art. 15 abbia tale limitata
portata risulta, del resto, anche dal fatto che la successiva legge
statale del 1954 (riguardante tra l’altro il Credito industriale sardo,
già fruente del privilegio previsto dal citato art. 15), se volle
estendere, per i finanziamenti delle scorte, l’applicazione dei
privilegi ad oggetti diversi dagli “impianti e macchinari”, dovette,
con l’art. 5, farlo – come si è visto – espressamente e con formula
ben diversa da quella del citato art. 15.
2. – Occorre ora stabilire se la Regione siciliana avesse il potere
di introdurre, con una propria legge in deroga al Codice civile, il
nuovo privilegio di cui trattasi.
La disposizione costituzionale da tener presente è quella
dell’art. 17, lett. e, dello Statuto regionale, in base alla quale è
consentito alla Regione di legiferare in materia di “disciplina del
credito”. Non v’ha dubbio infatti che l’I.R.F.I.S. sia un istituto di
credito e che i finanziamenti cui esso provvede, e in particolare
quelli cui ha riguardo la disposizione impugnata, ineriscano alla
funzione creditizia. Né per affermare che si versa in materia di
industria e non di credito è sufficiente opporre – come sostengono le
difese delle parti private – che i finanziamenti di cui trattasi
assolvono a compiti di sollecitazione industriale. Questa Corte ha
sempre escluso che alla individuazione delle materie che le norme
costituzionali attribuiscono alla competenza regionale si possa, di
regola, far luogo in base a criteri finalistici, dovendo invece valere
generalmente il criterio contenutistico (v. specialmente la sentenza n.
124 del 1957). Del resto l’I.R.F.I.S. è indubbiamente uno degli
istituti di credito cui hanno riguardo le norme di attuazione dello
Statuto siciliano in materia di credito e risparmio (D.P.R. 27 giugno
1952, n. 1133), tanto che, tra l’altro, il suo statuto, come già si è
ricordato, fu approvato, appunto in base a dette norme (art. 4), dal
Ministro del tesoro, e la sua attività di finanziamento si è sempre
svolta nell’ambito di quelle norme e nel quadro dei controlli da esse
predisposti.
Il riconoscimento che i finanziamenti di cui trattasi attengono
alla materia del credito non importa peraltro che le leggi regionali
che li concernono possano liberamente spaziare nel campo dei rapporti
privati. È stato da tempo chiarito che l’inclusione, nell’art. 14,
lett. d, dello Statuto siciliano, del divieto, per la Regione, di
estendere ai rapporti di diritto privato la legiferazione,
statutariamente riconosciutale, in materia di industria e commercio,
non importa che nelle altre materie rientranti nella sua competenza la
Regione possa senz’altro legiferare nel campo dei rapporti di diritto
privato. Questa Corte ha anzi avuto ripetute occasioni di affermare il
principio che, per norma, solo in presenza di situazioni straordinarie,
nelle quali la disciplina comune dei rapporti privati sarebbe in grado
di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di diritto
pubblico ai quali la Regione è preposta, questa può, nelle materie di
sua competenza, dettar norme destinate a operare, entro i limiti
strettamente necessari, nel campo del diritto privato (v., tra le più
recenti, le sentenze nn. 37 del 1961 e 34 e 53 del 1962). E ritiene di
doversi mantenere ferma a tale direttiva. La disciplina uniforme dei
rapporti di diritto privato attiene all’unità dell’ordinamento
statale; e, in via di principio, non può ammettersi che essa sia
intaccata dalle autonomie regionali, il cui ambito naturale è
costituito dai rapporti di diritto pubblico.
L’applicazione dell’anzidetto principio al caso in esame non
comporta però che la disposizione impugnata debba esser considerata
illegittima.
Il credito a medio termine a favore delle piccole e medie industrie
locali, che rappresenta la funzione istituzionale dell’I.R.F.I.S. (art.
6 della legge statale 11 aprile 1953, n. 298, e art. 2 dello statuto
dell’ente), si inserisce tra le misure straordinarie destinate, nella
situazione storica contingente, a stimolare la rinascita economica
dell’isola, in armonia con un più vasto disegno che abbraccia le
analoghe forme di finanziamento, a mezzo di altri consimili istituti
appositamente costituiti, previste dalla legislazione straordinaria per
il Mezzogiorno. È lo stesso legislatore statale a dar atto
dell’esigenza, in materia, nell’attuale fase storica, di interventi di
politica economica di carattere particolare: le norme fondamentali
sull’I.R.F.I.S., sulla sua dotazione e sui finanziamenti di sua
competenza sono infatti contenute nella più volte ricordata legge
statale 11 aprile 1953, n. 298.
Ma l’art. 7 dello statuto di questo ente di diritto pubblico –
approvato con decreto ministeriale sulla base delle norme di attuazione
dello statuto regionale – prevede la possibilità che – sempre,
naturalmente, nel quadro dei compiti d’istituto – vengano affidate
all’I.R.F.I.S., da parte della Regione (come dello Stato), altre
speciali forme di credito industriale, a carico di fondi aventi
gestione separata. E appare chiaro che l’affidamento di tali nuove
forme creditizie, destinate per principio a inserirsi nel sistema delle
straordinarie provvidenze in favore dell’industria regionale, in
funzione del conseguimento di quei più intensi impulsi di cui, per
generale riconoscimento, la rinascita dell’isola (come in generale
quella del Mezzogiorno) abbisogna in questa fase storica, rimarrebbe
svuotato di vitalità e rischierebbe addirittura di restare frustrato,
qualora ad esso non si accompagnassero forme di garanzie idonee a
salvaguardare lo speciale fondo preordinato alle nuove forme di
credito, evitando che questo rimanga irreparabilmente esposto a
pericolosi assottigliamenti.
La disposizione impugnata, la quale palesemente si dà carico di
tale esigenza, non ha fatto altro, se non estendere alla nuova forma di
finanziamento che (nel quadro della politica economica di cui si è
detto, e in applicazione delle norme statutarie dell’ente) ha ritenuto
di affidare all’I.R.F.I.S., quelle stesse forme di privilegio che per
gli identici tipi extra ordinem di finanziamenti all’industria
meridionale da parte degli istituti specializzati a ciò deputati erano
state introdotte dalla legge statale 16 aprile 1954, n. 135. Così
operando essa ha, indubbiamente inciso nel campo dei rapporti di
diritto privato. Ma occorre tener presente che trattasi di una garanzia
considerata come essenziale dallo stesso legislatore statale per i
finanziamenti dello stesso genere, e necessaria ad assicurare a un ente
di diritto pubblico operante in vista di obbiettivi ai quali è
preposta statutariamente la Regione e aventi fondamentale importanza
per l’economia della collettività regionale, di svolgere in condizioni
di sufficiente e appropriata sicurezza i propri compiti d’istituto.
Compiti posti al servizio di risultati il cui carattere straordinario
appare avvertito dalla stessa legislazione statale, e l’ambito limitato
della cui portata risulta dalla entità del fondo messo a disposizione
della gestione speciale destinata ai finanziamenti di cui è questione.
È da aggiungere che la disposizione impugnata si è uniformata,
secondo il dettato dell’art. 17 dello Statuto siciliano, ai “principi e
interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato”.
Infatti, da un lato, essa si è inspirata al medesimo criterio che è
alla base dell’art. 2756 del Codice civile, richiamato dall’art. 2778,
n. 3; dall’altro, si è riportata puntualmente alla disposizione
dell’art. 5 della legge statale 16 aprile 1954, n. 135, dettata per
introdurre una identica garanzia in relazione a fattispecie
assolutamente identiche.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
proposta con l’ordinanza indicata in epigrafe della legge della Regione
siciliana 5 agosto 1957, n. 51, contenente provvedimenti straordinari
per lo sviluppo industriale, in riferimento agli artt. 14, lett. d, e
17, lett. e, dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.