Sentenza N. 72 del 1978
Corte Costituzionale
Data generale
05/06/1978
Data deposito/pubblicazione
05/06/1978
Data dell'udienza in cui è stato assunto
23/05/1978
LEONETTO AMADEI – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott.
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA –
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE – Dott. BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof. LIVIO PALADIN –
Dott. ARNALDO MACCARONE Giudici,
ministri, notificato il 10 marzo 1978, depositato in cancelleria il 28
successivo ed iscritto al n. 9 del registro 1978, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della delibera della Giunta regionale
Sarda del 16 settembre 1977, n. 40/16/11, concernente la costituzione
di una Commissione regionale per controllo dei prezzi.
Udito nell’udienza pubblica del 26 aprile 1978 il Giudice relatore
Livio Paladin;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Mario Cevaro, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Con atto notificato il 10 marzo 1978, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha proposto ricorso a questa Corte per regolamento di
competenza, impugnando la deliberazione 16 settembre 1977, n. 40/16/11
(pervenuta a conoscenza del ricorrente il 13 febbraio 1978), con cui la
Giunta regionale della Sardegna ha costituito la “Commissione regionale
per il controllo dei prezzi e per la tutela del consumatore”.
Il ricorso assume anzitutto che la Corte ha già affermato – nella
sentenza 20 dicembre 1976, n. 246 – l’esclusiva competenza dello Stato
in materia di coordinamento e di disciplina dei prezzi. Tale
giurisprudenza sarebbe applicabile anche al conflitto in questione,
data la necessita di tutelare – in tema di manovra dei prezzi – un
complesso di esigenze unitarie, relative all’adempimento degli obblighi
internazionali e comunitari, al perseguimento degli obiettivi della
programmazione economica, alla uniforme disciplina dei rapporti tra
privati.
Su questa base, il ricorrente richiede che la Corte, previa
sospensione della delibera impugnata, dichiari che non spetta alla
Regione Sardegna alcuna competenza in materia di prezzi e pertanto
annulli la delibera stessa.
Nel conseguente giudizio, riguardante sia l’istanza di sospensione
sia la domanda principale, la Regione Sardegna non si è costituita.
1. – La portata della deliberazione 16 settembre 1977, n.
40/16/11, adottata dalla Giunta regionale della Sardegna, avverso la
quale il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto
di attribuzione, appare a prima vista indefinita: tanto che si
potrebbe dubitare dell’attualità della lesione denunciata dal
ricorrente. La delibera in questione si limita infatti a costituire la
“Commissione regionale per il controllo dei prezzi e per la tutela del
consumatore”, nelle persone dell’Assessore regionale al commercio
(quale presidente del collegio), nonché dei Presidenti delle Province
e delle Camere di commercio, dei Prefetti, dei Sindaci dei capoluoghi
di provincia, dei rappresentanti di organizzazioni sindacali e di
categoria, dei presidi di facoltà universitarie della Regione, del
Presidente dell’associazione della stampa sarda. Viceversa, dal
dispositivo dell’atto impugnato non si ricavano precisazioni di sorta,
né quanto ai compiti esercitabili dalla Commissione stessa, né quanto
ai procedimenti ed ai criteri con i quali essa dovrebbe operare.
Tuttavia la premessa della deliberazione richiama espressamente,
traendone le sue motivazioni, l’unita relazione dell’Assessore
regionale al commercio: nella quale si legge – fra l’altro – che la
predetta Commissione va istituita non soltanto per “elaborare proposte”
e per “coordinare iniziative dirette a favorire i consumatori”, ma per
“indirizzare l’azione dei Comitati provinciali prezzi operanti
nell’Isola” e per “pilotare le variazioni dei prezzi” medesimi. Sebbene
assai generiche nella loro formulazione, tali espressioni comportano
una concreta affermazione di competenza, che di per se stessa è
suscettibile di determinare un conflitto di attribuzione fra Stato e
Regione (come questa Corte ha già precisato nella sentenza n. 153 del
1967).
2. – Nel merito, le competenze di indirizzo e di coordinamento in
materia di prezzi, con particolare riguardo all’azione dei relativi
Comitati provinciali, non spettano alla Regione Sardegna. Valgono in
tal senso, infatti, le medesime ragioni addotte dalla Corte, nella
sentenza n. 246 del 1976, per motivare la dichiarazione
d’illegittimità costituzionale del decreto legislativo del Presidente
della Regione siciliana 15 ottobre 1947, n. 86 (ratificato dalla legge
regionale 6 dicembre 1948, n. 47), sull’istituzione del Comitato
regionale dei prezzi. Anche nel caso in esame si deve cioè ribadire
che entro il vigente ordinamento dei prezzi controllati non vi è posto
per organismi regionali intermedi fra il Comitato interministeriale dei
prezzi ed i corrispondenti Comitati provinciali; tanto più che gli
scopi così perseguiti hanno un “preminente carattere nazionale”, con
riflessi che eccedono il territorio della Repubblica, specialmente in
considerazione dell’appartenenza dell’Italia alla Comunità economica
europea.
S’intende che la spettanza allo Stato delle attribuzioni in tema di
prezzi controllati non esclude che le Regioni collaborino con lo Stato
stesso, nelle forme previste da specifiche norme statali. Precisamente
in tal senso l’art. 52, primo comma, lett. c) del d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, ha delegato alle Regioni ordinarie l’esercizio delle
funzioni amministrative pertinenti ” all’attività dei comitati
provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema
dei prezzi controllati e comunque dal 1 gennaio 1979″. E previsioni del
genere potranno a più forte ragione venire applicate nei confronti di
Regioni differenziate come la Sardegna: sia perché questa è dotata di
competenze che riguardano lo sviluppo economico dell’Isola nella
generalità dei suoi aspetti; sia anche perché un ” rappresentante
dell’Alto Commissariato per la Sardegna” è stato inserito nella
Commissione centrale dei prezzi, per effetto dell’art. 5, primo comma,
del decreto legislativo 15 settembre 1947, n. 896, prima ancora che
fosse costituita l’Amministrazione regionale sarda.
Ma altro è ritenere che la Regione possa essere chiamata a
cooperare al coordinamento ed alla disciplina dei prezzi, sottostando
alle direttive dell’apposito Comitato interministeriale; altro che la
Regione pretenda, prevedendo la preannunciata emanazione delle norme
statali di riforma del sistema dei prezzi controllati e prescindendo da
ogni altra norma attributiva di tali funzioni (nonché da una qualsiasi
disciplina, sia pure regionale, dell’esercizio di esse), di indirizzare
e di utilizzare ai propri fini l’azione di organi e di funzionari quali
i Prefetti, tuttora inseriti – ad ogni effetto – nell’apparato
amministrativo dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta alla Regione Sardegna il potere di
istituire Commissioni regionali per il controllo dei prezzi e per la
tutela del consumatore; e, di conseguenza, annulla la deliberazione 16
settembre 1977, n. 40/16/11, della Giunta regionale sarda.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1978.
F.to: LUIGI OGGIONI – LEONETTO AMADEI
– EDOARDO VOLTERRA – GUIDO ASTUTI –
MICHELE ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO
– LEOPOLDO ELIA – GUGLIELMO ROEHRSSEN
– ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere