Sentenza N. 85 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1965
Data deposito/pubblicazione
22/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Prof. BIAGIO PETROCELLI – Dott. ANTONIO
MANCA – Prof. ALDO SANDULLI – Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE
FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott.
GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO
PAOLO BONIFACIO, Giudici,
30 luglio 1959, n. 559, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1964
dalla Commissione distrettuale delle imposte dirette e indirette di La
Spezia sul ricorso della Società in nome collettivo “Ing. Nino
Ferrari” contro l’Ufficio delle imposte dirette di La Spezia, iscritta
al n. 134 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 14 ottobre 1965 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con ordinanza del 28 aprile 1964 la Commissione distrettuale delle
imposte dirette e indirette di La Spezia ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, avente per oggetto la
concessione di condono in materia tributaria per sanzioni non aventi
natura penale.
Secondo quanto risulta dalla citata ordinanza l’ufficio imposte di
La Spezia aveva rettificato, con atto del 2 marzo 1955, in lire
111.500.000 il patrimonio tassabile agli effetti della imposta
straordinaria sul patrimonio della Società in nome collettivo “Ing.
Nino Ferrari”, accertando la relativa sopratassa per infedele
dichiarazione in lire 2.230.000. A seguito di ricorso della Società
interessata, il Comitato direttivo per gli agenti di cambio di Genova,
con pronuncia del 20 ottobre 1959, determinò il valore del patrimonio
in lire 35.000.000. Con istanza del successivo 9 novembre diretta
all’ufficio imposte di La Spezia, la Società chiese di essere ammessa
ai benefici di amnistia e condono rispettivamente previsti dal D.P.R.
11 luglio 1959, n. 460, e dalla legge sopra ricordata. La istanza non
fu presa in considerazione dall’ufficio, essendosi questo a sua volta
appellato contro la decisione del Comitato direttivo degli agenti di
cambio, appello che venne respinto dalla Commissione provinciale,
sezione speciale di Genova, con decisione del 23 novembre 1961,
risultando il patrimonio tassabile definitivamente accertato secondo la
determinazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio.
A seguito di ciò l’ufficio imposte di La Spezia, prendendo in
esame la istanza per l’applicazione del condono, la respinse rilevando
che non si era realizzata una delle condizioni richieste dall’art. 2,
cioè la definizione dell’accertamento entro l’anno dall’entrata in
vigore della legge n. 559. A sua volta la Società interessata produsse
ricorso contro la iscrizione a ruolo della sopratassa per infedele
dichiarazione, rilevando di avere tempestivamente prodotto la istanza
per l’applicazione del condono e di averne ripetutamente sollecitata la
definizione sulla base dell’imponibile valutato dal Comitato direttivo
degli agenti di cambio. La Società “Nino Ferrari” chiedeva, in ogni
caso, che venisse sollevata questione di legittimità costituzionale
del citato art. 2 in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La
Commissione, con l’ordinanza suindicata, accoglieva la istanza,
rilevando che la norma impugnata farebbe in definitiva dipendere il
riconoscimento del beneficio dal fatto che intervenga o no
tempestivamente la definizione amministrativa dell’accertamento, con un
conseguente diverso trattamento da contribuente a contribuente.
L’ordinanza è stata regolarmente notificata e comunicata, e
risulta pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, n. 212 del 29 agosto 1964.
Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di
intervento e deduzioni dell’Avvocatura generale dello Stato depositato
il 27 luglio 1964.
L’Avvocatura premette alcuni rilievi in ordine alla finalità della
norma impugnata, osservando in particolare che il beneficio da essa
preveduto non darebbe luogo ad un vero e proprio atto di clemenza, ma
sarebbe piuttosto diretto a stimolare i contribuenti alla sollecita
definizione degli accertamenti. E in questo senso andrebbe quindi
interpretata la funzione del termine e delle condizioni preveduti dalla
norma stessa.
L’Avvocatura osserva inoltre che, nel caso in esame, dinanzi alla
Commissione distrettuale la non tempestiva definizione
dell’accertamento dipese non da inerzia dell’Ufficio delle imposte di
La Spezia, ma dal fatto che, a seguito dei reclami prodotti da entrambe
le parti, non fu possibile addivenire al concordato nel termine
prescritto dalla legge. D’altra parte, in via di conclusione,
l’Avvocatura osserva che la vera causa di eventuali differenze di
trattamento non andrebbe ricercata nella norma impugnata, ma piuttosto
in situazioni di fatto cui quella legge rimane estranea. Si fa richiamo
a tal proposito alla sentenza di questa Corte n. 171 del 1963.
Non è dubbio che dalla condizione imposta dal comma terzo
dell’art. 2 della legge 30 luglio 1959, n. 559, cioè che per
l’applicazione del condono concorra l’intervento della definizione
amministrativa dell’accertamento tributario entro l’anno dall’entrata
in vigore della legge stessa, derivi una disparità nel trattamento dei
contribuenti; dei quali, soltanto taluni riescono a veder definito
l’accertamento entro l’anno, mentre gli altri, per i quali
l’accertamento rimane tuttavia pendente, non possono avvalersi del
beneficio. Tale disparità non trova, ad avviso della Corte, un
fondamento di ragionevolezza. I rilievi circa le finalità della norma,
la quale – ad avviso dell’Avvocatura dello Stato – sarebbe stata
diretta a stimolare i contribuenti per la sollecita definizione degli
accertamenti, se valgono in certo modo a rivelare gli originari motivi
della disposizione impugnata, non sono idonei a fornire una
soddisfacente e razionale spiegazione della lamentata disparità. Né
vale il richiamare la sentenza di questa Corte n. 171 del 1963, con la
quale fu dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 151 del Codice penale e del provvedimento di
amnistia previsto dalla legge 23 gennaio 1963, n. 2. Come la Corte ebbe
ad osservare, la diversità di situazione in cui vengono a trovarsi
coloro che sono stati giudicati e condannati prima rispetto a coloro
che sono giudicati dopo il provvedimento di amnistia è una disparità
di fatto cui rimane estranea la legge, e deriva dalla diversa
condizione nella quale inevitabilmente si trovano condannati e imputati
al momento della entrata in vigore del provvedimento stesso. Nel caso
in esame, invece, è proprio la norma impugnata che, mediante la
condizione disposta per l’applicazione del condono, viene a creare la
disparità di trattamento. La quale è da ritenersi priva di ogni
ragionevolezza, in considerazione delle varie e molteplici cause di
ogni genere, non imputabili ai contribuenti, che possono accelerare o
ritardare la definizione amministrativa degli accertamenti tributari.
Sussiste per conseguenza la denunziata violazione dell’art. 3 della
Costituzione, e la disposizione impugnata deve dichiararsi
costituzionalmente illegittima.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale, in riferimento all’art.
3 della Costituzione, dell’art. 2, comma terzo, della legge 30 luglio
1959, n. 559, nella parte in cui stabilisce che la definizione
amministrativa dell’accertamento tributario deve intervenire entro un
anno dalla entrata in vigore della legge, come condizione per
l’applicazione del condono di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dello
stesso articolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – BIAGIO
PETROCELLI – ANTONIO MANCA – ALDO
SANDULLI – GIUSEPPE BRANCA – MICHELE
FRAGALI – COSTANTINO MORTATI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.