Sentenza N. 88 del 1999
Corte Costituzionale
Data generale
23/03/1999
Data deposito/pubblicazione
23/03/1999
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/03/1999
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge Regione Sicilia approvata il 28
luglio 1997, recante “Misure di politiche attive del lavoro in
Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni
varie”, promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana, notificato il 5 agosto 1997, depositato in
Cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro
ricorsi 1997;
Udito nell’udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il giudice relatore
Piero Alberto Capotosti;
successivo 13 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione
Siciliana ha impugnato gli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e
3, della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 28
luglio 1997, recante “Misure di politiche attive del lavoro in
Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni
varie”.
La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente,
viola l’art. 12 dello statuto per la Regione Siciliana, poiché
attribuisce all’Assessore regionale per il lavoro il compito di
stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai
sensi dell’art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio
regolamento dal Governo regionale.
Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli articoli 14 e 17
dello statuto speciale, nonché con l’art. 97 della Costituzione, in
quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle
prefetture dell’isola possono “presentare progetti di utilità
collettiva di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85”, dispone in materia di organizzazione degli
uffici statali. Il vizio di costituzionalità riguarderebbe anche il
secondo comma, che specifica il contenuto dei progetti di cui le
amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonché il
terzo comma, il quale, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione,
destina risorse regionali all’espletamento di funzioni statali.
L’art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che “i
progetti di lavori socialmente utili possono essere rivolti a
supporto delle attività istituzionali degli Enti attuatori”,
contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con
l’art. 17, lett. f), dello statuto speciale. La disposizione,
infatti, violerebbe il principio fondamentale della legislazione
statale stabilito, in materia, tanto dall’art. 14 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto
dall’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di
promozione dell’occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori
socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al “raggiungimento
di obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben
individuati ambiti di intervento”, con esclusione invece di
obbiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per
gli stessi motivi, inoltre, l’istituto previsto dalla disposizione in
oggetto, in quanto del tutto “antinomico nei confronti del processo
.. di riforma della burocrazia”, si porrebbe in contrasto non solo
con l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo
per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia
di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza
territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione,
in quanto consentirebbe l’utilizzazione nella pubblica
amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente
valutati i prescritti requisiti attitudinali.
Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell’art.
27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli articoli 3,
51 e 97 della Costituzione, nonché con l’art. 14, lett. f), dello
statuto speciale, poiché prevedono lo svolgimento di “funzioni
istituzionali degli uffici centrali e periferici dell’Assessorato
regionale del lavoro nonché dell’Agenzia regionale per l’impiego da
parte di strutture private e del relativo personale mediante un
sistema di convenzioni”, e quindi consentono alla pubblica
amministrazione regionale di avvalersi “di personale di cui
preventivamente non sia stata valutata con criteri di imparzialità,
l’idoneità e la professionalità”. Ad avviso del Commissario dello
Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l’art. 81 della
Costituzione, per l’omessa indicazione delle risorse finanziarie con
cui far fronte all’impegno derivante dalle convenzioni, sia l’art.
136, per la sostanziale elusione della sentenza della Corte
costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una
disciplina regionale di segno analogo.
2. – La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.
3. – Successivamente all’instaurazione del giudizio innanzi alla
Corte costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha
promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997, n.
30 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
43 dell’11 agosto 1997 – omettendone gli articoli 19, comma 2, 22, 23
e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva
proposto ricorso.
In una memoria presentata in prossimità dell’udienza l’Avvocatura
generale dello Stato, in considerazione della predetta promulgazione
parziale, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del
contendere.
questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22,
23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall’Assemblea regionale
siciliana il 28 luglio 1997, recante “Misure di politiche attive del
lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995,
n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità.
Disposizioni varie”, per violazione degli artt. 12, 14 e 17, lettera
f), dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma,
97 e 136 della Costituzione.
Va preliminarmente rilevato che dopo l’instaurazione del giudizio,
come si è accennato nella premessa in fatto, la deliberazione
legislativa approvata dall’Assemblea Regionale il 28 luglio 1997 è
stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle
disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la
consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita
necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo
legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge
in esame, è preclusa la possibilità di una successiva, autonoma
promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da
ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poiché le
disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di
promulgazione, alcun effetto nell’ordinamento, e non sono in grado di
produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i
presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come
richiesto anche dall’Avvocatura generale dello Stato.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola