Sentenza N. 89 del 1965
Corte Costituzionale
Data generale
22/12/1965
Data deposito/pubblicazione
22/12/1965
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/12/1965
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO – Prof. ANTONINO PAPALDO – Prof. NICOLA JAEGER
– Prof. GIOVANNI CASSANDRO – Dott. ANTONIO MANCA – Prof. ALDO SANDULLI
– Prof. GIUSEPPE BRANCA – Prof. MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO
MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott.
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
1952, n. 3455, promosso con ordinanza emessa il 18 ottobre 1963 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra De Matthaeis
Maria, la Sezione speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania
ed il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 128
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.
Visti gli atti di costituzione di De Matthaeis Maria, della Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania e del Ministero
della agricoltura e foreste;
udita nell’udienza pubblica del 10 novembre 1965 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l’avv. Teodoro Doria, per la De Matthaeis, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l’Ente di riforma e
il Ministero dell’agricoltura.
1. – Con ordinanza del 18 ottobre 1963, emessa nel corso del
procedimento civile vertente fra De Matthaeis Maria e la Sezione
speciale per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania, il Tribunale di
Napoli ha sollevato questione di legittimità costituzionale del D.P.R.
27 dicembre 1952, n. 3455, perché in contrasto con gli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione.
Osserva il Tribunale nell’ordinanza che l’attrice era proprietaria
di terreni nei Comuni di Rotello e S. Croce di Magliano, ove, il 15
novembre 1949, era ancora vigente il vecchio catasto, così come è
dato desumere dalla relativa certificazione in atti dell’Ufficio
tecnico erariale di Campobasso. Ciò premesso – prosegue l’ordinanza –
dalla copia del piano particolareggiato di esproprio compilato dalla
Sezione ed esibito dalla De Matthaeis risulta che l’Ente di riforma,
per i beni siti nel comune di S. Croce, accettò come corrispondenti a
quelli effettivi i dati di superficie determinati dal vecchio catasto,
indicando però l’ammontare del reddito dominicale in lire 7.561,86,
anziché in lire 704,07, quale invece risulta dall’estratto catastale
di partita esibito dall’attrice. Per i beni siti nel Comune di Rotello,
l’Ente, ritenendo i dati del vecchio catasto non aderenti alla realtà,
adì la Commissione censuaria centrale, ai sensi dell’art. 6 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, chiedendo che, in sostituzione di
quelli, venisse riconosciuta la superiore consistenza effettiva
accertata da esso Ente e indicata nel piano di esproprio. La
Commissione censuaria, con deliberazione n. 2556 del 2 settembre 1952,
dichiarava “irrilevanti e non impegnativi gli elementi tratti dall’Ente
da indagini dirette e dal nuovo catasto” e dava incarico al Collegio
dei periti di “eseguire i necessari rilievi ed indagini intesi ad
accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla base
delle “risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1 febbraio
1952”. Di conseguenza veniva determinata “per i beni nel Comune di
Rotello la consistenza di ha. 198.27.20 per un reddito imponibile di
lire 70.531,32”, in luogo degli ha. 171.87.38 con reddito di lire
6.889,45 risultanti, invece, con espresso riferimento al 15 novembre
1949, dal certificato dell’Ufficio tecnico erariale di Campobasso
esibito dall’attrice nel giudizio.
In base a tali risultanze e previa adozione di un nuovo piano di
esproprio, che teneva conto del fatto che la espropriata era solo
comproprietaria dei terreni in questione, veniva emesso il D. P.
impugnato, col quale si approvava il piano di esproprio per una
superficie di ha, 10.64.39, per un reddito dominicale di lire 5.321,95.
Dal descritto svolgimento dei fatti il giudice a quo ha tratto la
convinzione che, sia per quanto riguarda i beni siti nel Comune di S.
Croce che per quelli siti nel Comune di Rotello, l’esproprio non
sarebbe stato fondato sulla consistenza dei terreni al 15 novembre
1949: quanto ai primi, per la discrepanza esistente fra il reddito
dominicale indicato nel piano di esproprio e quello risultante dal
certificato dell’Ufficio tecnico erariale e non giustificata in alcun
modo dall’Ente; e, quanto ai secondi, perché dal tenore della
deliberazione della Commissione censuaria dovrebbe desumersi che quella
delibera fu adottata tenendo conto della consistenza risultante dal
nuovo catasto, il che sarebbe confermato dal prospetto del nuovo
catasto esibito in atti, i cui dati corrispondono perfettamente a
quelli fatti propri dal Collegio dei periti e dalla Commissione
censuaria. Con ciò perderebbe ogni valore sostanziale la citata
affermazione della Commissione circa la irrilevanza dei dati desunti
dall’Ente dal nuovo catasto.
L’ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29
agosto 1964.
2. – Si è costituita avanti alla Corte costituzionale la sig.ra De
Matthaeis, rappresentata e difesa dall’avv. Teodoro Doria, il quale ha
depositato le proprie deduzioni in cancelleria il 13 dicembre 1963.
In queste si precisa che la proprietà complessiva ed indivisa
della De Matthaeis e della madre Celestina, secondo le risultanze del
vecchio catasto, era, al 15 novembre 1949, di ha. 194.17.66, con un
reddito dominicale di lire 7.553,52, suddivisi in ha. 171.87.38 nel
Comune di Rotello ed ha. 23.39.83 nel Comune di S. Croce, con reddito
dominicale rispettivamente di lire 6.886,45 e lire 704,07, onde
trattavasi di proprietà esente da scorporo.
A tale consistenza non corrisponderebbe quella posta a base del
provvedimento di scorporo, alla quale, per la porzione di beni in
Comune di Rotello, si sarebbe giunti attraverso il giudizio della
Commissione censuaria centrale, arbitrario ed illegittimo per le
ragioni esposte nell’ordinanza di rinvio; e per la porzione di beni in
Comune di 5. Croce, attraverso l’ingiustificata alterazione del reddito
dominicale risultante dal vecchio catasto, ancora in vigore al 15
novembre 1949.
Onde la difesa della De Matthaeis ribadisce le conclusioni
dell’ordinanza di rinvio, insistendo nella violazione dell’art. 4 della
legge n. 841 del 1950 e, conseguentemente, degli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione.
3. – Si sono costituiti il Ministero dell’agricoltura e foreste, in
persona del Ministro pro tempore, e la Sezione speciale per la riforma
fondiaria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e
difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato le
proprie deduzioni il 17 luglio 1964.
Osserva l’Avvocatura che, per quanto riguarda la porzione di
terreni siti in Comune di S. Croce, la questione sarebbe posta
prematuramente, giacché il Tribunale avrebbe omesso di accertare in
modo tranquillante la realtà dei relativi dati catastali, risultanti
in misura contrastante dal certificato esibito dalla parte e dal piano
di esproprio, che pure, secondo l’ordinanza, fu per questa parte,
compilato in adesione ai dati del vecchio catasto.
Per quanto riguarda, invece, i terreni in Comune di Rotello,
l’Avvocatura sostiene che il riferimento ai dati del nuovo catasto,
contenuto nella relazione del Collegio peritale e nella deliberazione
della Commissione censuaria centrale, starebbe solo a significare che i
dati stessi furono presi in considerazione “ai fini del collegamento”,
e non quindi ai fini della determinazione sostanziale della consistenza
effettiva dei terreni. Se infatti la Commissione avesse voluto fondarsi
sui dati del nuovo catasto, sarebbe stato superfluo affidare al
Collegio dei periti rilievi ed indagini in loco potendosi i dati
medesimi rilevare direttamente dai registri catastali. I dati, dunque,
sarebbero stati determinati a seguito di regolari ed effettive
operazioni di accertamento, così come risulterebbe dalla deliberazione
stessa, né varrebbe a inficiare tale affermazione la circostanza che,
in realtà, l’accertamento della Commissione corrisponde esattamente ai
dati del nuovo catasto. È noto infatti – afferma l’Avvocatura – che
gli accertamenti per la formazione del nuovo catasto dovevano
necessariamente risalire ad epoca precedente di anni la sua entrata in
vigore, onde la cennata corrispondenza ben potrebbe rispecchiare le
variazioni effettivamente intervenute al 15 novembre 1949 rispetto alla
situazione risultante dal vecchio catasto, e come tali suscettibili di
essere prese in considerazione ai fini dello scorporo, a norma
dell’art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.
Conclude l’Avvocatura chiedendo dichiararsi inammissibile la
questione per quanto riguarda i terreni in Comune di S. Croce, ed
infondata per quanto riguarda i terreni in Comune di Rotello.
4. – La difesa della sig.ra De Matthaeis ha depositato nei termini
una memoria illustrativa con la quale insiste nelle tesi già svolte e,
in particolare, in contrasto con le argomentazioni dell’Avvocatura
dello Stato, afferma anzitutto, per quanto riguarda i terreni siti in
S. Croce di Magliano, che, essendo stato esibito il certificato
catastale durante la fase istruttoria del processo di primo grado, ed
in difetto di qualunque rilievo al riguardo da parte dell’Ente
espropriante, così come risulta dalla stessa ordinanza di rinvio,
dovrebbe dedursene che, in realtà, l’Ente stesso non aveva elementi
validi da opporre alla documentazione esibita, in quanto, in effetti,
per i terreni suddetti, si era avvalso direttamente dei dati del nuovo
catasto.
Per quanto riguarda poi i terreni siti in Comune di Rotello, la
difesa della parte privata osserva che nessun valore potrebbe
attribuirsi al rilievo dell’Avvocatura secondo cui, nella stima della
Commissione censuaria, il riferimento ai dati del nuovo catasto
avrebbe, in realtà, coinvolto la situazione di fatto esistente diversi
anni prima – e cioè, certamente, al 15 novembre 1949 – risalendo
necessariamente ad epoca remota gli accertamenti in base ai quali venne
formato il nuovo catasto medesimo. Invero, secondo la difesa della De
Matthaeis, tale argomentazione denuncia da sé la propria
inconsistenza, specie ove si ricordino le decisioni della Corte
costituzionale che hanno costantemente ritenuto la necessità di fare
riferimento, per la determinazione della quota espropriabile ai fini
della riforma fondiaria, alla consistenza catastale dei beni esistente
al 15 novembre 1949, ed al relativo reddito dominicale determinato
sulla base della tariffa in vigore al 1 gennaio 1943.
Insiste pertanto nelle già rese conclusioni.
1. – Come risulta dall’ordinanza di rinvio, l’Ente di riforma, per
i beni di proprietà della De Matthaeis siti nel Comune di S. Croce, ha
considerato, ai fini dello scorporo, un reddito dominicale non
corrispondente a quello risultante dal certificato catastale esibito
dalla espropriata.
Questa Corte ha costantemente ritenuto che la consistenza della
proprietà soggetta ad esproprio ai sensi dell’art. 4, comma primo,
della legge n. 841 del 1959 (estensione e classificazione dei terreni)
deve essere determinata con riferimento alla data del 15 novembre 1949,
e che le tariffe di estimo applicabili per la determinazione del
reddito dominicale, ai fini suddetti, sono quelle in vigore al 1
gennaio 1943. Ora, come del resto le parti hanno ammesso concordemente,
il reddito dominicale tenuto presente dall’Ente di riforma con riguardo
ai terreni siti in Comune di S. Croce è diverso e superiore a quello
indicato nel certificato catastale esibito dalla De Matthaeis, recante
l’espresso riferimento alla data del 15 novembre 1949, ed è diverso
quindi da quello che avrebbe dovuto determinarsi a norma di legge.
Né su tale conclusione possono incidere le obiezioni
dell’Avvocatura, perché l’accertamento che il Tribunale avrebbe
omesso, dovrebbe tendere unicamente a rilevare come e perché l’Ente
abbia tenuto presente un reddito dominicale superiore a quello indicato
nel certificato catastale, il che non sembra possa avere rilievo nella
specie, essendo sufficiente, a concretare la violazione dei limiti
della delega, la non rispondenza dei dati sopra descritti.
2. – Per quanto riguarda poi la deliberazione della Commissione
censuaria centrale concernente i terreni nel Comune di Rotello, è da
rilevare che, in base ad essa, è stata determinata una superficie
superiore a quella risultante dal certificato catastale esibito dalla
De Matthaeis, e superiore risulta altresì il reddito dominicale
relativo, rispetto a quello riportato nel certificato medesimo. Né su
tale elemento obiettivo vi è questione fra le parti. Ciò su cui
invece si discute è la legittimità della deliberazione, che viene
negata dalla espropriata, e sostenuta dall’Ente e dal Ministero.
Al riguardo deve osservarsi che, secondo quanto risulta dal verbale
del collegio dei periti e dal testo della deliberazione, al collegio
stesso fu dato mandato “di eseguire i necessari rilievi ed indagini
intesi ad accertare, per i beni reclamati, gli elementi catastali sulla
base delle risultanze aggiornate del nuovo catasto in vigore dal 1
febbraio 1952”, e che il collegio dei periti “ha effettuato le indagini
del caso, e avvalendosi degli accertamenti compiuti sul luogo a cura
dell’Ufficio tecnico del catasto di Campobasso con l’intervento
dell’Ente e della ditta esproprianda, regolarmente invitati, ha
determinato i seguenti elementi ecc.”.
Da ciò emerge che la Commissione, nel conferire al collegio dei
periti il mandato, fissò i criteri direttivi per l’esecuzione,
assegnando allo scopo un elemento di riferimento obbligatorio,
costituito dalle risultanze aggiornate del nuovo catasto entrato in
vigore il 1 febbraio 1952. E questo elemento non aveva carattere
meramente indicativo, ma era determinante in quanto avrebbe dovuto
costituire “la base”, il punto di partenza dei rilievi e delle indagini
tendenti ad accertare gli elementi da tenere presenti ai fini
dell’esproprio. Ora, tali direttive, integralmente applicate dal
Collegio dei periti, sono indubbiamente in contrasto col disposto
dell’art. 6 della legge n. 841 del 1950. Secondo il disposto di tale
articolo, si può ricorrere, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi
catasti, ai fini della determinazione definitiva del reddito dominicale
imponibile, “per ogni questione riflettente la non corrispondenza
dell’estensione, della classe di produttività e della qualità di
coltura del fondo rispetto ai dati risultanti dal catasto”.
Chiaramente la legge prevede così un mezzo di aggiornamento dei
dati catastali da tenere presenti ai fini dell’esproprio, ed è ovvio
che, se di aggiornamento si tratta, i tecnici chiamati ad operarlo,
come nella specie, avrebbero dovuto tenere presenti, quale elemento
base, i dati del vecchio catasto, in relazione ai quali, attraverso le
indagini e gli accertamenti necessari, avrebbero dovuto effettuare le
eventuali modifiche tendenti a ripristinarne la rispondenza con la
realtà alla data del 15 novembre 1949.
I tecnici, invece, hanno adottato, come base, non già il catasto
vigente a tale data, bensì quello nuovo successivamente entrato in
vigore, ed hanno così introdotto un elemento di giudizio non voluto
dalla legge.
Infatti non sulla base delle risultanze del vecchio catasto, ed
attraverso gli accertamenti, si è giunti alla realtà del 15 novembre
1949, ma sulla base dei dati del nuovo catasto, diversi, si è giunti
ad una realtà di fatto diversa, che è altresì sprovvista di
qualsiasi esatto riferimento temporale sulla validità dei dati
accertati, e non è quindi neppure collocabile nel tempo con quella
precisione che, invece, l’art. 4 della legge impone, così come la
Corte ha numerose volte stabilito. Assume così un inequivocabile
significato la perfetta rispondenza dei dati forniti dalla Commissione
a quelli censiti dal nuovo catasto, in quanto è chiaro che, in tal
modo, il collegio dei periti ha addirittura fatto propri quei dati che
la Commissione, pur illegittimamente, come si è visto, si era comunque
limitata ad indicare come base della loro indagine.
Onde è da escludersi che la corrispondenza in parola, come afferma
l’Avvocatura, sia spiegabile con l’effettiva rispondenza alla realtà
dei dati del nuovo catasto fin dalla data del 15 novembre 1949,
essendo, per contro, tale asserzione solo una ipotesi, non suffragata
da nessuna prova, e perciò non idonea ad eliminare l’illegittimità
del procedimento adottato.
3. – Deve concludersi che l’impugnato decreto è in contrasto con
gli artt. 76 e 77 della Costituzione, essendo stato emesso in
violazione dei limiti imposti dalla legge di delegazione, e pertanto se
ne deve dichiarare la illegittimità costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3455, in quanto sono
stati posti alla base della formazione del piano di espropriazione dati
non relativi alle risultanze catastali dei fondi al 15 novembre 1949.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1965.
GASPARE AMBROSINI – GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO – ANTONINO PAPALDO – NICOLA
JAEGER – GIOVANNI CASSANDRO – ANTONIO
MANCA – ALDO SANDULLI – GIUSEPPE
BRANCA – MICHELE FRAGALI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE CHIARELLI –
GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.