Sentenza N. 89 del 1969
Corte Costituzionale
Data generale
14/05/1969
Data deposito/pubblicazione
14/05/1969
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/05/1969
MICHELE FRAGALI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTT – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI, Giudici,
19 gennaio 1942, n. 22, recante “Istituzione di un Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali”, promosso con
ordinanza emessa il 3 maggio 1967 dal pretore di Roma nel procedimento
civile vertente tra l’E.N.P.A.S. e Ortolani Ines, iscritta al n. 237
del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 307 del 9 dicembre 1967.
Visti gli atti di costituzione dell’E.N.P.A.S. e d’intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell’udienza pubblica del 23 aprile 1969 la relazione del
Giudice Angelo De Marco;
uditi l’avv. Carmelo Carbone, per l’E.N.P.A.S. ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Con atto di citazione del 30 maggio 1966, l’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.)
premesso:
che il bambino Roberto Ortolani, figlio della pensionata dello
Stato Ines Ortolani, affetto da linfoadenite latero-cervicale era stato
ricoverato presso l’Ospedale del Bambin Gesù di Roma e presso la
sezione di detto Ospedale in Santa Marinella dal 24 marzo al 19
settembre 1962, a totale carico dell’Istituto attore;
che da tale data (19 settembre 1962), ai sensi dell’art. 6 del
regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, per raggiungimento del 180 giorni
di assistenza, cessava l’obbligo dell’E.N.P.A.S. di concedere
qualsivoglia prestazione alla Ortolani per tutta la durata dell’anno in
corso (1962);
che, quindi, rimaneva a carico dell’assistita il periodo ulteriore
di ricovero dal 20 settembre al 15 novembre 1962, data, quest’ultima,
dalla quale subentrava il Consorzio Provinciale Antitubercolare;
che l’E.N.P.A.S. in via di eccezionale deroga, su istanza della
interessata, che assumeva di non avere la possibilità economica di
pagare il conto di degenza per l’indicato periodo 20 settembre – 15
novembre 1962, ammontante a lire 192.150, con apposita deliberazione
del Consiglio di amministrazione, concedeva – alla Ortolani un
contributo straordinario di lire 120.000;
che tale contributo, accordato per saldare il conto ospedaliero,
avrebbe dovuto essere corrisposto su esibizione dei “giustificativi” di
spesa;
che, invece, proprio per evitare alla Ortolani di anticipare dette
somme, il contributo le fu versato prima del saldo del conto delle
spese di spedalità ed all’unico scopo di estinguere il debito verso
l’Ospedale del Bambin Gesù;
che, viceversa, la beneficiaria incassava l’assegno senza
soddisfare, neanche in minima parte i propri impegni verso l’Ospedale
predetto o, comunque, comprovare all’E.N.P.A.S. l’avvenuto pagamento;
che le numerose diffide, a tal riguardo, erano rimaste senza esito;
tutto ciò premesso l’E.N.P.A.S. conveniva davanti al pretore di
Roma la Ortolani, perché si sentisse condannare alla restituzione
della predetta somma di lire 120.000, oltre agli interessi ed alle
spese ed onorari di causa.
Il pretore adito, con ordinanza 3 maggio 1967, sollevava d’ufficio,
ritenendola non manifestamente infondata, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all’art. 38, comma secondo, della
Costituzione, dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, nella
parte in cui, con le parole “nei limiti” pone in essere una previsione
di limitazione temporale delle prestazioni previdenziali,
indipendentemente – dal perdurare dello stato di bisogno –
dell’assistito e, sospeso il giudizio, rimetteva gli atti a questa
Corte.
La non manifesta infondatezza veniva motivata con l’assunto che
l’art. 38, comma secondo, della Costituzione pone in essere un vero e
proprio diritto del lavoratore all’assistenza, a carico della
collettività, senza alcuna limitazione di tempo e non una semplice
facoltà discrezionale più o meno patetica,
La rilevanza veniva, poi, motivata, testualmente, come segue: “…
Ove il limite temporale, previsto dall’art. 2 della legge 19 gennaio
1942, n. 22, venisse ad essere dichiarato illegittimo, la imposizione
di un onere probatorio; diverso da quello previsto per l’assistenza
nell’ambito di 180 giorni, sarebbe inammissibile, anche per le
prestazioni per il periodo successivo a tale termine. Nella
fattispecie, quindi, trattandosi di rimborso di spese ad un istituto
convenzionato (il pagamento effettuato direttamente dall’Ente per le
spese relative ai primi 180 giorni fa desumere tale qualifica) nessun
onere probatorio è posto a carico dell’assistito (art. 20 del R.D. 26
luglio 1942, n. 917).
Ne consegue che, venuti meno i presupposti di fatto (eccezionalità
della prestazione e mancata ottemperanza all’onere di produzione della
documentazione) ed essendo inammissibile, quindi, la condizione
proposta, la convenuta non avrebbe alcun onere di produrre la
documentazione richiesta, rientrando il compito di procurarsi tale
documentazione in quelli posti a carico dell’Ente. Tale nuovo assetto
normativo influirebbe in maniera determinante sulla presente decisione,
per cui il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione”.
Dopo le pubblicazioni, notificazioni e comunicazioni di legge, la
questione viene ora alla cognizione di questa Corte.
Nel relativo giudizio si è costituito l’E.N.P.A.S. ed è
intervenuta la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con la memoria di costituzione il patrocinio dell’E.N.P.A.S. ha
chiesto che la sollevata questione venga dichiarata non fondata,
deducendo, in sostanza, quanto segue:
Il principio costituzionale, posto dal secondo comma dell’art. 38
della Costituzione, non pone in essere un precetto che legittimi
l’insorgere di una posizione soggettiva di vantaggio del cittadino, ma
stabilisce, invece, una generale direttiva per il legislatore
ordinario, da osservarsi con la discrezionalità che è insita nel
potere legislativo.
La disposizione del citato comma secondo dell’art. 38 della
Costituzione, pertanto, appartiene a quella ristretta categoria di
norme costituzionali, le quali stabiliscono dei principi direttivi per
il legislatore ordinario, che questi è tenuto ad attuare, nei limiti
delle possibilità economiche e sociali del Paese, al fine di attuare
la trasformazione della società nel modo regolato dal costituente.
La direttiva del costituente nella specie è che tutti abbiamo
un’assistenza completa, ma all’attuazione di essa si potrà giungere
quando si avrà una disponibilità di mezzi che la permetta.
La mancata o incompleta attuazione di quella direttiva, pertanto,
non pone in essere una questione di legittimità costituzionale, ma una
questione di responsabilità politica del Parlamento, della quale unico
giudice è il corpo elettorale.
Alla sua volta, l’Avvocatura generale dello Stato, con l’atto
d’intervento nell’interesse della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, e con successiva memoria, chiede che la questione, sollevata
con l’ordinanza di rinvio, venga dichiarata non fondata, deducendo
quanto segue:
a) anzitutto non sembra esatta l’interpretazione dell’art. 2 della
legge sull’E.N.P.A.S. seguita dall’ordinanza di rinvio:
Dalla lettera e dalla ratio di tale norma deve desumersi, invece,
che con essa non vengono preveduti limiti temporali alle prestazioni
assistenziali, ma soltanto “limiti e modalità” – da stabilirsi nel
regolamento – per la determinazione delle prestazioni assistenziali nei
casi concreti.
Se così è, non vi sarebbe una questione di legittimità
costituzionale della legge, ma una comune questione di legittimità del
regolamento, di competenza del giudice ordinario o amministrativo;
b) ma, ammesso che l’interpretazione dell’art. 2 della legge
sull’E.N.P.A.S. seguita dall’ordinanza di rinvio sia esatta ed ammesso,
altresì, che l’art. 38, comma secondo, della Costituzione abbia
carattere normativo è evidente che quest’ultima norma, in coerenza con
il suo ultimo comma, vada interpretata non in relazione ai singoli
settori previdenziali e assistenziali, ma nel suo complesso, ossia
nelle varie forme assicurative o gratuite che, ai sensi del citato
ultimo comma l’assistenza e la previdenza possono assumere, cosicché,
considerato sotto questo profilo il denunziato art. 2 della legge
sull’E.N.P.A.S., la questione di costituzionalità sollevata con
l’ordinanza di rinvio risulta infondata.
In via pregiudiziale si deve constatare che manifesta risulta la
irrilevanza, ai fini della definizione del giudizio a quo, della
questione sollevata con l’ordinanza di rinvio.
Come si è posto in evidenza in narrativa, oggetto del giudizio
promosso davanti al pretore di Roma, era la ripetizione di una certa
somma che l’E.N.P.A.S., in via di eccezionale deroga, aveva accordato
ad una pensionata presso di esso iscritta, a condizione che venisse
impiegata per il pagamento parziale delle spese di ricovero ospedaliero
di un figlio di detta iscritta, protrattosi oltre il termine di 180
giorni per il quale l’E.N.P.A.S. aveva provveduto all’assistenza
diretta. Con la sollevata questione di legittimità costituzionale, si
mira, in sostanza, a far estendere l’obbligo dell’assistenza diretta da
parte dell’E.N.P.A.S. a tutto il periodo di degenza senza il limite dei
180 giorni.
Ora ammessa in ipotesi, non soltanto la illegittimità
costituzionale della norma in base alla quale l’obbligo di assistenza
diretta ospedalieria da parte dell’E.N.P.A.S. è limitato a 180 giorni
per anno solare, ma, addirittura la sopravvenienza di una nuova norma
che già avesse sancito l’obbligo a tempo indeterminato di tale
assistenza diretta, da ciò noh deriverebbe, certo, anche l’obbligo da
parte dell’E.N.P.A.S. di attribuire all’assistenza una qualsiasi somma
da impiegare per il pagamento di assistenza ospedaliera, anzi, proprio
dall’obbligo dell’assistenza diretta da parte dell’E.N.P.A.S.
l’attribuzione per il fine suddetto di tale somma risulterebbe senza
causa.
Pertanto, se, come è pacifico, nella specie l’E.N.P.A.S. che, in
via di deroga eccezionale, ha accordato una certa somma a eondizione
che venisse impiegata all’espresso scopo di estinguere un certo debito
di spedalità e l’interessata, come si assume, ha esatto tale somma
senza impiegarla allo scopo di cui sopra e su questo assunto poggia
l’azione di ripetizione della somma stessa, proposta davanti al giudice
a quo, è evidente che nessuna rilevanza avrebbe in quel giudizio la
dichiarazione di illegittimità della norma che limita a 180 giorni per
anno l’obbligo dell’E.N.P.A.S. all’assistenza diretta.
La proposta questione, pertanto, dev’essere dichiarata
inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, recante “Istituzione di
un Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti
statali”, in riferimento all’art. 38, secondo comma, della
Costituzione, sollevata dal pretore di Roma con ordinanza in data 3
maggio 1967.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l’8 maggio 1969.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
GIUSEPPE CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ
– GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VEZIO
CRISAFULLI.