Sentenza N. 93 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
28/04/1976
Data deposito/pubblicazione
28/04/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
21/04/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
secondo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 19
gennaio 1974 dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra
Stoffa Cesare e Fracchiolla Nicola, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica
n. 126 del 15 maggio 1974.
Udito nella camera di consiglio del 15 gennaio 1976 il Giudice
relatore Michele Rossano.
Il pretore di Monza – nel corso del procedimento civile promosso,
con citazione 17 settembre 1971, da Cesare Stoffa nei confronti di
Nicola Fracchiolla al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti
dal pullman targato MI 556432 – ha sollevato, di ufficio, con ordinanza
19 gennaio 1974, “la questione di legittimità costituzionale delle
norme contenute nell’art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ., in
relazione all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escludono
dalla presunzione di uguale concorso nella produzione del danno,
assoggettandolo alla presunzione di responsabilità a carico del solo
conducente del veicolo rimasto indenne, il caso in cui, pur non
essendovi stato scontro tra i veicoli, venga provata l’esistenza di una
relazione di causa ad effetto tra la condotta di quest’ultimo ed il
danno sopportato dal veicolo dell’altro conducente”
L’ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
15 maggio 1974.
Nel giudizio davanti a questa Corte non si sono costituite le parti
e non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
1. – Con l’ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Monza ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del
primo e secondo comma dell’art. 2054 cod. civ., in riferimento all’art.
3 della Costituzione.
Secondo l’ordinanza la sentenza di questa Corte 14-29 dicembre
1972, n. 205, avrebbe modificato il secondo comma dell’art. 2054,
avendone dichiarata l’illegittimità “limitatamente alla parte in cui
nel caso di scontro fra veicoli esclude che la presunzione di eguale
concorso di colpa dei conducenti operi anche se uno dei veicoli non
abbia riportato danni”; e tale modifica, è affermato, induce a
proporre la questione di costituzionalità delle norme indicate “nella
parte in cui escludono dalla presunzione di uguale concorso nella
produzione del danno, assoggettandolo alla presunzione di
responsabilità a carico del solo conducente del veicolo rimasto
indenne, il caso in cui pur non essendovi stato scontro tra i veicoli,
è provata l’esistenza di una relazione di causa ad effetto tra la
condotta di quest’ultimo ed il danno sopportato dal veicolo dell’altro
conducente”.
La presunzione di colpa del secondo comma dell’art. 2054 nei soli
casi di scontro sarebbe irrazionale e violerebbe l’art. 3 della
Costituzione, perché riserverebbe un trattamento diverso “a situazioni
di fatto che possono non essere diverse”; conseguentemente sarebbe
illegittimo il primo comma dell’articolo 2054, il quale, secondo la
giurisprudenza costante della Corte di cassazione, prevederebbe – per i
casi ai quali non è applicabile il secondo comma – una presunzione di
responsabilità contro la quale è ammessa una prova più rigorosa.
2. – La questione non è fondata.
Questa Corte, con la sentenza 14-29 dicembre 1972, non ha
modificato il principio stabilito dal secondo comma dell’art. 2054
cod. civ., ma, fra le due interpretazioni alle quali aveva dato luogo
il contenuto di tale disposizione, ha accolto quella conforme all’art.
3 della Costituzione, nel rispetto della volontà razionalmente
desumibile dalla disposizione stessa, ed ha in tale limite contenuto la
pronunzia di illegittimità. Ha precisato che “nel vigente regime dello
scontro con danni unilaterali la responsabilità presunta del solo
conducente del veicolo non danneggiato viene fatta discendere da un
elemento accidentale e casuale, da una circostanza, cioè, che è
razionalmente inidonea a far presumere, in mancanza di prova contraria,
che nel determinare la collisione non abbia concorso anche la colpa del
conducente del veicolo danneggiato”. Ha, dunque, considerato lo scontro
il tipico evento di danno che per il secondo comma dell’art. 2054
costituisce la premessa di fatto, da provare, ai fini della
presunzione. E, ritenuto irrazionale escludere dalla presunzione di
illiceità la condotta del solo conducente del veicolo che non abbia
subito danno nello scontro, ha con ciò stesso escluso che altri eventi
di danno, fuori dello scontro, possano ricondursi alla presunzione
legale di illiceità dei conducenti prevista dall’art. 2054, secondo
comma, codice civile.
3. – Posto che le presunzioni legali sono stabilite, secondo l’art.
2728 cod. civ., sulla base di una situazione che, per il suo frequente
verificarsi, è considerata premessa tipica legale di conseguenze
presunte fino a prova contraria, non è irrazionale l’art. 2054,
secondo comma, che, per il frequente verificarsi, nella dinamica degli
scontri tra veicoli, di illecita condotta dei conducenti, ha
considerato lo scontro fatto tipico che giustifica la presunzione di
uguale responsabilità per colpa dei conducenti. I casi prospettati dal
pretore, che escluderebbero la responsabilità di uno dei conducenti,
in quanto fuori della dinamica dello scontro, evento verificatore della
presunzione tipica, attengono a fattispecie diverse, che – a sensi del
secondo comma dell’art. 2054 cod. civ. – debbono essere oggetto
ciascuna di prova e valutazione del giudice competente, come soltanto
il giudice competente può accertare e valutare la prova che, in
singoli casi, escluda la responsabilità di alcuno dei conducenti, a
termine del primo comma dell’art. 2054 citato.
Non sussiste, quindi, la violazione dell’art. 3, essendo le
situazioni che si verificano negli scontri tra autoveicoli a termini
dell’art. 2054, secondo comma, cod. civ., diverse da quelle che si
verificano fuori dello scontro; né tale differenziazione è
irrazionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2054, commi primo e secondo, cod. civ. sollevata dal pretore
di Monza, con ordinanza 19 gennaio 1974, in riferimento all’art. 3
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere